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Intestazione ricevuta di versamento tributi catastali |

drinosan
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Esiste la possibilità di intestare la ricevuta di pagamento dei tributi catastali al firmatario della pratica? Ovvero, se il mio committente deve scaricare le spese catastali sostenute, non c'è un modo affinche il suo nome compaia sulla ricevuta? Altrimenti il riferimento è sempre indiretto.. Ciao!
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totonno
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La pratica la invii tu come tecnico e i tributi li paghi tu dal tuo castelletto. Tu puoi scaricarle. Il committente non c'è verso. Non sono neanche esenti iva art.15 come spese sostenute anticipate, se tu dovessi metterle in notula, proprio perchè la ricevuta è intestata a te e non al cliente. La ditta (giuridica) potrà però scaricare interamente la tua fattura il cui importo è stabilito dall'incarico sottoscritto che consiglio di indicare comprensivo dei tributi e compenso. Saluti
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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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"totonno" ha scritto:
Non sono neanche esenti iva art.15 come spese sostenute anticipate, se tu dovessi metterle in notula, proprio perchè la ricevuta è intestata a te e non al cliente Ciao Antonio. Perchè dici che le spese (tributi catastali) non sono esenti IVA? I tributi catastali ovvero tutte le spese "vive" che si sostengono per conto del committente, ed intestate a chi sottoscrive e/o invia la pratica, sono ESENTI IVA in virtù dell'art. 15 del DPR 633/72, e sono escluse dalla base imponibile. Saluti cordiali.
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totonno
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No, purtroppo no, perchè risultano pagate dal professionista non in nome e per conto di..., Del resto, puoi detrarle dal tuo reddito. Per le spese esenti iva ci deve essere specificato nella ricevuta di spesa il nome e cognome della persona per la quale si effettua la spesa anticipata eseguita in nome e per conto di. Per questo Drinosan si pone il problema di inserire in qualche modo una dicitura sulla ricevuta che dia la possibilità al cliente di scaricare la spesa consistente nei tributi catastali che però versa direttamente il professionista durante l'invio del docfa. Saluti.
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anonimo_leccese
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In effetti a pensarci bene è un pò "bislacca" la norma, in quanto comunque trattasi di importi che spettano al committente, anche se c'è da fare un certo distinguo,..in quanto per quanto riguarda i docfa effettivamente son tributi che si pagano per ogni unità che genera reddito, e quindi trattasi di questione fiscale più che tecnica - mentre per fraz e map. trattasi comunque di mere spese tecniche ( wegis e diritti) che non spettano direttamente al committente - E' un pò come per le progettazioni, le spese per le copie dei progetti le paga il tecnico ( paragonabili alle spese wegis e tipi) e poi se li fà rimborsare, ma difficilmente un tecnico pagherà la bucalossi o i diritti di segreteria o per sanatoria ( paragonabili ai diritti docfa) , quelle se la vede il cliente. Dovrebbero fare in modo, quelli dell'ade, che ai docfa, dove tra l'altro vi sono le spese maggiori, in un frazionamento o mappale spendiamo si e non un 100 euri, ma può capitare un docfa con 10/20 sub e so cavoli amari, e quindi farli pagare direttamente al cliente tramite bonifico o quant'altro - Che ne pensate ?
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totonno
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Io non la vedo questa differenza tra fraz e mappali e docfa riguardo i tributi da versare. Per me son tributi versati allo stesso modo e fiscalmente seguono la stessa procedura. Paga il tecnico. Si può sperare che le regole cambino in meglio per il contribuente anche se poi tolgono la stessa ppssibilità al tecnico di scaricare la spesa. Attualmente la norma è forse bislacca ma fin troppo chiara. Saluti
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bioffa69
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Non pensavo potesse essere poco chiara questa cosa, personalmente e da altri preventivi che ho visto di colleghi, le spese non sono mai state soggette a IVA. Se la boletta è a nome del cliente, come si poteva fare presentando la pratica allo sportello, significa solo che le spese le ha pagate direttamente il cliente, per cui non si espongono in fattura, se invece le spese le paga il tecnico, la bolletta è a nome del tecnico, che le espone in fattura come ex art.15 dpr n.633/72. (la bolletta in questione ha sempre il riferimento al fg. map. e sub., per cui non ci possono essere dubbi che quelle spese sono state anticipate per quel cliente). Da sempre la mia commercialista mi fa procedere in questo modo, ma ripeto ho visto preventivi di colleghi dove alla voce spese veniva specificato esente da iva. Sarebbe interessante intervenisse un commercialista, comunque mi sembra logico che sulle spese non si paghino le tasse, per cui non possono rientrare nell'onorario soggetto a iva. Saluti
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EFFEGI
f.g.
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"bioffa69" ha scritto: Non pensavo potesse essere poco chiara questa cosa, personalmente e da altri preventivi che ho visto di colleghi, le spese non sono mai state soggette a IVA. Se la boletta è a nome del cliente, come si poteva fare presentando la pratica allo sportello, significa solo che le spese le ha pagate direttamente il cliente, per cui non si espongono in fattura, se invece le spese le paga il tecnico, la bolletta è a nome del tecnico, che le espone in fattura come ex art.15 dpr n. 633/72. (la bolletta in questione ha sempre il riferimento al fg. map. e sub., per cui non ci possono essere dubbi che quelle spese sono state anticipate per quel cliente). Da sempre la mia commercialista mi fa procedere in questo modo, ma ripeto ho visto preventivi di colleghi dove alla voce spese veniva specificato esente da iva. Sarebbe interessante intervenisse un commercialista, comunque mi sembra logico che sulle spese non si paghino le tasse, per cui non possono rientrare nell'onorario soggetto a iva. Saluti Quoto e condivido in toto fabio. Buona giornata
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totonno
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Sulla questione riporto l'approfondimento di un commercialista prelevato da questo link. www.studiocominottocantoni.it/it/articol... "I professionisti solitamente si trovano a dover sostenere spese che in realtà dovrebbero essere sostenute dal cliente, ma per esigenze di velocità nell'esecuzione dell'incarico vengono anticipate dallo stesso (ad. esempio marche da bollo, contributo unificato, francobolli, postali). Inoltre il professionista può sostenere delle spese di trasferta (di viaggio, alberghiere, di ristorazione, etc.) per l'espletamento, fuori sede, dell'incarico professionale. Le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente Le anticipazioni effettuate in nome e per conto del committente (ad esempio imposte, tasse concessioni governative, contributi, imposta di bollo, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria etc.) costuiscono delle mere anticipazioni finanziarie che devono essere : 1) analiticamente documentate, la R.M. n.360393 del 16.01.1978 ha chiarito che ricadono, i "diritti corrisposti agli uffici e risultanti da apposita specifica di liquidazione effettuata nel modulo intestato al cliente committente del servizio ed a quest'ultimo rimesso a giustificazione della richiesta di rimborso", sostenuti dal soggetto passivo (professionista) “in nome e per conto” della controparte che devono essere “provate mediante documentazione a questa intestata” (il cliente); 2) devono fare riferimento al contratto di mandato con rappresentanza intercorrente tra il cliente e il professionista (art. 1074 c.c.); la R.M. n. 430084 del 15/12/1990 ha precisato che, ai fini dell'esclusione della base imponibile IVA, "possono essere escluse dalla base imponibile IVA soltanto le somme pagate a titolo di rimborso di anticipazioni fatte dal mandatario con rappresentanza per la controparte, non anche i rimborsi di costi sostenuti per l'effettuazione di prestazioni di servizi". Quando le due condizioni qui sopra siano soddisfatte il professionista dovrà emettere un documento (fattura proforma o fattura) ove tali anticipazioni, sono fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n.3, del D.P.R. n.633/1972 "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" sono escluse dal concorso alla formazione della base imponibile IVA; se l'importo addebitato in fattura è inferiore ad euro 77,47 andrà applicata una marca da bollo di euro 1,81 che sarà addebitata al cliente nella medesima fattura. Tali spese non rappresentano un reddito per il professionista e il professionista non potrà portare in deduzione dal proprio reddito il relativo onere. Tali importi non saranno soggetti a ritenuta d'acconto in quanto in base al combinato dell’art. 25 del D.P.R. n.600/1973, in materia di redditi di lavoro autonomo, ove si stabilisce la ritenuta deve essere determinata facendo riferimento ai “compensi comunque denominati, anche sottoforma di partecipazione agli utili”; dell’art. 50 del D.P.R. n.597/1973, ove si stabilisce che il reddito di lavoro autonomo deve determinarsi come “differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o della professione effettivamente sostenute nel periodo stesso”.
La risoluzione Min. Fin. n.431325 del 16/2/91 ha riconosciuto l'esclusione dalla base imponibile delle somme anticipate, per conto dei loro clienti (spese sostenute per pratiche notarili, versamento di tasse, eccetera, successivamente incluse nella fattura emessa dall'agenzia a cui viene richiesto il servizio), dalle agenzie automobilistiche che si avvalgono dell'opera di altri operatori del settore; tale l'esclusione è riconosciuta a condizione che tali somme siano distintamente indicate nel registro IVA degli acquisti." Poi ognuno la intenda come preferisce. Saluti
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EFFEGI
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"totonno" ha scritto:
Le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente Le anticipazioni effettuate in nome e per conto del committente (ad esempio imposte, tasse concessioni governative, contributi, imposta di bollo, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria etc.) costuiscono delle mere anticipazioni finanziarie che devono essere : 1) analiticamente documentate...; 2) devono fare riferimento al contratto di mandato con rappresentanza intercorrente tra il cliente e il professionista (art. 1074 c.c.); la R.M. n. 430084 del 15/12/1990 ha precisato che, ai fini dell'esclusione della base imponibile IVA, "possono essere escluse dalla base imponibile IVA soltanto le somme pagate a titolo di rimborso di anticipazioni fatte dal mandatario con rappresentanza per la controparte, non anche i rimborsi di costi sostenuti per l'effettuazione di prestazioni di servizi". Quando le due condizioni qui sopra siano soddisfatte il professionista dovrà emettere un documento (fattura proforma o fattura) ove tali anticipazioni, sono fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n.3, del D.P.R. n.633/1972 "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" sono escluse dal concorso alla formazione della base imponibile IVA; se l'importo addebitato in fattura è inferiore ad euro 77,47 andrà applicata una marca da bollo di euro 1,81 che sarà addebitata al cliente nella medesima fattura. Tali spese non rappresentano un reddito per il professionista e il professionista non potrà portare in deduzione dal proprio reddito il relativo onere. Tali importi non saranno soggetti a ritenuta d'acconto in quanto in base al combinato Da quanto sopra, ed in particolare da quanto innanzi evidenziato, io ritengo, ed anche il mio commercialista la pensa così, che le spese regolarmente documentate, anticipate per conto del cliente, nelle more dell'espletamento del mandato ricevuto, vanno riportate in fattura fuori campo IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72. Cordiali saluti.
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totonno
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Nel pagamento dei tributi docfa o catastali in genere da parte del professionista non è soddisfatto il punto 2 che ho riportato sopra. In parole povere la ricevuta della spesa che il professionista anticipa deve, affinchè a questa si applichi l'art.15, essere intestata al nome del cliente. Le ricevute catastali di pratiche inviate dal professionista obbligatoriamente per via telematica sono intestate al professionista quindi la spesa non ha i requisiti per essere considerata esente iva ex art.15. La ricevuta di avvenuto pagamento del docfa intestata al professionista è considerata una spesa effettuata per l'esecuzione della prestazione professionale espressamente esclusa da quelle esenti iva. Come indicato al punto 2 che effegi non ha evidenziato in blu. Saluti.
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bioffa69
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Guarda io ed il mio commercialista la pensiamo come EFFEGI, direi anche che se bollettina fosse intestata al cliente significa che la pagata lui, per cui perchè mai dovrei inserirla nella mia fattura? Ciao
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totonno
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Nel caso che la ricevuta sia intestata al cliente può succedere questo. 1_ Può averla pagata il professionista incaricato. L'art. 15 considera spese anticipate per conto e nome del cliente. 2_Può averla pagata il cliente. Nel caso 1, il professionista per farsi restituire la spesa effettuata inserisce in fattura l'importo, esente iva ai sensi dell'art.15 ed allega la ricevuta intestata al cliente. Se l'avesse pagata direttamente il cliente, non va messa in fattura (intestata allo stesso cliente committente) altrimenti lo stesso cliente la paga due volte e quindi non ti restituisce una somma che egli ha già pagato di tasca sua. Nel caso 2, il problema non si pone perchè ha pagato direttamente il cliente e quindi lui ha la sua ricevuta e in fattura ovviamente non risulta nulla dei pagamenti pagati direttamente dal cliente. Il commercialista della ditta cliente e committente di Drinosan la vede proprio così. Drinosan ha proprio il problema che non può inserire in fattura i tributi catastali da egli direttamente pagati a nome proprio e non del cliente. Del resto non può fare altrimenti oggi che è obbligatorio inviare il docfa in via telematica dal professionista. Drinosan non può inserire la somma corrispondente ai tributi catastali in fattura e la ditta chiede di poterli scaricare, ma la ricevuta che Drinosan possiede rilasciata dal catasto non è intestata alla ditta per cui questa non ci fa niente, non la può scaricare, pertanto chiede al professionista di inserire il nominativo della ditta stessa. Se si lavora con il privato il problema non sussiste perchè il privato non ha il prblema di scaricare la somma pagata, salvo per le ristrutturazioni con le agevolazioni, ma molti non sanno che le spese tecniche possono essere scaricate oppure fanno in altro modo in accordo con il professionista. Saluti
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anonimo_leccese
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Salve, però, e non ho sottomano alcuna norma, ma questi diritti son nati con l'intendo di farli pagare al tecnico redattore della pratica o invece come tributi da parte del titolare dei beni da denunciare ? La differenza è enorme, in quanto se è come la seconda ipotesi, è tutto il sistema sbagliato, dovrebbero emettere ricevute intestate al proprietario del bene, che volendo se le potrebbe anche scaricare - Quando facciamo le visure allo sportello, com'è che possiamo optare per il nostro nome o quello del proprietario sulla ricevuta ? Perchè tale scelta è preclusa sui diritti docfa telematici ? Per esempio
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totonno
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Perfetto Anonimo. Una volta, quando si presentava il documento cartaceo allo sportello il funzionario ti chiedeva a chi doveva intestare la ricevuta di avvenuto pagamento. Se veniva intestata al cliente, benchè di fatto pagata col denaro del professionista in anticipo, questo bollettino poteva essere allegato alla fattura del professionista come importo anticipato esente iva, così al professionista veniva permesso di recuperare la spesa effettuata in anticipo. Con l'invio telematico questa scelta di mettere un nominativo diverso dal professionista che paga non è più possibile effettuare. Quindi se il cliente chiede di mettere in fattura l'importo questi non può inserirlo tra le spese esenti iva se intestate al professionista stesso. O meglio le può inserire ma applicandoci l'iva a svantaggio del committente. Il professionista però può considerarle spese, effettuate nell'esercizio dell'incarico professionale, da detrarre sul reddito imponibile dello studio. La soluzione è semplice ma va prevista prima di sottoscrivere l'incarico. Il prezzo/compenso va fissato comprensivo dei tributi catastali. Saluti.
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