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Fabbricato inagibile.Determinazione ICI |

einste
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Cari colleghi, sappiamo che un fabbricato inagibile gode della riduzione dell' ICI al 50%, e viene accatastato come F2 (unita' collabenti), quindi privo di rendita. Ebbene vi chiedo come calcolero' l' ICI ????? Cordiali saluti.
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Gio
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Oristano
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"einste" ha scritto: Cari colleghi, sappiamo che un fabbricato inagibile gode della riduzione dell' ICI al 50%, e viene accatastato come F2 (unita' collabenti), quindi privo di rendita. Ebbene vi chiedo come calcolero' l' ICI ????? Cordiali saluti. Considerando il valore dell'area edificabile. Ciao
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einste
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16 Febbraio 2007
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Andria
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Permettimi ma ho dei dubbi!! E se considerassi la rendita di tale fabbricato in condizoni di agibilita'?? Mi pare la cosa più giusta? Chi altro puo' aiutarci??
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Gio
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Oristano
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"einste" ha scritto: Permettimi ma ho dei dubbi!! E se considerassi la rendita di tale fabbricato in condizoni di agibilita'?? Mi pare la cosa più giusta? Chi altro puo' aiutarci?? Sul sito www.dossier.net ho trovato il seguente articolo: Ai fini dell'applicazione della riduzione di imposta devono sussistere congiuntamente l'inagibilità (se trattasi di fabbricato diverso da quello abitativo) o l'inabitabilità (se trattasi di fabbricato abitativo) e l'assenza di utilizzo. Il Ministero delle Finanze, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione ICI, ha precisato "che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria". Al riguardo va ricordato che: nei casi di permanente inagibilità o inabitabilità, l'imposta è dovuta solo in riferimento all'area di sedime, se la stessa mantiene la caratteristica di area fabbricabile (in senso conforme, risoluzioni 19 settembre 1992 protocollo 7/2090, 30 ottobre 1992 protocollo 7/2186 e 12 dicembre 1992 protocollo 9/1178); il comune, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 446/97, può aver disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale dovrà allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia dell'ufficio tecnico (circolare ministeriale n. 137/E del 15 maggio 1997, risposta 20.1). Naturalmente, in quest' ultima ipotesi, il comune impositore potrà verificare la veridicità del contenuto e se la dichiarazione risulta mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale (artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Mi sembra che l'articolo chiarisca ogni dubbio. Ciao
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einste
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Andria
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Ammirevole e' la tua discussione. Complimenti, credo che tutto cio' mi elimini ogni dubbio. Distinti Saluti. Ciao.
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einste
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Andria
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Scusami Gio e se il fabbricato (rurale) si trova in zona agricola?
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