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Argomento: Fabbricato rurale e Manufatto isolato privo di copertura
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geogradi
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31 Ottobre 2008
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Parma
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grazie quello lo sapevo, come si fa a farne dei nuovi
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lzzlcn
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22 Luglio 2008
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Scusa, vai sulla HOME e scegli dalla tabella uno degli argomenti. Dalla nuova pagina che si apre clicca sul tasto "aggiungi un nuovo messaggio". Buona serata
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geogradi
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31 Ottobre 2008
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Parma
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grazie, cavolo mica l'avevo visto hahaha
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EALFIN
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03 Dicembre 2006
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In risposta a "geogradi" sull'argomento in cui non è d'accordo circa quando affermato da me per edifici collabenti o fabbricati diruti. Se leggi la lettera di segnalazione non obbligo di accatastamento allegato alle famose lettere ricevute dai proprietari di edifici ancora censiti come rurali al C.T. trovi quanto segue: O - è un fabbricato per il quale non è obbligatorio laccatastamento al Catasto Edilizio Urbano, ai sensi dellart. 3, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. o -fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione o -costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado (2) (2) Rientrano in tale casistica i fabbricati attualmente inagibili, ma recuperabili con interventi di straordinaria manutenzione o ristrutturazione, i quali possono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano come fabbricati collabenti - senza attribuzione di rendita - fino al momento del recupero ovvero della loro demolizione. O - è un fabbricato nella condizione di rudere (3) (3) Tale condizione è propria dei fabbricati che presentino crolli delle strutture orizzontali e/o verticali il cui recupero prevede la totale demolizione. Come vedi il modello dà una indicazione di quali siano le diverse casistiche in cui si possono trovare i fabbricati, distinguendo quelli recuperabili con interventi fra i quali la ristrutturazione (fabbricati collabenti), quelli non recuperabili se non attraverso la demolizione totale (in pratica i fabbricati diruti). Tieni presente che a seguito della presentazione delle suddette segnalazioni di non obbligo di accatastamento, ho visto che anche edifici che presentano le caratteristiche di unità collabenti sono stati qualificati dal Catasto, al C.T. , come edifici diruti. Anche perchè altre diverse tipologie di destinazioni compatibili, al C.T. , non essendo obbligatorio il passaggio al C.F. come edifici collabenti, non esistono nell'elenco delle qualificazioni catastali. Come non esistono le qualità che dovrebbero essere del tipo: "porzione diruta di fabbricato promiscuo" , "porzione diruta di fabbricato urbano" , "porzione demolita di fabbricato promiscuo" , via dicendo.
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geogradi
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31 Ottobre 2008
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EALFIN - Non ho nulla da eccepire a quanto asserisci, però mi sembra leggermente in controtendenza con il tuo parere sul fabbricato di cui alla prima foto del post (che hai dichiarato diruto) e che invece secondo me, a prescindere dalla convenienza economica (e questo è un altro discorso) è sempre recuperabile con ristrutturazione. E per ristrutturazione non mi riferisco al termine di uso popolare quanto al significato urbanistico ovvero quello di ristrutturazione edilizia che a partire dalla 457/78 più o meno ha mantenuto le stesse caratteristiche e all'art 31 lett. d) cita: "gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente." non vado avanti nella citazione perchè questo dovrebbe bastare. La stessa dicitura è riportata fedelmente nella mia LR Emilia Romagna 15/2013, e lo stesso varrà per la tua e per le altre Regioni. .. Probabilmente creerò un po' di confusione a qualcuno ma aggiungo che con la ristrutturazione (e questo all'Agenzia è sfuggito) è possibile anche la demolizione con fedele ricostruzione.... Pensa che casino abbiamo unito i diruti con i collabenti  Si è vero mi sono accorto che il modello da indicazioni... ma non è competenza dell'Agenzia stabilire quali tipologie di dissesto sia recuperabile in un modo piuttosto che nell'altro. Ho notato tra i vari post che sei un fautore delle leggi e mi fa piacere. il DM 28/98 dice solo "immobili improduttivi di reddito a causa di un accentuato livello di degrado" il resto penso sia interpretazione cosi come il termine "collabente" che non è un invenzione dell'Agenzia" e a tal proposito ricordo a me stesso e agli altri che se se avessimo seguito "alla lettera" i dettami della nota 29439 - 29440/2013 (anche qui non si capisce quale delle due) praticamente tutti i casi con muri dal metro in su a partire da quell'anno sarebbero tutti collabenti.  Per fortuna poi ci sono stati ulteriori confronti che hanno permesso di correggere il tiro anche perchè, ci pensi? muri oltre il metro= collabenti , dal metro a cumulo di sassi = diruto e senza sassi area di fabbricato demolito, con un sasso solo? va beh. Ultima cosa, la categoria al CT parificata ai collabenti ritengo sia la 276. fabbricato NO AB (credo non abitabile) Qualcuno dice anche 517, FABBRICATO, collegandosi ad una sentenza CASS. Civile Sez. 5 n° 17815 /2017 la quale in sintesi ritiene che lo stato di collabenza o improduttività non fa venir meno la tipologia normativa di "FABBRICATO". Su quest'ultima affermazione non discuto ma dovremmo custodire suddetta sentenza per altri argomenti d'interesse parallelo poichè parrebbe che l'imposizione dell'IMU sull'area sia giustificabile per i DIRUTI mentre non lo sia per i COLLABENTI (oviamente in zone Classificate non agrigole) e su questo mi limito a sintetizzare senza esprimermi in merito poichè andremmo fuori dai binari. Detto questo, caro collega, meno male che siamo in disaccordo altrimenti non ci sarebbero discussioni costruttive come questa che permettono agli altri colleghi di ragionare con la propria testa. Un saluto.
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Rebambiu
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Grazie a tutti per il constributo. Siete mitici ! "geogradi" ha scritto: quello è collabente ma se hai la lettera puoi anche rispondere senza bisogno di fare TM o Docfa a meno che non ti interessi salvaguardare la divisione dei piani (PT, P1 ecc) sempre che ci sia, oppure semplicemente le dimensioni perimetrali per un successivo recupero. Scusami, magari ho capito male io ...... Ma per passare da rurale a collabente, se il sedime è rimasto inalterato, non servono Conferma di mappa e poi docfa ? Con e senza lettera ? Grazie, buona giornata.
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geogradi
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Detta cosi ti dovrei dire che non è vero che non servono Spiegata meglio è cosi. L'unità F2 (collabente) è una unità facoltativa ovvero non sei obbligato ad accatastarla. Qualcuno lo fa comunque per svariati motivi tra cui quanto ho espresso sopra, oppure nel caso in cui ti serva testimoniare uno stato di fatto (esempio la suddivisione in piani) per un recupero urbanistico futuro. Alcuni Comuni me lo hanno chiesto. Quindi per accatastare in F2 serve TM e Docfa. Altra cosa invece è lasciare ai terreni detta unità in modo che comunque sparisca la qualità FR e venga assimilato in qualità corrispondente che per ora potrebbe essere assimilabile alla 276 (fabbr no ab) Non è unità collabente ma solo parificata ad essa. In questo caso basta rispondere alla lettera e se non ti è arrivata, scaricare il modello dal sito dell'Agenzia, farlo compilare al cliente con firma e documento allegato, + procura (per la presentazione telematica) e spedirlo con PEC. La procura è solo una tua tutela, io per quelli che conosco non la chiedo e comunque so quello che gli faccio dichiarare perchè assisto il cliente con il sopraluogo.
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Rebambiu
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Ciao, grazie per le delucidazioni
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Rebambiu
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"geogradi" ha scritto:
In questo caso basta rispondere alla lettera e se non ti è arrivata, scaricare il modello dal sito dell'Agenzia, farlo compilare al cliente con firma e documento allegato, + procura (per la presentazione telematica) e spedirlo con PEC. La procura è solo una tua tutela, io per quelli che conosco non la chiedo e comunque so quello che gli faccio dichiarare perchè assisto il cliente con il sopraluogo. Ciao  A volte ritornano Mi è arrivata una lettera in questi giorni, e sono andato a controllare per curiosità Quello che dici te (collabente senza Conferma di mappa) è l'ultima riga della foto ? Clicca sull'immagine per vederla intera Se si, in visura, che qualità / categoria compare ?
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