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Dubbio sulla nota 29439 del 2013 |

samsung
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Ho sempre interpretato dopo la pubblicazione della nota che un fabbricato totalmente privo di copertura anche se con i muri ancora intatti non potesse essere censito come collabente bensì come diruto. Incidentalmente non mi è mai capitato di censire diruti in quanto tracce di tetto persistevano. Adesso mi si fa notare in fondo a pagina due che l'ultima frase dice: Pertanto se non sono verificati entrambi detti ultimi requisiti, non è ammessa la dichiarazione al CF in categoria F/2. Il dubbio che viene è quali siano i due ultimi requisiti. Non possono essere le lettere a) e b), forse si riferisce al periodo precedente cioè che non deve poter essere censita in un'altra categoria e non deve essere nè individuabile nè perimetrabile. Pertanto un fabbricato totalmente privo di copertura è un diruto anche se ha i muri alti 3 metri. Vi prego di fare alcune considerazioni perchè mi hanno messo un dubbio.
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geogradi
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l'Agenzia anche in questo caso non è stata esaustiva. Non puoi mettere in F2 una unità che sia ascrivibile ad altra categoria oppure che non sia ne individuabile ne perimetrabile. (perchè in questo caso andrebbe accatastato come diruto) Quindi l'interpretazione è giusta senza nemmeno l'orditura principale del tetto ne i solai, quindi con solo i muri la nota li considera non individuabili ne perimetrabili quindi diruti Ovviamente 'cè un errore poichè se ci pensi bene le unità in corso di costruzione F3, se devi fare un atto di vendita e hai solo i pilastri e muri ma mancano i solai.. le accatasti comunque perchè sono perimetrabili. Comunque non farti tante storie mentali. Siccome devi allegare le foto e la relazione. e comunque non fai danni erariali, quando presenti le vedranno ste foto o no! Io considero diruti quei fabbricati che hanno solo i muri che a partire da un altezza appena riconoscibile arrivano fino a poco prima della quota dell'appoggio delle travi del tetto (quest'ultimo escluso) dopo è collabente. Se non riconosco nulla è demolito. Un altra cosa, se cè il tetto e sembra a posto ma urbanisticamente è inagibile, per mè è collabente comunque, non ci sono storie!
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geogradi
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31 Ottobre 2008
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Aggiungo una precisazione doverosa. Per poco prima considero circa 1 metro prima ma meglio ancora faccio riferimento alle finestre e alle porte, se il foro non è completo con il suo voltino lo considero diruto altrimenti lo considero collabente. La misura di 1 metro di muro da terra indicata nella nota non ha molto senso in quanto se hai muri alti 1,30 da terraviene ritenuto collabente mentre se sono a 0,80 diruto? sono situazioni alquanto simili direi. La differenza è sottile ma ricordati che danni grossi non ne puoi fare in quanto entrambe le situazioni non sono sanzionate. Poi nel momento in cui fai la comunicazione manda le foto, se non altro possono contestare la tua scelta in sede di acquisizione.
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samsung
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29 Ottobre 2005
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Ti ringrazio per le considerazioni interessanti e condivisibili. Sul piano logico però non vi sembra che la nota sia scritta male ? Prima mi dice che le caratteristiche a) e b) competono ai fabbricati non individuabili, poi che se si realizzano entrambe le caratteristiche a) e b) lo posso censire come F/2.
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EALFIN
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In linea di massima, come anche riportato nei modelli di segnalazione di non obbligo di accatastamento dei fabbricati censiti come rurali, allegati alle note lettere di invito ad adempiere alla regolarizzazione catastale di questi ultimi mesi, la differenza fra edificio diruto ed edificio collabente è in linea di massima la seguente: - un edificio diruto è quel fabbricato fatiscente il cui recupero è possibile solo attraverso la demolizione e ricostruzione; - un edificio collabente è quel fabbricato fatiscente il cui recupero è possibile anche attraverso interventi di ristrutturazione. Quanto sopra trova fondamento dal fatto che ai fini inventariali in materia catastale non ha senso far censire come collabente un edificio destinato alla demolizione (anche se da ricostruire e anche se fedelmente). Invece un edificio collabente che si può recuperare anche senza demolire le sue strutture portanti ha un proprio fondamento di natura catastale perchè dopo il recupero e nei casi di sola ristrutturazione (senza ampliamenti) la variazione si limiterà a ripresentare una piantina aggiornata a seguito degli interventi (conservando in genere la stessa sagoma). In poche parole allo Stato non fa comodo avere censite unità collabenti destinati però solo alla loto totale demolizione, creando inutili e pesanti archivi nel Catasto Fabbricati che non hanno alcun vantaggio ai fini inventariali.
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