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Argomento: fabbricato ex-rurale chiarimento su sanzioni

Autore Risposta

CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2017 alle ore 12:30

"GLAPA" ha scritto:
Sentito proprio ieri telefonicamente un tecnico dell'Agenzia delle Entrate - Territorio in merito a questo argomento e mi ha detto che se ho un immobile, sia rurale, sia non più rurale, nell'accatastamento devo indicare come data di fine lavori il 30.11.2012 in modo da pagare con il ravvedimento operoso, questo solo per gli immobili oggetto di avviso di accertameto.



aggiungo che nella relazione tecnica di Pregeo (se non vi è la perdita dei requisiti di ruralità) deve essere specificato che l'atto di aggiornamento è presentato ai sensi dell'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge n. 201 del 2011.

saluti

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venturiniluciano

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08 Novembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2017 alle ore 12:43

"GLAPA" ha scritto:

Nel mio caso ho un fabbricato da sempre rurale a cui è arrivata la comunicazione del catasto ed un fabbricato ex rurale che ha perso i requisiti di ruralità da più di 40 anni a cui è arrivata la comunicazione del catasto. Il tecnico per questi due casi mi ha confermato la data di ultimazione lavori 30.11.2012.



torna in catasto e fai leggere quanto ho scritto qui

http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-...

poi comunicaci le sue contro-repliche

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geom.ciattino

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26 Settembre 2012 alle ore 12:02

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 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2017 alle ore 15:42

Quando si compila la pratica nel mio caso ex rurale che ha perso i requisiti da 20 anni anche se si volesse fare il ravvedimento operoso (fate una prova anche voi), nel menu a tendina del medesimo si puo scegliere:

ordinario

rendita presunta

dichiarazione di ruralità

sisma maggio 2012.

Se si sceglie dichiarazione di ruralità viene fuori il 30/11/2012 proprio la data di scadenza di accatastamento dei fabbricati rurali.

Ma io mi domando: l'opzione dichiarazione di ruralità e da fare quando il titolare ha l'azienda agricola e il fabbricato non ha perso tali requisiti ma resta appunto rurale, e si allegano le varie dichiarazioni e chi piu ne ha piu ne metta.

Nel mio caso non e dichiarazione di ruralità ma ex ruralità che non è presente, quindi secondo me non paga sanzione, tanto meno per gli f/2 che non producendo rendita non possono essere sanzionati.

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venturiniluciano

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08 Novembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2017 alle ore 16:05

già già
1 - ha ragione una procedura informatica web ?
2 - ha ragione una intepretazione letterale di una circolare/decreto ?
3 - ha ragione una interpretazione NON rigida della stessa circolare/decreto ?
4 - ha ragione un funzionario catastale che non sappiamo se interpretare in un modo anzichè nell'altro la circolare/decreto o se interpreta il ruolo del ... il dirigente aha detto che... ?

5 - nessuno ha ragione ne torto e serve solo "oluc" ?

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2017 alle ore 20:45

Io ho presentato di recente un Pregeo e Docfa di edificio (solo abitativo) dichiarato a suo tempo come rurale, poi diviso in due appartamenti ed ampliato per realizzare due locali magazzini a piano terra, con ultimazione lavori ultimi a giugno 2017 (come corrispondente anche a pratiche edilizie agli atti del Comune). Nel Pregeo ho scritto che le abitazioni hanno perso da anni i requisiti di ruralità mentre i magazzini sono di recente costruzione. Nel Docfa ho messo la data di ultimazione lavori di giugno 2017. Nella relazione ho messo la data di costruzione di ogni unità abitativa e a magazzino e la data di perdita di requisiti di ruralità dei due appartamenti. Per di più con una relazione a parte allegata al Docfa ho dettagliato meglio quello che nel poco spazio del modello D1 mi è stato consentito scrivere. Mi hanno approvato tranquillamente il tutto e non credo che mi possano applicare sanzioni in quante tutte le date dichiarate sono o superiori a 5 anni o inferiori a 30 giorni. Voglio ribadire che la data 30/11/2012 va messa solo per le unità per le quali viene adottata la tipologia di Docfa per i fabbricati rurali (diversa da quella ordinaria) la quale consente già dall'approvazione del Docfa medesimo di inserire in visura la richiesta di ruralità (allegando le dovute autocertificazioni). Naturalmente consiglio nei casi di dichiarazione di perdita di ruralità di mettere una data plausibile (più o meno) con un'eventuale, ma improbabile, richiesta di chiarimenti in merito atta a dimostrare perchè proprio quella data e perché.

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GLAPA

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08 Marzo 2006

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Vicenza

 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 10:24

"venturiniluciano" ha scritto:
"GLAPA" ha scritto:

Nel mio caso ho un fabbricato da sempre rurale a cui è arrivata la comunicazione del catasto ed un fabbricato ex rurale che ha perso i requisiti di ruralità da più di 40 anni a cui è arrivata la comunicazione del catasto. Il tecnico per questi due casi mi ha confermato la data di ultimazione lavori 30.11.2012.



torna in catasto e fai leggere quanto ho scritto qui

http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-...

poi comunicaci le sue contro-repliche





Forse ho parlato con il tecnico meno indicato........appena torno dalle ferie proverò a contattare nuovamente il catasto prima di inviare la pratica, vediamo se parlando forse con un altro tecnico cosa succede.

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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4043

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 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 21:58

La data del 30 novembre 2012 va messa solo per quei fabbricati rurali il cui obbligo di accatastamento scadeva a tale data e che conservavano e conservano (a detta data e tuttora) i requisiti di ruralità. Se l'edificio ha perso la ruralità ad agosto del 2011 si aveva tempo per accatastare fino a settembre 2011. Nel caso di perdita di ruralità prima del 1° gennaio 2012 e nell'esempio di cui sopra di agosto 2011, nel Docfa va messa la data di costruzione nell'apposito campo e in relazione va messa la data di settembre 2011 come perdita di ruralità. Non si pagano sanzioni per prescrizione quinquennale. Più che sentire il tecnico catastale in genere mi preoccupo di studiarmi le relative norme. E se sono sicuro insisto con le mie tesi. Il tecnico catastale non può dirmi di mettere la data del 30 novembre 2012 in Docfa se non richiedo la ruralità e se gli dichiaro (in relazione) un data di perdita ruralità di settembre 2011. Al massimo, ma non è detto, gli metto settembre 2011 nel Docfa e nella sezione relativa alla data di ultimazione lavori. La deroga di indicare una data diversa in Docfa, nell'apposito quadro e in riferimento alla data di costruzione dell'unità o delle unità oggetto di dichiarazione, è prevista solo ai fini dell'applicazione del ravvedimento operoso per i fabbricati già rurali al C.T. per i quali si richiede la ruralità anche al C.F. . In tutti gli altri casi va indicata la data di costruzione, anche se si tratta di edificio ante '42. Spero di essere stato chiaro.

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miche88

Iscritto il:
16 Giugno 2010

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 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2017 alle ore 12:57

Nel caso in cui invece la data di perdita dei requisiti non sia remota ma avvenuta per esempio post 2012, che fare? Beneficiare del ravvedimento operoso, o esso è solo per chi mantiene i requisiti? Inteso sia per categorie normali che F..

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John_Pippero

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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20 Novembre 2014 alle ore 18:17

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563

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 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2017 alle ore 14:52

"miche88" ha scritto:
Nel caso in cui invece la data di perdita dei requisiti non sia remota ma avvenuta per esempio post 2012, che fare? Beneficiare del ravvedimento operoso, o esso è solo per chi mantiene i requisiti? Inteso sia per categorie normali che F..





Accatastamento immobile con procedura ordinaria e pagamento del ravvedimento operoso dalla data di perdita dei requisiti di ruralità.





Saluti

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venturiniluciano

Iscritto il:
08 Novembre 2006

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778

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 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2017 alle ore 15:21

"John_Pippero" ha scritto:
"miche88" ha scritto:
Nel caso in cui invece la data di perdita dei requisiti non sia remota ma avvenuta per esempio post 2012, che fare? Beneficiare del ravvedimento operoso, o esso è solo per chi mantiene i requisiti? Inteso sia per categorie normali che F..



Accatastamento immobile con procedura ordinaria e pagamento del ravvedimento operoso dalla data di perdita dei requisiti di ruralità.

Saluti



che bello ognuno la vede come vuole

io così ad esempio

se i requisiti son stati persi dopo il 2012 significa che al momento del 30/11/2012 si doveva accatastarlo come fabbricato con i requisiti e quindi se lo accatasti oggi sei in ravvedimento operoso per quel tipo di scadenza e non potendo fare anche un ravvedimento operoso per la perdità dei requisiti (se persi da oltre 30 giorni da oggi ad esempio) dovresti chiedere tale secondo ravvedimento post presentazione (è fattibile ma non mi chiedere come)

p.s. per le F il problema non sussiste

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bioffa69

Iscritto il:
23 Settembre 2009

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6536

Località
BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2017 alle ore 15:47

"John_Pippero" ha scritto:
"miche88" ha scritto:
Nel caso in cui invece la data di perdita dei requisiti non sia remota ma avvenuta per esempio post 2012, che fare? Beneficiare del ravvedimento operoso, o esso è solo per chi mantiene i requisiti? Inteso sia per categorie normali che F..





Accatastamento immobile con procedura ordinaria e pagamento del ravvedimento operoso dalla data di perdita dei requisiti di ruralità.





Saluti





Fermo restando che concordo col ragionamento di luciano, chiedo a john, perchè procederesti con procedura ordinaria , visto che si tratta di un ex rurale? perchè non procedi come ex rurale art.2 comma 36 - 37?



Saluti

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pozzilli

Iscritto il:
29 Aprile 2008

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Località
Provincia di Isernia

 0 -  0 - Inviato: 17 Agosto 2017 alle ore 17:39

Salve colleghi,
vi riporto il mio contributo sull'argomento sanzione si, sanzione no.
Premesso che io ho interpretato che se si sono persi i requisiti oltre i 5 anni antecedenti il 2012, non è dovuta alcuna sanzione, ho comunque chiesto al Tecnico dell'AdT, il quale mi ha detto che anche se si è in prescrizione, i 172 euro vanno comunque pagati perchè risultano essere la sanzione per il mancato adempimento nel 2012. In parole povere, il contribuente avrebbe dovuto portare all'urbano il suo Fabbr Rurale entro la scadenza del 2012, non lo ha fatto e quindi provvedendo oggi, dopo 5 anni, paga la sanzione.

Sperando di chiarirmi, prima o poi, le idee, vi saluto.

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george_ces

Iscritto il:
09 Giugno 2007

Messaggi:
610

Località

 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2017 alle ore 10:15

Nel mio caso la proprietaria di un ex f.r. NON ha ricevuto l'avviso “bonario” di accatastamento.
Ha ricevuto invece dall'AdE (la settimana scorsa) l'Atto di contestazione per violazione delle norme tributarie (art. 16 Dllg 472/97) con una sanzione di € 352,75.



Avendola ricevuta in donazione nel 1999, ha perso i requisiti di ruralità da 18 anni.



Essendo un'unita a destinazione abitativa l'accatasterò (appunto) come abitazione “urbana” e non rurale.
In questo caso NON dovrei pagare la sanzione relativa all'atto di contestazione … giusto ?

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