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Autore incongruenza stato di fatto e limite proprietà

lustefano

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10 Marzo 2005

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 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2009 alle ore 18:20

un saluto a tutti,
mi si presenta un'problema d'impostazione di una pratica all'urbano:
ho 2 unita' abitative con muro in aderenza, ogni una ha ditta diversa, le unità sono rettangolari con stanze regolari, accatastate negli anni '60 e da allora nessuna variazione.
ora devo presentare una variazione e ho verificato che il limite di proprietà, la linea catastale ben rappresentata nella mappa dei terreni non è coincidente con il muro in comune ma taglia le 2 unità abitative e le relative stanze, un senso diagonale (discordanza max 2 metri crca).
dal sempre il limite di fatto e riconosciuto dalla parti è il muro in comune.
dal momento dell'accatastamento d'introduzione al catastao delle unità, le ditte sono combiate (atti compravendita, den. successione).

se qualcuno ha avuto esperienze simili o ha conoscenze tali da potermi aiutare ... grazie mille.

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Autore Risposta

Leo
Leonardo Gualandi (leometra@gmail.com)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Messaggi:
998

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Castel del Rio

 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2009 alle ore 09:02

Ciao.
Per affrontare gli errori cercherei di individuarne la causa per poter impostare la correzione nel modo più efficace.

Vero che, in linea teorica, se la situazione di fatto è incontestata dagli anni '60, si potrebbe parlare di usucapione; ma questa non è poi così economica come sembra, e comporta il rischio di incrinatura dei rapporti di vicinato.
Ma se le parti sono concordi, può essere una strada interessante.

Dicevo della ricerca della causa, perché può essere importante scoprire se la linea di mappa è giusta, e quindi la costruzione non rispettò i confini, oppure se è sbagliata, e la costruzione è corretta. Oppure, ancora, possono essere sbagliati sia la mappa sia la costruzione!

Interpretando "... il limite di proprietà, la linea catastale ben rappresentata nella mappa dei terreni..." nel senso che hai verificato la rispondenza di quella linea al confine di diritto (la mappa in sé non è necessariamente rispondente allo stato di diritto...), allora il fabbircato fu costruito in posizione sbagliata, e la correzione non può andare che nel senso di modificare l'intestazione dei diritti corrispondentemetne allo stato di fatto. Escludo che convenga demolire e ricostruire, ovviamente!
Si può ottenere la corrispondenza con permuta, compravendita o usucapione, secondo la convenienza.

Se, invece, l'interpretazione è stata troppo letterale, e può essere messa in dubbio la probatorietà della linea grafica, ad esempio sulla base di documenti allegati ad atti traslativi, allora si presentano altre possibilità, come dimostrare al Catasto l'esistenza di questa differenza e procedere alla correzione grafica.

Ovviamente, se ciò non fosse sufficiente a ottenere la precisa rispondenza del nuovo confine grafico (che per effetto della correzione non potrebbe essere altro che corrispondente a quello di diritto) con la dividente nel fabbricato, resterebbe comunque la necessità di regolarizzare i diritti con compravendita, permuta o usucapione.

Mi sembra che quest'ultimo caso, evidentemente più complesso, si possa risolvere più efficacemetne con l'usucapione, chiarendo alle parti l'opportunità di procedere in questo senso in pieno accordo.

Spero di aver esteso l'esame a sufficienza.
Leonardo

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lustefano

Iscritto il:
10 Marzo 2005

Messaggi:
67

Località

 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2009 alle ore 12:16

Leo ti ringrazio per l'aiuto,
in effetti sto ancora svolgendo delle ricerche su i frazionamenti che hanno generato le linee rappresentate in mappa. comunque posso dire con certezza che c'è inconfruenza tra linee fraz ai terreni e situazione di fatto (rappresentata al catasto urbano con le schede anni '60) è chiara.
ho sentito anche i tecnici dell'A.d.T. e secondo loro la procedura sarebbo questa:
1- varazione all'urbano con le ditte originarie (quelle della prima denincia prima di tutti i passaggi di diritti) e le schede con rappresenta la linea che divide il fabbricato, creando così u.i.u. porzioni di abitazione.
2- atto notarile identificatico delle ditte, portando così la situaziuone catastale del punto 1 alle ditte attuali.
3- atto notarile passaggio delle porzioni di abitazione tra le ditte.
4- variazione catastale per fusione delle porzioni di abitazione.
a questo punto devo dire che ho sempre avuto un dubbio:
va bene il frazionamento ai terreni mi riporta una line di mappa non coincidente con il limite rappresentato dalle schede catastali dell'urbano, questo limite all'urbano è comunque quello di fatto, quello riconosciuto dalle parti e quello oggetto di tutti i trasferimenti di diritti.
allora non c'è il modo per dire che sono le schede dell'urbano a prevalere ed eventualmente modificare solo ai terreni o adirittura lasciare perdere la situazione terreni. e se si puo fare devo andare dal notaio per la stipula di un'atto che spieghi e ufficializzi tutto?
grazie e ciao.

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