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Argomento: inserimento Soffitta al piano sottostante
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Francy89
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14 Aprile 2018 alle ore 13:20
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"Burbe" ha scritto: "Francy89" ha scritto:
Certo che è stato inserito nella pratica edilizia il sottotetto, nel mio comune la soffitta se è inferiore a 2,00 ml l'altezza massima interna, non costituisce superficie utile e volume urbanistico addirittura. Per me è una cosa scontata, a prescindere dal codice civile, ossia mi pare strano che la soffitta sia censita BCNC se l'ingresso avviene dall'interno di una unità immobiliare privata, no?? Bene. Adesso mancherebbe solo il titolo che legittima la proprietà del sottotetto. Cosa da poco. Mi chiedevo la causale del docfa dove è stata ampliata la consistenza dell'unità immobiliare con il sottotetto. Grazie. Il sottotetto a livello grafico era esistente dal 1979, con la quale è stata rilasciata una C.E. per sopralelvazione di un piano, e pertanto era già evindente nei disegni dell'epoca , che ripeto non era mai stata inserita a livello catastale. Nella variazione proposta con il docfa ho utilizzato solamente la causale "diversa distribuzione degli spazi interni".
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Francy89
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14 Aprile 2018 alle ore 13:20
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"Burbe" ha scritto: Su queste ultime importanti notizie avrei nuove considerazioni da riportare, ma sono curioso di sapere che ne pensano tecnici più esperti di me. L'argomento è molto interessante. Scrivile pure, siamo qui a leggere tutto, ci mancherebbe altro. L'unico dubbio mi era sorto solo se oltre alla causale "diversa distribuzione degli spazi interni" potesse rientrare come "ampliamento", sopprimendo l'identificativo originario e ricostituirlo....ma a quanto pare no.
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Francy89
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14 Aprile 2018 alle ore 13:20
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"Burbe" ha scritto: Su una considerazione mi hai anticipato in parte. Se si è ampliato la consistenza con l'aggiunta del sottotetto, la causale corretta sarebbe stata proprio "ampliamento" e "diversa distribuzione interna". Ma, visto che gli interventi sono stati eseguiti in epoche diverse (1979 e 2022) i docfa sarebbero dovute essere due e non una. La seconda considerazione è che nell'atto 2018 c'è una dichiarazione di regolarità catastale falsa se la soffitta non era riportata. L. 30 luglio 2010 n. 122 ...... gli atti pubblici e le scritture private autenticate che hanno per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere – a pena di nullità -oltre alla identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La dichiarazione degli intestatari può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. L’Agenzia del Territorio ha emanato due successive Circolari per contribuire alla interpretazione e alla corretta applicazione della norma: - n. 2/2010 del 9 luglio 2010 (prima della conversione in legge del D.L.);
- n. 3/2010 del 10 agosto 2010 (dopo la conversione in legge del D.L.).
Nella prima parte della norma si persegue la “conformità oggettiva” degli immobili (la Circolare 2/2010 parla di “coerenza oggettiva”), cioè la conformità degli immobili esistenti alle risultanze del catasto. Ancora non sono in possesso dell'atto appunto fatto nel 2018, ma a ragion di logica non essendo prensente graficamente, dubito che il notaio possa aver idnicato il sottotetto, forse se il proprietario l'ha informata di ciò. Comunque ti posso garantire che la rendita è aumentata di circa € 15,00, mi sembra, praticamente nulla, in quanto come già descritto all'inizio del post, altezza massima interna è 1,66 ml, pertanto solamente pochissimi metri quadrati sono con alezza maggiore di 1,50 ml pertanto quella fino a 1,50 ml. non entra nel computo della superficie catastale. QUando avrò l'atto ti aggiorno. Saluti
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geoalfa
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geoalfa
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Interpreto il questo : > Mi domandavo: il piano secondo (soffitta) essendo acessibile solamente dall'appartamento del piano sottostante, la devo per forza inserire con esso?? Faccio presente che questo fabbricato ha un BCNC che consiste nella corte esterna e la scala esterna, utilizzata "solamente" dalla proprietà dell'appartameno al piano primo per accedere ad esso. Visto che devo fare una Variazione, essendo non presente agli atti e comunque esistente a livello urìbanistico. > La risposta la si tova qui: Corte di Cassazione Sentenza N. 20.038 6ott2016 Presunzione di proprietà del sottotetto in Condominio Tale disposto giurisprudenziale afferma che: “ l’appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al TITOLO. In mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è, in ogni caso, applicabile nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale, quando tale presunzione non sia superata dalla prova della proprietà esclusiva”. Pertanto per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche STRUTTURALI e FUNZIONALI, cosicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c.; Viceversa: Allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di ISOLARE e PROTEGGERE dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e Non abbia DIMENSIONI e CARATTERISTICHE STRUTTURALI tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento. Cordialità
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samsung
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Fai bene Geoalfa a sottolineare questo tipo di documenti. Ne esistono anche altre sentenze tutte in armonia che dovrebero confortare il geometra quando si trova di fronte a casi come questo. Saluti
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geoalfa
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filo84
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cioa a tutti, io ho lo stesso tipo di problema. ho la camera d'aria in colmo 1,81 e ai lati 50cm. ho creato la botola con pratica edilizia e il tecnico del catasto di milano mi ha respinto 2 volte il docfa perchè vuole la dimostraione della proprietà con un titolo. nel secondo docfa avevo segnato tutte le sentenze ecc... ma mi ha risposto "vedasi precedente sospesnione". sapete come procedere? grazie "bertone" ha scritto: Bel quesito, ce ne sono migliaia di fabbricati simili al tuo, e la stragrande maggioranza sono fabbricati edificati tra gli anni '60 e '70 (forse più i '60) - correggimi se sbaglio - . All'epoca non si poneva tanta attenzione all'accatastamento delle soffitte, disegnando solo le uu.ii. sottostanti. Di sicuro ci sarà un'atto di divisione / cessione dove vengono assegnate le abitazioni ai rispettivi intestatari. Ti consiglio di leggerlo per vedere come sono state trattate (e se sono state elencate...) le parti comuni del fabbricato (ex art. 1117 c.c.), dubito ci sia un regolamento di condominio (ora se ne vedono di tutti i colori  - vedi iperbonus -) . Tempo fa ho provveduto ad aggiornare la planimetria di un appartamento all'ultimo piano di una palazzina al fine di annettergli la sovrastante soffitta (era accessibile mediante una scala interna). Ricordo che ho allegato relazione tecnica dove citavo ANCHE (non la metto tutta...) OMISSIS .... Ne consegue che, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio ne per atti, ne per uso, viene meno la presunzione che lo stesso possa essere compreso nelle parti comuni dell’edificio (ex art. 1117 del c.c.), ma bensì possa considerarsi parte integrante dell’appartamento sottostante. Tale principio è stato più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione già a partire dal 1978 con la sentenza 2 febbraio n. 470 e successivamente riconfermato con varie sentenze (cfr. Cass. Civ. 1988 n. 6206; Cass. Civ. 2002 n. 18091; Cass. Civ. 2004 nn. 18131 e 24147). Ma la Corte di Cassazione si è spinta oltre, riconoscendo la proprietà esclusiva del sottotetto al proprietario dell’appartamento al piano più elevato anche in tutti quei casi in cui, pur avendo il sottotetto dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, non risulti in concreto, per le sue caratteristiche oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio comune, ponendo attenzione quindi alla funzione cui il sottotetto è destinato in concreto (Cass. Civ. 2003 n. 6049; Cass. Civ. 1999 n. 4266; Cass. Civ. n. 2067). .... OMISSIS La seconda parte della relazione potrebbe essere stata scritta meglio, ma così è andata. Buon Lavoro.
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filo84
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cioa a tutti, io ho lo stesso tipo di problema. ho la camera d'aria in colmo 1,81 e ai lati 50cm. ho creato la botola con pratica edilizia e il tecnico del catasto di milano mi ha respinto 2 volte il docfa perchè vuole la dimostraione della proprietà con un titolo. nel secondo docfa avevo segnato tutte le sentenze ecc... ma mi ha risposto "vedasi precedente sospesnione". sapete come procedere? grazie "bertone" ha scritto: Bel quesito, ce ne sono migliaia di fabbricati simili al tuo, e la stragrande maggioranza sono fabbricati edificati tra gli anni '60 e '70 (forse più i '60) - correggimi se sbaglio - . All'epoca non si poneva tanta attenzione all'accatastamento delle soffitte, disegnando solo le uu.ii. sottostanti. Di sicuro ci sarà un'atto di divisione / cessione dove vengono assegnate le abitazioni ai rispettivi intestatari. Ti consiglio di leggerlo per vedere come sono state trattate (e se sono state elencate...) le parti comuni del fabbricato (ex art. 1117 c.c.), dubito ci sia un regolamento di condominio (ora se ne vedono di tutti i colori  - vedi iperbonus -) . Tempo fa ho provveduto ad aggiornare la planimetria di un appartamento all'ultimo piano di una palazzina al fine di annettergli la sovrastante soffitta (era accessibile mediante una scala interna). Ricordo che ho allegato relazione tecnica dove citavo ANCHE (non la metto tutta...) OMISSIS .... Ne consegue che, poiché il sottotetto non è compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio ne per atti, ne per uso, viene meno la presunzione che lo stesso possa essere compreso nelle parti comuni dell’edificio (ex art. 1117 del c.c.), ma bensì possa considerarsi parte integrante dell’appartamento sottostante. Tale principio è stato più volte espresso dalla Suprema Corte di Cassazione già a partire dal 1978 con la sentenza 2 febbraio n. 470 e successivamente riconfermato con varie sentenze (cfr. Cass. Civ. 1988 n. 6206; Cass. Civ. 2002 n. 18091; Cass. Civ. 2004 nn. 18131 e 24147). Ma la Corte di Cassazione si è spinta oltre, riconoscendo la proprietà esclusiva del sottotetto al proprietario dell’appartamento al piano più elevato anche in tutti quei casi in cui, pur avendo il sottotetto dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, non risulti in concreto, per le sue caratteristiche oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio comune, ponendo attenzione quindi alla funzione cui il sottotetto è destinato in concreto (Cass. Civ. 2003 n. 6049; Cass. Civ. 1999 n. 4266; Cass. Civ. n. 2067). .... OMISSIS La seconda parte della relazione potrebbe essere stata scritta meglio, ma così è andata. Buon Lavoro.
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