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Argomento: Fabbricato rurale caregoria A8
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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L'obbligo di presentazione del TM risale al 04/11/1969: Legge del 01/10/1969 nº 679 - Art. 8 " I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ..... hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi .... Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa ... Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale ...." Ho riassunto parte di quanto scritto nell'art. 8 per una migliore precisazione. Ciao e buon lavoro a tutti.
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ale81
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Bulåggna (Bologna)
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Ok, grazie per l'ottima precisazione.
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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quindi nessuno concorda con me sul censimento in D/10? il D/10 non è solo un agriturismo.........ma come detto prima potrebbe essere un fabbricato per funzioni produttive connesse alle attività agricole(in questo senso la specie di villa in questione potrebbe esercitare le funzioni di alloggio del personale e/o lavoratori, del custode o del proprietario).......quindi se la villa rientra nello stesso lotto dove insistono i capannoni dell'azienda agricola, io sinceramente farei un unica scheda e la censirei in D/10.......(sono un po' in disaccordo sul fatto di stralciare la villa-quale accessorio di pertinenza dell'azienda)! Cmq iniziano a sorgere anche a me dei dubbi......... se fosse un nuovo fabbricato rurale con relatevi accessori realizzato oggi con Permesso di Costruire, allora nessuno me lo vieta di censire tutta l'attivita in categoria D/10.......ma essendo questa villa una cosa abbastanza vecchia.....non saprei! farei tutti gli accertamenti dovuti e procederei....... Il dubbio è questo! vuoi accatastare questa villa.....ma i Capannoni dell'azienda agricola, sono già accatastati? se SI in quale categoria? l'ho chiesto perchè potresti fare anche una Variazione come ampliamento e inglobare la villa come pertinenza(alloggio del personale) a servizio dei capannoni e/o accessori dell'azienda agricola.......... Spero che qualcuno prendi in considerazione la mia ipotesi e mi dica cosa ne pensi-............ A VOI LA PAROLA
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dado48
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Terzo pianeta del Sistema Solare
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Cesko comincia a dubitare: [quote]quindi nessuno concorda con me sul censimento in D/10? [/quote] La risoluzione del 22/5/2007 nº 111 del'Agenzia delle Entrate "Riconoscimento della ruralità delle costruzioni" richiama il Regolamento emanato con DPR 23/03/1998 nº 139 in cui i fabbricati rurali sono suddivisi in: - fabbricati o porzioni destinati ad abitazione - costruzioni strumentali all'attività agricola Mentre per la seconda specie non vi è dubbio sulla categoria D/10, le abitazioni annesse all'attività agricola devono essere accatastate in una categoria " A", con l'esclusione delle " A1 e A8". L'escusione comporta che le costruzioni, annesse all'attività agricola, se comprese in queste categorie non potranno ottenere il riconoscimentoi della ruralità, pagando di conseguenza le relative tasse (Ici, Irpef, Tosap, ecc. ecc. ecc.) Ciao e buon lavoro a tutti.
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geocape
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Cortona (AR)
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Per CESKO il tuo ragionamento è corretto ma da come è stato posto il problema sembrerebbe chiaro che quella descritta nel post sia una villa padronale ovvero residenza privata e pertanto da censire in categoria A. Se fosse un "dormitorio" (e non mini appartamenti) per i salariati con magari al p.t. magazzini e rimesse avresti in effetti ragione ma questo puo saperlo solo chi ha visionato materialmente l'immobile. Non trovi?! Comunque come vedete parlando di soluzioni ne vengono fuori molte e tutte valide. Sono proprio curioso di vedere come va a finire....buon lavoro...
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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Ringrazio tutti i colleghi per le risposte....., la discussione inizia a farsi sempre più calda, io ho espresso la mia idea e sono lieto di condividerla con tutti...... Ora tocca al tecnico incaricato, capire che funzioni ha questa villa.....e poi decidere con calma sul dafarsi..... Concordo in pieno sul fatto che potrebbe essere una "villa padronale" e allora vada bene anche per me la categoria A, ma se cio' non fosse? nel senso che fosse adibita a ricovero del personale(quindi accessorio) l'idea del D/10 non è da scartare secondo me.......(anche perchè inglobandola nell'intero insediamento dell'azienda agricola potrebbe esentarla dal pagamento dell'ICI.., essendo accessorio...) Ora tocca al tecnico giocarsi le sue carte.....
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stageo
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Per quanto mi riguarda: - il tipo mappale non serve se la sagoma non è cambiata considerato che il mappale è già censito come E.U. e pertanto "pronto" per essere dichiarato al catasto fabbricati; - i fabbricati adibiti a residenza devono essere censiti nel gruppo A con categoria e classe che ne rispecchino le caratteristiche, anche A/8 (quanto riporto risulta dalle leggi da voi citate e confermate da colleghi tecnici e da operatori dell'A.d.T. in sede di 2 diversi seminari di aggiornamento, specifici dei fabbricati rurali, a cui ho preso parte). Puoi verificare se realmente è giusto accatastare la villa come A/8 (reperisci info per comparare con altre eventuali ville così censite) in quanto SE le tue considerazioni derivano "solo" dal classamento automatico del do.c.fa. ti informo che (mi è capiatato) piccole voci delle finiture possono portare gli algoritmi del programma a selezionare tale categoria. L'A/8 è "pericoloso" non tanto per la rendita catastale (nel mio comune di residenza l'A/7 di terza classe ha una r.c./vano più alta dell'A/8!) ma piuttosto per l'automatica esclusione dalle agevolazioni fiscali come detrazione del 36%, aliquota agevolata per acquisto come prima casa etc.. Potrebbe arrivare il momento in cui dovere giustificare/spiegare al tuo cliente (o anche al notaio od al commercialista) se non c'era nessuna alternativa tecnica possibile a tale scelta. ciao e buon lavoro.
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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ritornando alla categoria A/8, ci sarebbe da dire e ridire......alle luci della prossima nuova finanziaria! avete sentito che per detta categoria non vi sono le detrazioni come prima casa?(se non erro si parla di una detrazione di €. 300)
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danese
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Fossombrone (PU)
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Se ho ben capito sia GEOSIM che CESKO sostengono che le abitazioni (anche se con requisito di rurale) vedano censite in categoria A/2 .... A/4 e i fabbricati strumentali in cat. D/10 SOLO SE SPECIALI per carateristiche e tipologia altrimenti possono essere censiti (se di ridotte dimensioni e se insiti in fabbricati di tipologia costruttiva ordinaria) in categoria C/... ed allo stesso tempo ambire all'esenzione dall'ICI; io personalmente sono d'accordo con questa interpretazione che vi ho appena espresso ma gradirei delle conferme interpretative perchè mi trovo spesso a "predicare" in tal senso con fiscalisti e responsabili degli uffici tributi dei comuni della mia zona ma allo stesso tempo, da parte di questi ultimi, mi trovo a scontrarmi. Mi sembra a volte che questi ultimi 15 o più anni a far pratiche catastali quasi in maniera esclusiva non siano serviti a nulla! ..... ma d'altra parte queste amministrazioni locali si occupano della materia solo da (per ovvi motivi economici) solo da poco tempo. Quindi o sono un testone io o vessano i cittadini loro. Quindi dove sta la ragione? Grazie
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anonimo_padovano
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Porto il contributo dell'Agenzia del territorio (estratti dalla circolare n. 4/2006). Consiglio non richiesto: studiamo (non leggiamo) le circolari n. 4 del 2006 e 2007; a mio avviso queste circolari, se non hanno rivoluzionato il catasto, certamente ne hanno scardinato alcuni principi (ritenuti fino a ieri) fondamentali. Eppure sono passate inosservate ... Poi ognuno faccia come meglio crede. Ecco gli estratti (non esauriscono i paragrafi): 3.2. I rapporti tra la normativa catastale e quella urbanistico-edilizia Fra i quesiti pervenuti, particolare rilevanza assumono quelli che richiedono chiarimenti sulle eventuali connessioni fra la disciplina catastale e quella urbanistico-edilizia. Come già in precedenza rappresentato, il classamento delle unità immobiliari ordinarie è basato esclusivamente sul confronto, a livello locale, fra le caratteristiche intrinseche ed estrinseche di ciascuna unità oggetto di esame e quelle ordinariamente associate alle tipologie presenti nel quadro di qualificazione, che assumono concreta evidenza nell’universo delle unità similari (in origine soltanto quelle definite “tipo”) censite in ciascuna categoria catastale. Pertanto si ritiene doveroso ribadire, in questa sede, la piena autonomia dell’ordinamento catastale rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche, ovvero afferenti a specifici settori ed attività di esercizio. Le disposizioni che regolamentano la prassi catastale, infatti, sono tutte incardinate nella disciplina dettata dall’art. 6 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, che, in merito alla qualificazione, dispone quanto segue: “La qualificazione consiste nel distinguere per ciascuna zona censuaria, con riferimento alle unità immobiliari urbane in essa esistenti, le loro varie categorie ossia le specie essenzialmente differenti per le caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari stesse”. Più in particolare l’Istruzione II della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali del 24 maggio 1942, al § 22, stabilisce che: “Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle caratteristiche costruttive ed all’uso appropriato dell’unità immobiliare (omissis)”. La piena autonomia della disciplina catastale è altresì desumibile dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1994, n. 300, nonché dai conseguenti modelli del programma informatico denominato “DOCFA”, utilizzati per le dichiarazioni delle unità immobiliari, dove non risulta riscontrabile alcun riferimento a norme diverse da quelle di settore. 3.3.1 Le abitazioni ed i fabbricati strumentali all’attività agricola Come è noto, alle nove categorie afferenti agli immobili a destinazione speciale, originariamente previste dal quadro di qualificazione nazionale allegato alle istruzioni II e IV, si è aggiunta, ai sensi del citato DPR n. 139 del 1998, la categoria D/10 relativa ai “Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”. In detta categoria – secondo l’art. 1, comma 5, del citato DPR - devono essere classate “le costruzioni strumentali all’esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, ……, nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite”. 3.3.2 L’agriturismo Da quanto rappresentato ne discende che gli immobili da classare in D/10, in funzione dell’attività agrituristica in essi espletata, sulla base del D.P.R. n. 139 del 1998, sono sia quelli aventi caratteri di ruralità, in quanto immobili propriamente strumentali all’attività agricola (è il caso di locali adibiti ad un utilizzo ricettivo nella stessa abitazione dell'imprenditore agricolo), sia eventuali altri immobili ricompresi all’interno dell’azienda agricola, trasformati o costruiti ex novo, destinati segnatamente alla ricezione ed ospitalità dei clienti nell’ambito dell’attività agrituristica. L’inclusione di tale attività tra quelle “connesse” al settore agricolo, pertanto, fa sì che gli immobili in questione possano definirsi, in senso lato, strumentali.
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ale81
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Bulåggna (Bologna)
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Grazie Anonimo_padovano per il tuo prezioso contributo normativo. Entrando nel merito della questione, censiresti anche tu in categoria A8 un edificio posto in piena campagna, di grandi dimensioni, con un vastissimo parco (alberi secolari e laghetto)? Sono d'accordo che le normative urbanistiche e la prassi catastale sono autonome, ma vorrà ben dire qualcosa il fatto che il PRG classifichi questo complesso come "villa di interesse culturale"... giusto? Questo edificio ha il 50% della sua superficie destinata ad accessori (magazzini, stalla, torretta, cantina, ecc.). Può essere corretto censire la parte abitativa come A8 e tutto il resto in unico subalterno D10? In questo modo la parte realmente agricola non perderà i requisiti d ruralità...
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geoalfa
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in aggiunta alla correttissima esposizione come sempre di anonimo_padovano terrei conto anche delle descrizioni delle categoria A8 e D10 che letteralmente riporto: A/8 – ABITAZIONI IN VILLE Costruzioni isolate e costituite di una sola unità immobiliare, più o meno lussuosa, ma sempre con finimenti ricchi. Hanno impianti completi e sono provviste di tutte le dipendenze ed accessori. Sono costituite da un numero elevato di vani con rifiniture interne di discreto pregio con pareti interne rivestite in piastrelle nei bagni e cucina. Sono ubicate generalmente nella periferia dei centri più importanti oppure in campagna in zone di villeggiatura circondate da abbondante verde (parco, giardino, cortile). Ad eccezione delle ville situate in zone ricercate dei piccoli comuni, utilizzate per villeggiatura, tutte le altre servono sempre ad uso padronale. In detti fabbricati è ammessa la compresenza di soli C/6 e C/7. Se ubicate in zone inquinate si inserirà nella classe minima. Se ubicate in zone alluvionali si inseriranno nelle classi minime. D/10 - FABBRICATI PER FUNZIONI PRODUTTIVE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE. Nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche sia tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono costruiti (costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, quali, ad esempio, i silos in muratura per stagionatura di foraggi o per la conservazione di cereali, locali o strutture a servizio dell'attività agricola adibite alla mera "protezione" di piante allo stato vegetativo non su suolo naturale, che siano, però, prodotti delle colture praticate dal-l'azienda cui i manufatti stessi sono asserviti, ecc.), comprese quelle costruzioni destinate ad attività agrituristiche. Sono riconosciute rurali le costruzioni, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni, che servono: a) all’abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate; b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3215; c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'articolo 3216. L'agriturismo. I requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e caratterizzano l’attività di agriturismo sono: − l’esistenza di un’azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 c.c.; − l’espletamento di un’attività di ricezione ed ospitalità in strutture interne all’azienda suddetta; − la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a quella di gestione dell’agriturismo; − la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie prime direttamente provenienti dal fondo.
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