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Durata in atti F6 - |

anonimo_leccese
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Salve, oltre a girare nel sito, mi son anche riletta la circ. 7331 del 2013 che esplica le norme per l'allora nuova categoria F6 - Ma non ho trovato alcun accenno, in entrambi i casi, e/o riferimenti alla durata in atti della categoria provvisoria F6, ovvero quanto tempo abbiamo da quando viene istituita la F6 con mappale per N.C. , sino alla dichiarazione d'immobile finito ? Senza dover per forza passare da una F3 anch'essa intermedia e provvisoria, onde evitare di redarre una pratica in più, nonchè far spendere soldi in più alla committenza - Cosa sapete dirmi ?
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"anonimo_leccese" ha scritto: Cosa sapete dirmi ? Essendo una categoria fittizia, di norma la stessa dovrebbe rimanere agli atti per un tempo massimo di Mesi 6 (non penso che possa rimanere a vita). saluti
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Latemar
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"anonimo_leccese" ha scritto: Salve, oltre a girare nel sito, mi son anche riletta la circ. 7331 del 2013 che esplica le norme per l'allora nuova categoria F6 - Ma non ho trovato alcun accenno, in entrambi i casi, e/o riferimenti alla durata in atti della categoria provvisoria F6, ovvero quanto tempo abbiamo da quando viene istituita la F6 con mappale per N.C. , sino alla dichiarazione d'immobile finito ? Senza dover per forza passare da una F3 anch'essa intermedia e provvisoria, onde evitare di redarre una pratica in più, nonchè far spendere soldi in più alla committenza - Cosa sapete dirmi ? Il problema non sussiste perchè in una nuova costruzione il tipo mappale si presenta al termine della costruzione quando è obbligatorio accatastare al fabbricati le unità costituite.
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"Latemar" ha scritto: Il problema non sussiste perchè in una nuova costruzione il tipo mappale si presenta al termine della costruzione quando è obbligatorio accatastare al fabbricati le unità costituite. Veramente? e le F/3 saranno eliminate prima o poi?
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samsung
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Concordo trattandosi di categoria fittizia il termine sarebbe di sei mesi, però è anche vero che la dichiarazione ai Fabbricati avviene nei trenta giorni da quando è diventata servibile all'uso. Normalmente il TM si fa quando la casa o l'ampliamento è a tiro di fine lavori, ma nei casi in cui per rari motivi si volesse o si fosse costretti ad operare il TM in una fase costruttiva ancora immatura i sei mesi di tempo perderebbero di logica. So di non averti chiarito le idee. Cordialmente
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anonimo_leccese
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"Latemar" ha scritto: Il problema non sussiste perchè in una nuova costruzione il tipo mappale si presenta al termine della costruzione quando è obbligatorio accatastare al fabbricati le unità costituite. Permettimi, con rispetto, di essere completamente in disaccordo,..quanti casi trattiamo di mappale per nuova costruzione e poi all'urbano la inseriamo come in corso di costruzione ? Sono tantissimi questi casi,..soprattutto per vendita da parte di imprese costruttrici o di donazioni in linea retta, la tua idea, a mio parere, non regge !!! Essendovi stati degl'intoppi per il completamento dell'abitazione presentatesi subito dopo l'approvazione del mappale, ( non tutti possiamo permetterci una villa con piscina da 1.000.000 di euri) sorge l'esigenza di inserirla all'urbano definitivamente in tempi più lunghi...
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Latemar
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"anonimo_leccese" ha scritto: "Latemar" ha scritto: Il problema non sussiste perchè in una nuova costruzione il tipo mappale si presenta al termine della costruzione quando è obbligatorio accatastare al fabbricati le unità costituite. Permettimi, con rispetto, di essere completamente in disaccordo,..quanti casi trattiamo di mappale per nuova costruzione e poi all'urbano la inseriamo come in corso di costruzione ? Sono tantissimi questi casi,..soprattutto per vendita da parte di imprese costruttrici o di donazioni in linea retta, la tua idea, a mio parere, non regge !!! Essendovi stati degl'intoppi per il completamento dell'abitazione presentatesi subito dopo l'approvazione del mappale, ( non tutti possiamo permetterci una villa con piscina da 1.000.000 di euri) sorge l'esigenza di inserirla all'urbano definitivamente in tempi più lunghi...  L'F3 si costituisce solo se è oggetto di trasferimento o donazione riguardante porzioni dell'edificio in costruzione. Si tratta di pochi casi estremi e in quel caso è comunque urgente provvedere perchè altrimenti l'atto non si fa. In questi casi per redigere i documenti necessari per l'atto si fa il TM e subito dopo il docfa per NC senza stare a tener conto della scadenza dell'F6. La tua può essere pura legittima curiosità, ma il fatto che non ci sia una disposizione in tal senso da parte dell'ufficio, si può capire perchè nella pratica. Riguardo la villa con piscina chi non se la può permettere non la inizia neppure la costruzione altrimenti o è un irresponsabile o un illuso furbastro da quattro soldi che gli è andata male.
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"Latemar" ha scritto: L'F3 si costituisce solo se è oggetto di trasferimento o donazione riguardante porzioni dell'edificio in costruzione. Questa dove l'hai letta (Quale è la norma di riferimento?)! Forse ti stai confondendo con la cat. F/4....
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Latemar
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"CESKO" ha scritto: "Latemar" ha scritto: L'F3 si costituisce solo se è oggetto di trasferimento o donazione riguardante porzioni dell'edificio in costruzione. Questa dove l'hai letta (Quale è la norma di riferimento?)! Forse ti stai confondendo con la cat. F/4.... Una bella lettura caro Cesko mio non ti fa mai male, anche se dubito tu la sappia interpretare. Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare CIRCOLARE n. 4 del 29.10.2009 - Prot. n.° 57354 3.3 Attribuzione delle categorie fittizie F/3 ed F/4 Con la circolare n. 9 del 26 novembre 2001, dettante disposizioni per l’utilizzazione della procedura Docfa 3.0, sono state fornite alcune indicazioni in merito alla dichiarazione in catasto delle porzioni immobiliari censibili nelle categorie fittizie (da F/1 ad F/5). Con i documenti di prassi è stato più volte evidenziato come le categorie F/3 ed F/4 dovessero rappresentare solo una temporanea iscrizione negli atti catastali in attesa della definitiva destinazione conferita al bene. La scelta di istituire tali categorie fittizie, come è noto, trova ragione nella esigenza dei soggetti titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che di per se stesse non costituiscono unità immobiliari, per le finalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche su porzioni di u.i.u., donazioni di parti di immobili non costituenti u.i.u.). Nel rispetto di tale principio, che non può essere disatteso, appare necessario impartire nuove disposizioni riguardanti le porzioni derivanti da unità immobiliari già censite, che non possono essere, in nessun caso, dichiarate in categoria fittizia F/4 e quindi ricondotte ad una condizione di assenza di rendita catastale. Pertanto, in caso di individuazione di porzioni immobiliari - facenti parte di unità immobiliare censita in catasto con attribuzione di rendita in vista di trasferimento di diritti o di altra equivalente finalità - a ciascuna di esse deve essere comunque attribuita una propria redditività (quota parte di quella complessiva), al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali. Resta inteso che permane l’obbligo di correlare tra loro le diverse porzioni immobiliari oggetto di iscrizione negli atti catastali, al fine di rendere evidente l’insieme delle porzioni costituenti l’unità immobiliare, nel rispetto delle direttive di prassi in vigore. La causale da utilizzare per detta variazione è “frazionamento per trasferimento di diritti”. Tale stato di censimento rappresenta una condizione transitoria in quanto permane l’obbligo, a trasferimento avvenuto ed a lavori edilizi ultimati, di provvedere al perfezionamento dell’accatastamento per l’esatto accertamento catastale delle unità immobiliari definitivamente costituite. Si coglie l’occasione per ribadire che la causale “divisione” è utilizzata ogni qualvolta l’unità immobiliare è oggetto di frazionamento e genera due o più porzioni, ciascuna delle quali presenta le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare e ciò indipendentemente dal fatto che le unità immobiliari derivate debbano formare oggetto di trasferimento di diritti reali. Costituiscono eccezione alla prassi sopra delineata gli interventi, rivolti a ridefinire radicalmente gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere tese a trasformare un fabbricato in un insieme di unità immobiliari, in tutto o in parte diverse da quelle in precedenza iscritte in catasto (cfr. articolo 3, comma 1, lettera d, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 380, recante “Disposizioni legislative in materia edilizia”). In tale fattispecie può essere attribuita la categoria F/4 priva di rendita catastale.
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st-topos
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buongiorno non esiste alcun termine perentorio per le uiu cat. F. Per cui anche l'uiu F/6 può rimanere in atti fin quando è in essere l'attività edilizia. In merito a " .....L'F3 si costituisce solo se è oggetto di trasferimento o donazione riguardante porzioni dell'edificio in costruzione....." anche in questo caso non vi è nessuna perentorietà. Nessuno mi vieta di censire una uiu in F/3 e poi non utilizzarla (non è conveniente, ma questo è un altro discorso). Anche questa uiu può rimanere in atti fin quando è in essere l'attività edilizia, altrimenti nella chiusura deve essere esplicitata in maniera chiara che tale unità rimane non completata.
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Latemar
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"st-topos" ha scritto: buongiorno non esiste alcun termine perentorio per le uiu cat. F. Per cui anche l'uiu F/6 può rimanere in atti fin quando è in essere l'attività edilizia. In merito a ".....L'F3 si costituisce solo se è oggetto di trasferimento o donazione riguardante porzioni dell'edificio in costruzione....." anche in questo caso non vi è nessuna perentorietà. Nessuno mi vieta di censire una uiu in F/3 e poi non utilizzarla (non è conveniente, ma questo è un altro discorso). Anche questa uiu può rimanere in atti fin quando è in essere l'attività edilizia, altrimenti nella chiusura deve essere esplicitata in maniera chiara che tale unità rimane non completata. Ma la funzione dell'F3 o dell'F4 è quella. Costituire un F3 o un F4 su un intero edificio in costruzione è un censimento inappropriato e inutile, benchè ammesso ma con tutte le conseguenze che l'inserimento in atti si porta dietro.
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st-topos
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Perchè è un censimento inappropriato?????? Vi sono casi (tanti) in cui è necessario ed indispensabile. Non scherziamo
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"Latemar" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "Latemar" ha scritto: L'F3 si costituisce solo se è oggetto di trasferimento o donazione riguardante porzioni dell'edificio in costruzione. Questa dove l'hai letta (Quale è la norma di riferimento?)! Forse ti stai confondendo con la cat. F/4.... Una bella lettura caro Cesko mio non ti fa mai male, anche se dubito tu la sappia interpretare Parli come "la carta stampata" riempendoti di ridicolo.... ad oggi esistono immobili censiti in categoria F/3 anche da più di 20 anni, dove gli Uffici in sede di sopralluogo hanno confermato che detti immobili effettivamente a distanza di anni sono realmente in corso di costruzione (VEDASI punto 1.2 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 13-06-2016)! Una cosa è lo stato di fatto ed un altro quello che c'è scritto nelle Circolari.... se fosse il contrario perchè gli Uffici non intimano di censire le U.I. in F/3? E cerca di abbassare i toni, perchè non sei nessuno! saluti
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