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Argomento: imu e porzioni di u.i.u unite di fatto

Autore Risposta

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(GURU)

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01 Settembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2014 alle ore 15:19

Mi accodo alla discussione e cerco di completarla per la parte riguardante il caso della presentazione di planimetrie ricadenti nella fattispecie ma, presentate ed entrate in banca dati all'AdE , senza aver chiesto l'applicazione della nota 15232 del 2002.



Caso specifico:



Presentazione di due U.I.U. rappresentanti un abitazione funzionale unica ma divise per titolarita' e non richiesto a suo tempo la trattazione secondo la succitata nota.



risposta dell'AdE di Modena:

e' fattibile la presentazione di domanda, corredata da marca da bollo (essendo un istanza della parte), con richiesta dell'inserimento nel quadro annotazione della visura catastale

" Porzione di U.I.U. unita di fatto con quella del Fg. XXXX part. YYYY sub. ZZZZ rendita attribuita alla porzione di U.I.U. ai fini fiscali"



Unica discriminante e' la verifica del rispetto, nella fase della redazione degli elaborati grafici (planimetrie ) presentati a suo tempo, delle specifiche tecniche cosi' come indicate nella nota 15232 del 2002 (rappresentazione di entrambe le porzioni in ogni planimetria a diversa titolarita' con simbologia grafica differente [tratto continuo per la parte associata alla titolarita' interessata e linea tratteggiata per la parte rimanente. Linea divisoria tra titolarita' con linea tratto punto]



saluti

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pitagora74

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Padova

 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2014 alle ore 18:20

Interessante la risposta della responsabile dell'Ufficio Tributi di Concesio - Bs - ma il problema è sempre lo stesso. E' possibile che non ci sia una norma COMUNE da Nord a Sud, da Est a Ovest ?? Nella Provincia di Padova ad esempio, il Comune di Padova non sente ragioni e una delle due unità, pur essendo unite di fatto, sconta l'aliquota degli "altri fabbricati". Il Comune di Mestrino ha invece fatto una delibera apposita e le consdiera come il Comune di Concesio ....

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iviarco

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Sonnino (LT)

 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2015 alle ore 19:08

Ho appena intercettato questo interessante documento di un piccolo comune nel casertano, che a dispetto delle dimensioni ha egregiamente fatto luce su questo argomento:





[size= 11.0pt; font-family: 'Bookman Old Style']http://www.comune.pratasannita.ce.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/54[/size]

da cui estraggo:





[size= 10.0pt; font-family: 'Bookman Old Style']...Pertanto si ritiene :[/size]

[size= 10.0pt; font-family: 'Bookman Old Style']- chi si trova nella possibilità di accatastare come unica unità immobiliare in quanto quote omogenee, [/size]e non provvede a farlo, è tenuto a versare per 2 unità immobiliari;

[size= 10.0pt; font-family: 'Bookman Old Style']
- chi non si trova nella possibilità di "fondere" per quote non omogenee, trattandosi di atto di aggiornamento catastale non ammesso, può versare come unità unite di fatto;[/size]

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lorussod

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 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 16:58

Mi collego a questo post per chiedervi se la nota 15232 può essere applicata anche nel caso in cui due unità immobiliari, di fatto rappresentanti una unica abitazione, sono intestate a due coniugi in regime di separazione dei beni. Leggendo la nota si evince chiaramente che affinchè il tutto possa essere possibile, i coniugi devono essere in regime di comunione, anche se a mio modesto parere quello che dovrebbe contare è il fatto stesso che l'unità sia unica e non la titolarità dei due subalterni.

Ora mi chiedo e vi chiedo: esiste un modo per far apporre la dicitura U.I.U. unita di fatto anche a immobili intestati a coniugi in separazione dei beni?

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 19:37

Essendo in separazione non serve. Ognuno dei coniugi ha la sua prima casa e quindi entrambi pagano l'imposta ridotta indioendentemente dall'unione di fatto che serve quando per l'appunto uni dei due coniugi compare in entrambe le porzioni come intestatario il quale non può avere due prime case distinte per cui si deve procedere all' unione di fatto ai fini fiscali.

Saluti

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2016 alle ore 07:41

Eppure, vorrei dissentire da quanto affermato da Totonno, in relazione a quanto qui sotto:

Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Personalmente, suggerirei di procedere con la presentazione di Docfa relativo a Unità Immobiliari Unite di fatto, in modo da contrapporre al solito solerte funzionario comunale, addetto ai tributi, tale condizione.

Ulteriori commenti e precisazioni ?
Ciao, buon lavoro a tutti.

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2016 alle ore 08:26

Anch'io procederei alla denunica, lo scopo è identificare l'unica uiu .



Per lorussod, la nota porta un esempio, nulla importa che i coniugi siano in comunione o meno, e nulla importa che i due proprietari siano coniugi, se esistono due uiu intestate a ditte diverse, che però costituiscono un'unica abitazione, puoi procedere con la denunica di porzioni di unità unite di fatto.

Il modo per apporre la dicitura è procedere alla pratica DOCFA.



Saluti

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lorussod

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 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2016 alle ore 10:06

La mia domanda nasceva a seguito di una sospensione DOCFA, ovvero:

ho due porzioni immobiliari acquistate in tempo diverso prima dalla moglie e poi dal marita (in separazione dei beni). Ho fatto le pratiche DOCFA così come stabilito dalla circolare e mi sono state respinte con la motivazione che essendo intestate a persone diverse, ovvero che in almeno una non è riportato il nominativo dell'altro coniuge, non è possibile procedere con l'Unita di fatto.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2016 alle ore 12:39

"dado48" ha scritto:
Eppure, vorrei dissentire da quanto affermato da Totonno, in relazione a quanto qui sotto:

Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Personalmente, suggerirei di procedere con la presentazione di Docfa relativo a Unità Immobiliari Unite di fatto, in modo da contrapporre al solito solerte funzionario comunale, addetto ai tributi, tale condizione.

Ulteriori commenti e precisazioni ?
Ciao, buon lavoro a tutti.





E' vero. Ho scritto una cosa non precisa. Uno dei due coniugi paga sempre IMU principale e non ridotta. Quindi non è inifluente la pratica di fusione. Occorre però avere più informazioni sull'immobile. La circolare ammette la fusione se la porzione acquisita in ampliamento dell'unità principale E' una porzione, sì, rappresentata catastalmente distinta, ma non utilizzabile autonomamente. Non comprendo però effettivamente la motivazione di sospensione dell'ufficio.



Saluti

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lorussod

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 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2016 alle ore 13:03

Allora...l'Ufficio è Potenza

Ricapitolando:

Soggetto A: Moglie - nel 2008 acquista un immobile da destinare ad abitazione principale;

Soggetto B: Marito - nel 2009 acquista l'adiacente immobile per ampliare l'abitazione a suo tempo acquistata dalla moglie.

Decidono di incaricarmi della pratica docfa per l'apposizione dell'annotazione Unita di fatto.

Predispongo le due pratiche e mi vengono sospese con la seguente motivazione:

Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: Pratica non nelle condizioni di cui illustrata: trattasi di ditte del tutto diverse,quindi le due "porzioni" non possono essere considerate "unite di fatto".

Rileggendo la circolare 15232, al punto 1, testualmente riporta: un esempio esplicativo è quello di un immobile appartenente ad un soggetto che acquista, in un secondo tempo, un'ulteriore porzione di fabbricato in comunione dei beni con il proprio coniuge, al fine di ampliare l’unità originaria.

Non vorrei che, essendo i miei committenti in separazione dei beni, non mi da la possibilità di poter procedere con la variazione DOCFA.

Saluti

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2016 alle ore 13:44

Io temo che i due immobili non siano “porzioni di unità immobiliare” (a cui non sarebbe possibile attribuire la rendita), ma siano due appartamenti, ognuno con propria rendita ben definita prima del relativo acquisto.

Si veda, a tale proposito, questa discussione:
http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-...

Ulteriori apporti ?
Ciao, buon lavoro.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2016 alle ore 14:06

"dado48" ha scritto:
Io temo che i due immobili non siano “porzioni di unità immobiliare” (a cui non sarebbe possibile attribuire la rendita), ma siano due appartamenti, ognuno con propria rendita ben definita prima del relativo acquisto.

Si veda, a tale proposito, questa discussione:
http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-...

Ulteriori apporti ?
Ciao, buon lavoro.





E' quello che temo anche io.

Ora comunque è possibile attribuire la rendita a porzioni di UIU anzi è obbligatorio. però una delle due deve essere effettiva porzione e non si possono unire due UIU distinte avvalendosi della circolare 15232 senza effettuare lavori edili dedicati alla fusione effettiva e non di semplice collegamento.



Conosco la discussione.



Saluti



Antonio

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2016 alle ore 15:40

"lorussod" ha scritto:
Allora...l'Ufficio è Potenza

......................

Predispongo le due pratiche e mi vengono sospese con la seguente motivazione:

Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: Pratica non nelle condizioni di cui illustrata: trattasi di ditte del tutto diverse,quindi le due "porzioni" non possono essere considerate "unite di fatto".

Rileggendo la circolare 15232, al punto 1, testualmente riporta: un esempio esplicativo è quello di un immobile appartenente ad un soggetto che acquista, in un secondo tempo, un'ulteriore porzione di fabbricato in comunione dei beni con il proprio coniuge, al fine di ampliare l’unità originaria.

Non vorrei che, essendo i miei committenti in separazione dei beni, non mi da la possibilità di poter procedere con la variazione DOCFA.

Saluti





Dalla sospensione che ti è stata fatta, sembra che il tuo ufficio accetti la denuncia delle porzioni solo se la ditta coincide con l'esempio della circolare, che rimane appunto un esempio.

Lo scopo della circolare è quello di denunicare un'abitazione anche se composta da parti con ditte non coincidenti, ............per cui se si tratta davvero di un'unica uiu abitativa e non come sospettano dado e totonno, trattasi di due uiu, allora devi andare a parlare col dirigente per chiarire la cosa.

Comunque non importa che i tuoi coniugi siano in comunione o meno, io ne ho fatte con madre /figli ma anche in caso di ditte senza alcun grado di parentela, lo scopo ripeto e poter denunciare quella che è un'unica unità , nulla importa la ditta .



Saluti

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lorussod

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 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2016 alle ore 16:01

In origine erano due unità autonome aventi ognuna una propria rendita in quanto appartenenti a due soggetti diversi.

Alla fine, dopo che i coniugi hanno comprato entrambe le U.I.U., è diventato un unico appartamento

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totonno
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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2016 alle ore 16:06

Cosa intendi per: "e' diventato" ? Fatto dei lavori edili che hanno trasformato i due in unica unità immobiliare ? Oppure è stato realizzato un semplice collegamento interno ?

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