Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / EX F.R. - perdita ruralità - prescrizione sanzioni
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Autore EX F.R. - perdita ruralità - prescrizione sanzioni

gobbigia

Iscritto il:
11 Gennaio 2007

Messaggi:
1

Località

 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2020 alle ore 12:05

Salve a tutti, ho un quesito da porre a chi vorrà rispondere. Premesso che ho già visionato alcuni post sull’argomento e che sono stati per me molto esaurienti. Non si può dire lo stesso per il tecnico catastale dell’agenzia entrate che non ha esitato a respingere il relativo DOCFA, presentato come DICHIARAZIONE ORDINARIA.

Riguarda un fabbricato ex rurale che era censito in catasto terreni come fabbricato rurale sin dall’impianto, ma che aveva perso i requisiti di ruralità dal 1972 (data di acquisto da parte di un dipendente ministeriale e non un coltivatore diretto o imprenditore agricolo …..).

Il tecnico catastale lo ha respinto con la seguente motivazione: PER I FABBRICATI EX RURALI, SELEZIONARE COME TIPOLOGIA NELLA TENDINA “FABBRICATI EX RURALI ART. 2 COMMA 36 O 37 D.L. 262/06”.

Il mio quesito è il seguente: con quest’ultima tipologia, il proprietario è soggetto a sanzione? E se scelgo questa tipologia, per non incorrere in eventuali sanzioni onerose, dovrei fare il pagamento con ravvedimento operoso?

Per una migliore descrizione del mio caso, espongo in dettaglio i fatti.

1) Anno 1938 - costruzione F.R. (visionato mappe d’impianto)

2) Anno 1966 - ristrutturazione (piccolo ampliamento per realizzazione bagno e ripost.)

3) Anno 1972 - acquisto a favore di “Intestato Primo” ed il F.R. perde i requisiti di ruralità;

4) Anno 1991 - “Intestato Primo” vende a “Intestato Secondo” (ultimo proprietario ma al 2017

ancora non intestatario catastale) persistendo la mancanza dei requisiti di ruralità;

5) Anno 2017 - il catasto invia Atto di contestazione ad “Intestato Primo” che risulta ancora

quale ditta Intestataria (per mancata evasione della voltura catastale ultimo atto

notarile).

6) Anno 2017 - “Intestato primo” risponde con una mail (desunta dall’atto di contestazione)

all’agenzia Entrate-territorio dove chiarisce che lui ha venduto nell’anno 1991.

7) Anno 2018 - Non avendo ottenuto risposta alla mail fa istanza in autotutela per “Errore di persona" nell’invio dell’atto di contestazione da parte dell’Agenzia (nessuna

risposta da A.E.).



8) Anno 2018 - avvio procedura per accatastamento quale tecnico incaricato, con tipo mappale per

ampliamento con passaggio da FR a FUA previa soppressione dei due sub. in CT ;

) Anno 2020 - Invio DOCFA dichiarazione ordinaria e come ultimazione lavori indico 1-12-1966 ed

a maggio in Relazione: anno di costruzione antec. 1942, di ristrutturaz. per ampliamento

anno 1966, perdita ruralità anno 1972 (forse per ultimazione lavori avrei dovuto

indicare nno 1972).



Cs qualche giorno dopo:



Respinto con motivazione: PER I FABBRICATI EX RURALI, SELEZIONARE COME

TIPOLOGIA NELLA TENDINA “FABBRICATI EX RURALI ART. 2 COMMA 36 O 37.



Ora il mio dubbio è il seguente:

1) Ri-presentare il tutto aggiungendo allegati alle note tecniche in fase di invio, allegando copia della istanza di annullamento atto di contestazione di “Intestato Primo”, facendo presente inoltre che l’ultimo proprietario non ha ricevuto alcun atto di contestazione;

2) Pagare la sanzione agevolata con ravvedimento operoso.

Ringrazio anticipatamente per eventuali pareri.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8726

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2020 alle ore 12:24

"gobbigia" ha scritto:
Salve a tutti, ho un quesito da porre a chi vorrà rispondere. Premesso che ho già visionato alcuni post sull’argomento e che sono stati per me molto esaurienti. Non si può dire lo stesso per il tecnico catastale dell’agenzia entrate che non ha esitato a respingere il relativo DOCFA, presentato come DICHIARAZIONE ORDINARIA.

Riguarda un fabbricato ex rurale che era censito in catasto terreni come fabbricato rurale sin dall’impianto, ma che aveva perso i requisiti di ruralità dal 1972 (data di acquisto da parte di un dipendente ministeriale e non un coltivatore diretto o imprenditore agricolo …..).

Il tecnico catastale lo ha respinto con la seguente motivazione: PER I FABBRICATI EX RURALI, SELEZIONARE COME TIPOLOGIA NELLA TENDINA “FABBRICATI EX RURALI ART. 2 COMMA 36 O 37 D.L. 262/06”.

Il mio quesito è il seguente: con quest’ultima tipologia, il proprietario è soggetto a sanzione? E se scelgo questa tipologia, per non incorrere in eventuali sanzioni onerose, dovrei fare il pagamento con ravvedimento operoso?

Per una migliore descrizione del mio caso, espongo in dettaglio i fatti.

1) Anno 1938 - costruzione F.R. (visionato mappe d’impianto)

2) Anno 1966 - ristrutturazione (piccolo ampliamento per realizzazione bagno e ripost.)

3) Anno 1972 - acquisto a favore di “Intestato Primo” ed il F.R. perde i requisiti di ruralità;

4) Anno 1991 - “Intestato Primo” vende a “Intestato Secondo” (ultimo proprietario ma al 2017

ancora non intestatario catastale) persistendo la mancanza dei requisiti di ruralità;

5) Anno 2017 - il catasto invia Atto di contestazione ad “Intestato Primo” che risulta ancora

quale ditta Intestataria (per mancata evasione della voltura catastale ultimo atto

notarile).

6) Anno 2017 - “Intestato primo” risponde con una mail (desunta dall’atto di contestazione)

all’agenzia Entrate-territorio dove chiarisce che lui ha venduto nell’anno 1991.

7) Anno 2018 - Non avendo ottenuto risposta alla mail fa istanza in autotutela per “Errore di persona" nell’invio dell’atto di contestazione da parte dell’Agenzia (nessuna

risposta da A.E.).



8) Anno 2018 - avvio procedura per accatastamento quale tecnico incaricato, con tipo mappale per

ampliamento con passaggio da FR a FUA previa soppressione dei due sub. in CT ;

) Anno 2020 - Invio DOCFA dichiarazione ordinaria e come ultimazione lavori indico 1-12-1966 ed

a maggio in Relazione: anno di costruzione antec. 1942, di ristrutturaz. per ampliamento

anno 1966, perdita ruralità anno 1972 (forse per ultimazione lavori avrei dovuto

indicare nno 1972).



Cs qualche giorno dopo:



Respinto con motivazione: PER I FABBRICATI EX RURALI, SELEZIONARE COME

TIPOLOGIA NELLA TENDINA “FABBRICATI EX RURALI ART. 2 COMMA 36 O 37.



Ora il mio dubbio è il seguente:

1) Ri-presentare il tutto aggiungendo allegati alle note tecniche in fase di invio, allegando copia della istanza di annullamento atto di contestazione di “Intestato Primo”, facendo presente inoltre che l’ultimo proprietario non ha ricevuto alcun atto di contestazione;

2) Pagare la sanzione agevolata con ravvedimento operoso.

Ringrazio anticipatamente per eventuali pareri.



A mio avviso ha ragione l'Ufficio!

"gobbigia" ha scritto:
8) Anno 2018 - avvio procedura per accatastamento quale tecnico incaricato, con tipo mappale per ampliamento con passaggio da FR a FUA previa soppressione dei due sub. in CT ;



ma nella relazione tecnica del Tipo Mappale, ti sei attenuto con quanto indicato al punto n.5 della Circolare 2/2012?

saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

EALFIN

Iscritto il:
03 Dicembre 2006

Messaggi:
4043

Località

 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2020 alle ore 19:39

In merito alle tipologie Docfa da utilizzare per i fabbricati che sono attualmente iscritti in Catasto ancora con la qualifica di Fabbricato Rurale si segnala quanto segue:

- se il fabbricato rurale censito al C.T. in sede di accatastamento al C.F. ha i requisiti di ruralità si deve utilizzare la tipologia Docfa "Dichiarazione di fabbricato urbano o nuova costruzione presentata ai sensi dell'art. 13, comma 14 ter del DL 201/2011" ed inoltre: 1) bisogna allegare al Docfa la/le prevista/e autocertificazione/i; 2) Bisogna indicare come data di ultimazione lavori "30/11/2012"; 3) Bisogna indicare in relazione tecnica che detta data si riferisce a quella prevista dalla Nota della DD.CC. prot. 24701 del 20-06-2013 mentre la data di costruzione ovvero di ultimazione lavori reale è "tal dei tali";

- se il fabbricato rurale censito al C.T. in sede di accatastamento al C.F. ha perso i requisiti di ruralità si deve utilizzare la tipologia Docfa "Dichiarazione di fabbricato urbano riguardante ex edificio rurale presentata ai sensi dell'art.2,comma 36 o 37, DL n.262/2006" ed inoltre: 1) bisogna indicare in relazione che detta data si riferisce a quella di perdita dei requisiti di ruralità per la motivazione "tal dei tali" mentre la data di costruzione ovvero di ultimazione reale è "tal dei tali".

Una parte di quanto sopra esposto risulta anche nella Nota Prot. 213605 del 10 ottobre 2017.

In particolare quello che interessa le modalità da eseguire in caso di perdita della ruralità è riportato al paragrafo 2. di detta Nota.

Circa la sanzione da applicare o meno essa non dipende dalla tipologia Docfa utilizzata ma dalla data indicata nel Docfa quale ultimazione lavori/perdita requisito di ruralità.

Pertanto, ipotizzando una presentazione del Docfa nell'anno 2020, se si indica (e si dimostri) una data di perdita di ruralità avvenuta prima del 1° dicembre 2014 (in tal caso si aveva tempo fino al 31 dicembre 2014 per accatastare il tutto al C.F., quindi il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui si doveva adempiere ricade nell'anno 2019) non si pagano sanzioni.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

TariffeCatastali

Consultazione tariffe d'estimo catastali

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie