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Fusione di unità aventi B.C.N.C. diversi |

GeoCriss
Iscritto il:
10 Ottobre 2017 alle ore 07:38
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Salve a tutti, ho un dubbio che vorrei chiarire con il Vs. aiuto. Posso fondere tra loro due unità intestate alla medesima ditta ma eventi diritto a B.C.N.C. diversi ? esempio due appartamenti sub. 1 e sub 2 intestati a Tizio il sub. 1 ha diritto solo alla scala corrispondente al sub. A il sub. 2 ha diritto solo alla scala e alla corte corrispondenti al sub. B il sub. 3 che deriva dalla fusione avrebbe poi diritto sia al sub. A che al sub. B ? Ovvero posso stabilire che abbia diritto solo alla scala A oppure alla scala e corte sub. B ?
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EALFIN
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03 Dicembre 2006
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La fusione di due o più unità è possibile, salvo il rispetto di quanto altro prevede la norma catastale in materia, quando la ditta catastale è perfettamente identica. Avere o meno il diritto alle rispettive parti comuni non pregiudica la possibilità di fondere le medesime unità. In linea di massima vi è la possibilità di stabilire se assegnare o meno determinati B.C.N.C. all'unità derivata dalla fusione. Ma il tutto dipende da vari fattori e/o potrebbe creare alcune problematiche di varia natura. Quando mi sono capitati casi in cui, in sede di variazione, dovevo escludere il diritto ad alcuni B.C.N.C. , il lotto e quindi i relativi B.C.N.C. ivi ricadenti appartenevano alla medesima Ditta e/o comunque alla fine restavano almeno altre due unità aventi diritto ai B.C.N.C. non più comuni alla nuova unità derivata da fusione. E' chiaro che se lo scopo è quello di evitare di stipulare un atto di cessione a terzi (ad altre U.I.U.) di tutti diritti posseduti, sui medesimi B.C.N.C. , da parte delle unità oggetto di fusione, la procedura non risulta di sicuro corretta se non altro da un punto di vista giuridico.
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GeoCriss
Iscritto il:
10 Ottobre 2017 alle ore 07:38
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Grazie per la risposta. Mi sembra quindi di capire che è più facile mantere la comunione rispetto ai B.C.N.C. piuttosto che rigettarla.... il mio caso tratta la fusione di un locale a cantina con un magazzino o parte di esso...; la cantina ha diritto alle scale condominiali, mentre il magazzino al corsello e alla rampa scivolo..... essendo una medesima ditta proprietaria delle due unità, le posso fondere.....l'unità derivata avrebbe poi diritto sia alle scale condominiali che al corsello e alla rampa...? Dovrei regolarizzare con un atto la comproprietà, che di fatto esiste già..? io pensavo semmai di rivedere soltanto il calcolo dei millesimi per le spese condominiali ... Non so come comportarmi, tuttavia credo che possano esserci tanti altri esempi simili a questo dove le unità fuse tra loro accorpano nella nuova unità le rispettive spettanze rispetto a distinti B.C.N.C. di pertinenza.
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EALFIN
Iscritto il:
03 Dicembre 2006
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La fusione non varia (almeno credo) le tabelle millesimali ed i diritti che ciascuna porzione fusa aveva già su alcune delle parti condominiali. Certo vi possono essere anche delle situazioni in cui la fusione potrebbe comportare dei problemi. Faccio un esempio: - ho un bar che ha diritto ad una corte, dalla quale vi si accede, confinante con la via pubblica che chiamiamo (VP1) ; - acquisto un magazzino adiacente il bar che ha diritto ad un cortile comune, non al bar, che confina con la corte del bar e con un'altra via pubblica che chiamiamo (VP2); - eseguo lavori di fusione per ampliamento del bar sul magazzino; - non credo si possa penalizzare il cortile comune anche all'ex magazzino (ma non all'ex bar) per passaggi a piedi e/o con mezzi meccanici da parte di qualsiasi soggetto che debba accedere al bar dalla suddetta via pubblica (VP2) e/o dal bar alla suddetta via pubblica (VP2). Credo che in tali casi, in un eventuale contenzioso, il Giudice non darà la possibilità di consentire l'utilizzo del cortile comune, non all'ex bar prima della fusione ma solo all'ex magazzino, agli utenti dello stesso bar derivato da fusione.
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