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Autore Lastrico solare

Pierre

Iscritto il:
24 Marzo 2005

Messaggi:
9

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2005 alle ore 07:49

Salve a tutti.
Io ho un fabbricato censito regolarmente all'urbano il quale possiede una piccola corte graffata a se stesso.
Preciso che sia il fabbricato xche la corte hanno lo stesso numero di mappa essendo come già detto graffati
Il proprietario del fabbricato mi ha dato l'incarico per censire anche il lastrico solare in quanto lo vorrebbe donare separatamente ad una figlia .
Come devo procedere?
Vi ringrazio anticipatamente. :(

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Autore Risposta

geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

Messaggi:
12182

Località
-

 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2005 alle ore 09:24

dovrai predisporre il DocFa:
Nuova Costruzione - Unità afferente - Causale: dichiarazione di uiu non censita,
quindi predisporrai l'EP dove indicherai il tuo lastrico solare F5.

forse ti potrà essere di utililità questa piccola raccolta che ti allego:


QUADRO GENERALE DELLE CATEGORIE



IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

Gruppo A

A/1 Abitazioni di tipo signorile
Nell'assegnare le unità immobiliari a questa categoria si deve badare che, essendo la quali-ficazione dei tipi relativa e variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente.

A/2 Abitazioni di tipo civile
Nell'assegnare le unità immobiliari a questa categoria si deve badare che, essendo la quali-ficazione dei tipi relativa e variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente.

A/3 Abitazioni di tipo economico
Nell'assegnare le unità immobiliari a questa categoria si deve badare che, essendo la quali-ficazione dei tipi relativa e variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente.

A/4 Abitazioni di tipo popolare
Nell'assegnare le unità immobiliari a questa categoria si deve badare che, essendo la quali-ficazione dei tipi relativa e variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente.
Baracche in legno in zone terremotate.
Le baracche in legno costruite in alcune zone in seguito a terremoto, qualora non possano ascriversi alle categorie A/4 od A/5, si accertano, nella categoria A/11.

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
Nell'assegnare le unità immobiliari a questa categoria si deve badare che, essendo la quali-ficazione dei tipi relativa e variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente.

A/6 Abitazioni di tipo rurale
Nell'assegnare le unità immobiliari a questa categoria si deve badare che, essendo la quali-ficazione dei tipi relativa e variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente.
Si accertano nella categoria "abitazioni di tipo rurale" A/6), le unità immobiliari che, pur a-vendo le caratteristiche costruttive di fabbricati rurali, non possono considerarsi rurali ai sensi delle disposizioni dell'art. 4 del Regolamento 24 agosto 1877 n. 4024 e perciò sono soggette o assoggettabili all'imposta fabbricati.

Categoria A/7
Abitazioni in villini
Nell'assegnare le unità immobiliari a questa categoria si deve badare che, essendo la quali-ficazione dei tipi relativa e variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente.

A/8 Abitazioni in villa
Nell'assegnare le unità immobiliari a questa categoria si deve badare che, essendo la quali-ficazione dei tipi relativa e variabile da luogo a luogo, essa deve corrispondere al significato che ha localmente.

A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
Castelli
Un castello che nella, sua attuale destinazione costituisce una sola unità immobiliare ad uso di abitazione si accerta nella categoria A/9.
Se la destinazione risulta attualmente mutata, il castello si accerta nella categoria che com-pete alla nuova destinazione o a quella delle singole unità immobiliari in cui eventualmente é diviso.

Massima N. 51
Castelli di proprietà dello Stato
I castelli di proprietà dello Stato, se ospitano pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie, si de-vono assegnare alla B/6.
Se invece a causa del loro interesse storico od artistico, sono conservati, senza alcuna del-le particolari sopraddette destinazioni, quali monumenti nazionali inalienabili, si fanno rien-trare nella categoria "A/9, senza però determinarne la rendita.
Quando infine, gli stessi castelli di proprietà dello Stato hanno altra utilizzazione e non sono inalienabili, si includono nella A/9 o nelle altre competenti categorie, secondo le norme e-sposte nella massima n. 50 e se ne determina la rendita catastale.


A/10 Uffici e studi privati.

A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi. Rifugi di montagna, trulli, sassi, baite, ecc.




Gruppo B

B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; ca-serme.
Massima N. 158
Rettifica di dichiarazioni e planimetrie
I dati delle schede relativi all'ubicazione ed alla consistenza dell'unità immobiliare o dell'a-zienda dichiarata possono essere rettificati dai classatori in sede di accertamento, limitando alle inesattezze ed alle omissioni di un certo rilievo l'applicazione del § 72 dell'Istruzione Provvisoria "Per la sostituzione o correzione di dichiarazioni e di planimetrie errate od in-complete come per la presentazione di nuove dichiarazioni o planimetrie, si adotterà il se-guente procedimento”:
A lavoro di classamento ultimato nei singoli Comuni, il tecnico classatore restituisce all'Uffi-cio tutti gli atti di cui al § 64, curando di firmare prima a tergo, in fondo, tutti i Mod. 5 e di se-parare le dichiarazioni e le planimetrie che devono essere corrette o sostituite ed i Mod. 5 relativi alle unità immobiliari per cui, a cura degli obbligati, non si sia provveduto alla presen-tazione delle dichiarazioni o delle planimetrie.
L'Ufficio quindi invita gli interessati - a mezzo del Modello 24 (Catasto E. U.) - a seconda dei casi, a correggere, sostituire o produrre dichiarazioni o planimetrie e compila - in tutti i casi di riscontrata inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652 - il processo verbale di contravvenzione Mod. 25 (Catasto E. U.), inviandolo, dopo l'esito degli inviti Mod. 24 e con la particolare segnalazione dei casi di frode, alla Intendenza di Finanza competente per territorio, perché quest'ultima proceda nei modi stabiliti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.
I giorni previsti dal Mod. 24 per dare, nella sede dell'Ufficio o del Comune, chiarimenti agli interessati saranno fissati in rapporto all'entità complessiva degli inviti.
Per le modifiche od aggiunte apportate alla consistenza non é necessaria la firma per accet-tazione del dichiarante.

B/2 Case di cura ed ospedali
(compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell'art. 10 della legge.
Rientrano nell'art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro:
a) i fabbricati (o parti distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad opifici, teatri, cinemato-grafi ed alberghi, anche
se non appositamente costruiti per tali destinazioni;
b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale e tali da non essere suscetti-bili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni.

B/3 Prigioni e riformatori

B/4 Uffici pubblici
Municipi, Case del Fascio, ecc.

Massima N. 61
Uffici vescovili e parrocchiali.
I locali di sedi vescovili o parrocchiali, adibiti ad uffici, se costituiscono unità immobiliari indi-pendenti, vanno accertati nella categoria B/4 (uffici pubblici).
Altri locali delle stesse sedi, costituenti separate unità immobiliari con destinazioni diverse (abitazioni, ricreatori, opere annesse, ecc.), devono essere oggetto di distinte dichiarazioni ed essere accertati a seconda della loro ordinaria destinazione.
Se però le diverse posizioni della sede vescovile o parrocchiale (uffici, abitazioni, ricreatori, ecc.), non costituiscono distinte unità immobiliari, esse devono essere oggetto di unica di-chiarazione con scheda Mod. 1 che contenga la descrizione della parte ad uso ufficio nel prospetto B e delle parti ad usi diversi nei prospetti A e C, a seconda dei casi.
L'intera unità immobiliare così costituita si accerta nella categoria corrispondente alla desti-nazione della parte economicamente prevalente.

B/5 scuole, laboratori scientifici

Massima N. 57
Asili infantili
Gli asili infantili si accertano:
 nella categoria B/1, quando ad essi sono aggregati i locali, i servizi ed in genere quanto può occorrere per una comunità religiosa, sia pure numericamente ristretta;
 nella categoria B/5 quando sono invece del tipo dei giardini d'infanzia, tenuti - come av-viene nella generalità dei casi - dal Comune con maestre giardiniere.

B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edi
fici della categoria A/9
Quando appartengono allo Stato si determina la sola consistenza.

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.
Massima N. 112
cappelle e degli oratori
“Determinazione della rendita catastale delle cappelle e degli oratori di proprietà di privati non destinati all'esercizio pubblico dei culti.
Le cappelle e gli oratori di proprietà di privati non destinati all'esercizio pubblico dei culti vanno accertate nella categoria B/7 e sono soggette a determinazione della rendita catasta-le.
L'eventuale applicazione dell'esenzione, in base al riconoscimento delle condizioni richieste, sarà deciso in sede competente.”
Oratorio.
Agli effetti dell'accertamento nella B/7, per "oratorio" devesi intendere un piccolo edificio destinato alla preghiera e cioè qualche cosa di analogo alla cappella.

Categoria B/8
Magazzini sotterranei per deposito di derrate
Massima N. 67
“Locali per deposito e stagionatura formaggi.
I locali ad uso deposito e stagionatura dei formaggi o di altri prodotti della industria alimen-tare, quando sono privi di attrezzatura industriale e suscettibili senza radicali trasformazioni di ordinaria destinazione, sono da considerarsi come magazzini e locali di deposito e per-tanto da accertarsi nella categoria B/8”.

Massima N. 66
“Magazzini per la conservazione dei prodotti agricoli.
Un magazzino adibito alla conservazione di prodotti agricoli, qualora non sia da ritenersi ru-rale ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 24 agosto 1877 n. 4024, si accerta come unità im-mobiliare della categoria C/2, a meno che, essendo sotterraneo, non debba essere accerta-to come unità immobiliare della categoria B/8.

Gruppo C

C/1 negozi e botteghe.

Massima N. 65
Negozi
Un locale avente accesso indipendente, adibito ordinariamente alla vendita di merci e pro-dotti in genere, anche se mancante di mostra, si accerta nella categoria C/1.

Categoria C/2 Magazzini e locali di deposito

Massima N. 111
Accessori delle categorie c/2 e c/3.
Il ragguaglio della superficie degli accessori, in superficie del vano principale, stabilito per la C/1, non si applica alle categorie C/2 e C/3.

C/3 Laboratori per arti e mestieri

Massima N. 111
Accessori delle categorie C/2 e C/3.
Il ragguaglio della superficie degli accessori, in superficie del vano principale, stabilito per la C/1, non si applica alle categorie C/2 e C/3.

Massima N. 69
Forni pani, caseifici e molini di scarsa importanza.
Per decidere se immobili delle specie sopra dette siano da accertare nella C/3 ovvero nella categoria D/1 si deve tenere conto delle condizioni di fatto in relazione alle vigenti disposi-zioni per il riconoscimento delle caratteristiche di opifici, e non dell'attuale trattamento d'im-posta degli immobili stessi o della entità del reddito della industria in essi esercita.

Massima N. 70
Macello
Un macello si accerta nella categoria D/8 se presenta le caratteristiche richieste dall'art. 10 della Legge
Si accerta invece nella categoria C/3 se è un comune locale suscettibile di destinazione di-versa senza radicali trasformazioni.
Rientrano nell'art. 10 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652 "i fabbricati destinati ad opifici ed in genere i fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1939 n. 1231, costrui-ti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni".

C/4 Fabbricati e locali per esercizi, sportivi
(compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destina-zione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell'art. 10 della legge )
Rientrano nell'art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro:
a) i fabbricati (o parti distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad opifici, teatri, cine-matografi ed alberghi, anche se non appositamente costruiti per tali destinazioni;
b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) costruiti per le spe-ciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni.

C/4 Ricreatori religiosi.
I ricreatori religiosi si accertano nella categoria C/4.

C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative
(compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazio ne diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rien-trano nell'art. 10 della legge ).
Rientrano nell'art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro:
a) i fabbricati (o parti distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad opifici, teatri, cinemato-grafi ed alberghi, anche se non appositamente costruiti per tali destinazioni;
b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni.

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
(quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge)
Rientrano nell'art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro:
a) i fabbricati (o parti distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad opifici, teatri, cinemato-grafi ed alberghi, anche se non appositamente costruiti per tali destinazioni;
b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale e tali da non essere suscetti-bili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni.

C/7 Tettoie chiuse od aperte
Quando sono destinate ad uso pubblico, si determina la sola consistenza.



IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

GRUPPO D
D/1 Opifici

D/2 Alberghi e pensioni (quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell'art. 10
della legge )

D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (quando abbiano le
caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della legge )

D/4 Case di cura ed ospedali (quando per le loro caratteristiche rientrino nell'art.
10 della legge ed abbiano fine di lucro).

D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione (sempreché abbiano le
caratteristiche per rientrare nell'art. 10 della. legge )

D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (sempreché per le loro caratteristiche,
rientrino nell'art. 10 della Legge ed abbiano fine di lucro).

D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e
non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale
e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati
soggetti a pedaggio

D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole


GRUPPO E

E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.

E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.

E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
Rientrano nell'art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro:
a) i fabbricati (o parti distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad opifici, teatri, cinemato-grafi ed alberghi, anche se non appositamente costruiti per tali destinazioni;
b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale e tali da non essere suscetti-bili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni.

E/3 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche
Per mercati, per posteggio bestiame, ecc.

E/3 Chioschi per rifornimento di autoveicoli.
I chioschi per rifornimenti di autoveicoli devono formare oggetto di dichiarazione da compi-larsi su scheda bianca Mod. 1 e vanno accertati nella categoria E/3, anche se appositamen-te costruiti.
L'obbligo della dichiarazione e le modalità di accertamento sussistono anche se essi sorgo-no su suolo pubblico in concessione.

Massima n. 80
Orinatoio pubblico.
Un orinatoio pubblico (gratuito o a pagamento) costituito da costruzione in muratura chiusa e coperta e non trasportabile si accerta nella E/3.

Massima N. 76
Stazioni autotramviarie.
Le costruzioni ad uso di stazioncine autotramviarie comprendenti vani, anche non totalmen-te chiusi, per il pubblico, per il personale, per vendita giornali, ecc., devono essere singo-larmente dichiarate con scheda bianca Mod. 1 ed accertate nella E/3.

Massima N. 77
padiglioni degli enti comunali di assistenza.
I padiglioni destinati ad uso di refettori con cucina espressamente costruiti dagli Enti Comu-nali di Assistenza devono essere accertati nella E/3.

Massima N. 79
Tettoie ad uso pubblico gratuito sulle spiagge.
Le tettoie ad uso pubblico gratuito sulle spiagge si accertano nella categoria E/3

Massima N. 80
Orinatoio pubblico.
Un orinatoio pubblico (gratuito o a pagamento) costituito da costruzione in muratura chiusa e coperta e non trasportabile si accerta nella categoria E/3.

E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze

E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale.

E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.


Massima N. 59
Accertamento di locali di proprietà di privati adibiti all'esercizio pubblico dei culti.
I locali di proprietà di privati adibiti all'esercizio pubblico dei culti, quando hanno le caratteri-stiche proprie all'uso specifico cui sono destinati, si assegnano alla categoria E/7 e si as-soggettano o meno alla determinazione della rendita catastale, secondo che siano ceduti in affitto o gratuitamente.
Si assegnano invece alla categoria che ad essi compete per le loro caratteristiche costrutti-ve e per il loro uso appropriato quelli, di tali locali, che sono adibiti all'esercizio pubblico dei culti senza particolari adattamenti o trasformazioni anche se sono dati in uso gratuito.


E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri,
esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.

Massima N. 81
Sepolcreto privato.
Un sepolcreto privato esterno all'area del cimitero, ancorché adiacente al perimetro di esso, deve essere separatamente accertato nella categoria E/8.

E/9 Edifici a destinazione particolare
non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

Massima N. 74.
Campi di tiro a segno.
I campi di tiro a segno si accertano nella categoria E/9.

Massima N. 73.
Campi sportivi.
I campi sportivi vanno di norma accertati nella categoria E/9.
Qualora però abbiano fine di lucro e per le loro caratteristiche rientrino nell'art. 10 del R. de-creto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652 vanno accertati nella categoria D/6.
Rientrano nell'art. 10 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652 "i fabbricati destinati ad opifici ed in genere i fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1939 n. 1231, costrui-ti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni".

Massima n. 78.
Lavatoi pubblici.
I lavatoi pubblici coperti o scoperti si comprendono nella categoria E/9.
Per essi si determina la sola consistenza

GRUPPO F
Le codifiche relative ai valori F sono le seguenti:
F/1 area urbana
F/2 unità collabenti
F/3 unità in corso di costruzione
F/4 unità in corso di definizione
F/5 lastrico solare.


Circolare n. 15232 del 21/02/2002
Casi particolari di intestazioni catastali e disposizioni inerenti le categorie fittizie F/3 e F/4
PREMESSA
1 unita' immobiliari composte da due o piu' porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei
2 nuovo accatastamento con modello 3 spc riportante a pagina 3 una ditta priva di titolo legale reso pubblico
3 fabbricato costruito su particelle con intestazioni diverse (senza un atto reso pubblico disciplinante il diritto di superficie)
4 fabbricato ricostruito in condominio con diritti reali non precisamente determinanti
5 unita' immobiliare costruita da una ditta su un terreno di terzi
6 unita' immobiliari edificate su terreni per i quali e' in corso la procedura di esproprio
chiarimenti sulle unità fittizie F/3 e F/4
Le Direzioni Compartimentali sono invitate a trasmettere la presente nota agli uffici operativi dell’Agenzia, posti nella circoscrizione territoriale di competenza.
La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi, che legge per conoscenza, è pregata di rendere noto il contenuto della presente, mediante pubblicazione sul sito Internet, nella pagina dedicata alla procedura “Docfa 3.0”.
IL DIRETTORE CENTRALE
(dott. ing. Carlo CANNAFOGLIA)


Circolare n. 15232 del 21/02/2002
Casi particolari di intestazioni catastali e disposizioni inerenti le categorie fittizie F/3 e F/4
Nuovo accatastamento con mod. 3 SPC riportante a pagina 3 una ditta priva di titolo legale reso pubblico
Questa fattispecie si presenta esclusivamente nel caso in cui la ditta da intestare al catasto urbano sia dichiarata, dalle parti interessate, priva di titolo legale reso pubblico.
Tale dichiarazione può avvenire barrando l'ultima casella del mod. 3 SPC, in terza pagina, ovvero con apposita attestazione.
La dichiarazione di accatastamento deve riportare, nel campo "Eventuale specificazione del diritto", la dicitura "Ris 1 - Ditta priva di titolo legale reso pubblico".
L'Ufficio provvede, dopo la registrazione della dichiarazione, ad inserire la "Riserva atti pas-saggi intermedi non esistestenti" ed a cancellare nel contempo l'annotazione riportata dal tecnico nel campo "Eventuale specificazione del diritto".
Per provvedere a tale adempimento l'Ufficio può operare con le applicazioni disponibili, compilando una nota di voltura mediante la procedura "Funzioni d'Ausilio".
Ovviamente le risultanze iscritte negli atti del catasto vanno notificate a cura dell'Ufficio al domicilio fiscale dei soggetti risultanti iscritti negli atti catastali, come ordinariamente previ-sto per le volture, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.


Circolare n. 15232 del 21/02/2002
Casi particolari di intestazioni catastali e disposizioni inerenti le categorie fittizie F/3 e F/4 -
Chiarimenti sulle Unità fittizie F/3 e F/4
Si coglie l'occasione, inoltre, per formulare alcune considerazioni in merito al corretto utiliz-zo della causale di variazione "Frazionamento per trasferimento di diritti".
Come già specificato con la predetta circolare n. 9/2001, tale causale, che comporta l'attri-buzione della categoria F/4 alla porzione di unità soggetta al successivo trasferimento di di-ritti, deve essere usata esclusivamente nel caso in cui una delle parti in cui si divide l'unità immobiliare non presenti autonomia reddituale e funzionale.
Si ricorda, altresì, che la categoria F/4, che comporta la non attribuzione di rendita, deve rappresentare uno stadio temporaneo dell'unità immobiliare.
Infatti, una permanenza prolungata negli atti catastali di tale categoria può concorrere a fa-vorire, anche se involontariamente, comportamenti tesi all'elusione fiscale.
Pertanto, si invitano gli Uffici a controllare che tale fattispecie sia limitata nel tempo, ritenen-do fisiologica una permanenza della categoria F/4 negli atti del Catasto non superiore ai sei mesi.
Nel caso, invece, che detta circostanza si protraesse oltre tale periodo, gli Uffici dovranno invitare le parti interessate a regolarizzare le iscrizioni catastali delle unità immobiliari coin-volte, intervenendo d'ufficio in caso di mancata risposta, anche attraverso opportuni sopral-luoghi, ed irrogando, quando ne ricorra il caso, le previste sanzioni.
Ovviamente, le risultanze dell'intervento dell'Ufficio, come ad esempio un eventuale annul-lamento degli effetti della denuncia di variazione, dovranno essere motivate adeguatamente e notificate a tutte le parti interessate.
Analoga attenzione dovrà essere posta anche nel caso di attribuzione della categoria F/3, tenendo presente che è tollerabile la presenza in atti di tale qualificazione per un intervallo di tempo maggiore.

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