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Autore Docfa per vecchio cascinale in C/2

g3o

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 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 16:03

Stò predisponedo un docfa per un vecchio cascinale, non avendo la possibilità dei requisiti di ruralità, accatasto tutto in categoria C/2. Noto che la rendità castastale non cambia a seconda retini tutto in A1 (blu) o retini parte in A1 (blu) e relativi accessori in B (magenta) e C (verde scuro)...ma è corretto? Gli accessori dovrebbe computarli con una percentuale di riduzione e di coseguenza abbassare anche la rendita..

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Autore Risposta

Arald

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 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 17:08

Qui c'è un doppio problema:

Il cascinale, se viene ancora utilizzato in quan to tale (stalla, fienile, magazzino agricolo, ecc.) ha intrinsecamente i requisiti di ryralità, indipendentemente da chi lo possegga, quindi lo puoi denunciare indifferentemente come D/10 o C/2 o C/6 e allegare il modello C del DM 26-07-2012.

Per quanto riguarda il classamento di un C/2, non mi risulta che un deposito abbia "accessori", in quanto sarebbero comunque depositi essi stessi, anche se separati dalla "unità principale", quindi non necessita la distinzione della poligonazione.



Ciao

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g3o

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 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 17:17

il cascinale non è utilizzato..

beh i portici, le tettoie, il fienile al piano primo non accessibile direttamente, se non con scala a pioli, possono ritenersi accessori rispetto ai locali di deposito veri e propri

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Arald

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 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 17:38

A maggior ragione che se inutilizzato, ma non diroccato o collabente, ha intrinsicamente tutt'ora le caratteristiche di annesso rurale, quindi lo puoi accatastare in D/10 e "divertirti" a dare i valori al metroquadro different i fra stalla, fienile, portici, ecc.

Io tralascierei il C/2.



Ciao

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g3o

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 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 17:43

Si le caretteristiche intrinseche sono quelle del fabbricato, ma non ne ha i requisiti. Quindi si può sempre in questi casi (circa 1000mq tra i vari locali) accatastare in D/10 in alternativa al C/2?

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Arald

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 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 17:48

M ripeto ancora:

per gli annessi rurali (NON PER GLI ABITATIVI) la ruralità è oggettiva (intrinseca del fabbricato) e non soggettiva (di chi lo possiede), quindi se il fabbricato è utilizzato (o utilizzabile) effettivamente come annesso agricolo (stalla, fienile, deposito attrezzi agricoli, magazzini agricoli, ecc.) lo si "deve" accatastare in D/10, anche se il proprietario non ha i requisiti oggettivi di ruralità.

Al docfa alleghi il solo modello C (e copia del documeto di identità, ma questo è sottinteso).



Ciao

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g3o

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29 Febbraio 2008

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 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 18:02

ma se il proprietario non ha i requisiti, il modello C a cosa serve, a questo è sufficiente accatastarlo in categoria D/10. l'allegato risulterebbe non compilabile per mancanza di dati, non c'è neanche l'azienda agricola...

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2012 alle ore 10:14

"Arald" ha scritto:
M ripeto ancora:

per gli annessi rurali (NON PER GLI ABITATIVI) la ruralità è oggettiva (intrinseca del fabbricato) e non soggettiva (di chi lo possiede), quindi se il fabbricato è utilizzato (o utilizzabile) effettivamente come annesso agricolo (stalla, fienile, deposito attrezzi agricoli, magazzini agricoli, ecc.) lo si "deve" accatastare in D/10, anche se il proprietario non ha i requisiti oggettivi di ruralità.

Al docfa alleghi il solo modello C (e copia del documeto di identità, ma questo è sottinteso).



Ciao



salve,

è molto interessante quello che dici.

ma ti sei sbagliato a scrivere o ne sei convinto?

Praticamente stai dicendo che se ho un 100 silos per lo stoccaggio dei cereali,2 fienili enormi, devo accatastarli in D/10, anche se chi lo possiede o chi svolge l'attività , non ha i requisiti previsti per la ruralità? e chiaramente come dici allego solo il modello C.

saluti



saluti

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Arald

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Bologna

 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2012 alle ore 14:14

Decreto-legge del 30 dicembre 1993 n. 557 - Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993

Legge di conversione n. 133 del 26/02/1994



Articolo 9 - Istituzione del catasto fabbricati.

Comma 3

Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attivita' agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile e' asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) (lettera abrogata);

c) il terreno cui il fabbricato e' asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla meta' del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita' svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attivita' agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unita' immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali.



Comma 3-bis

Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo, in conformita' a quanto previsto dalla legge 20febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.



Comma 3-ter.

Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.



Hai per caso letto nel comma 3 bis di cui sopra che per gli annessi rurali occorra che il proprietario sia un agricoltore o imprenditore agricolo, così come per la funzione abitativa del comma 3?



Ciao

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2012 alle ore 15:34

Ciao,

hai l'orologio fermo, oppure solo il calendario del 1994.

ma hai visto cosa recita l'art. 2135 C.C. come modificato anche dal dlvo 18/05/2001 nr 228?

il DPR 139/98?

continuo?

ciao

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jema

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2012 alle ore 17:00

Sul fatto della "strumentalità" della costruzione, sono d'accordo con Arald, mentre sull'attribuzione della categoria catastale lo sono decisamente meno.

In parole povere, per quanto mi risulta, solamente per i fabbricati ad uso residenziale devono essere rispettati tutti i requisiti previsti (oggettivi e soggettivi), mentre per gli altri (stalle, concimaie, ricoveri attrezzi agricoli, ecc.) è sufficiente rientrare nel comma 3-bis sopra indicato.

Un discorso a parte deve essere, a mio avviso, fatto per la scelta tra categoria ordinaria e categoria speciale, da attribuire alle UIU da censire: essa deve necessariamente derivare dal confronto con le altre UIU presenti nel territorio, così come avviene da qualche decennio.

La categoria D10, contrariamente a quanto imposto fino allo scorso anno in seguito ad un paio di Sentenze (a dir poco discutibili), dovrà essere assegnata in presenza di Unità che abbiano consistenza o caratteristiche strutturali tali da non poterle assimilare alle UIU ordinarie.

Saluti

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AMOSTORTO

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20 Marzo 2008

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 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2012 alle ore 17:21

"jema" ha scritto:
Sul fatto della "strumentalità" della costruzione, sono d'accordo con Arald, mentre sull'attribuzione della categoria catastale lo sono decisamente meno.

In parole povere, per quanto mi risulta, solamente per i fabbricati ad uso residenziale devono essere rispettati tutti i requisiti previsti (oggettivi e soggettivi), mentre per gli altri (stalle, concimaie, ricoveri attrezzi agricoli, ecc.) è sufficiente rientrare nel comma 3-bis sopra indicato.

Un discorso a parte deve essere, a mio avviso, fatto per la scelta tra categoria ordinaria e categoria speciale, da attribuire alle UIU da censire: essa deve necessariamente derivare dal confronto con le altre UIU presenti nel territorio, così come avviene da qualche decennio.

La categoria D10, contrariamente a quanto imposto fino allo scorso anno in seguito ad un paio di Sentenze (a dir poco discutibili), dovrà essere assegnata in presenza di Unità che abbiano consistenza o caratteristiche strutturali tali da non poterle assimilare alle UIU ordinarie.

Saluti



Ciao Emanuele,

non ti ho capito. che intendi per "strumentale".

un caro saluto.

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jema

(GURU)

Iscritto il:
26 Aprile 2007

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2012 alle ore 18:00

"AMOSTORTO" ha scritto:
Ciao Emanuele,

non ti ho capito. che intendi per "strumentale".



Gli immobili che rientrano nel comma 3-bis dell'art. 9 - indicato da Arald.

Un caro saluto
Emanuele

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gaetano59

Iscritto il:
04 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2012 alle ore 19:30

"Arald" ha scritto:
M ripeto ancora:

per gli annessi rurali (NON PER GLI ABITATIVI) la ruralità è oggettiva (intrinseca del fabbricato) e non soggettiva (di chi lo possiede), quindi se il fabbricato è utilizzato (o utilizzabile) effettivamente come annesso agricolo (stalla, fienile, deposito attrezzi agricoli, magazzini agricoli, ecc.) lo si "deve" accatastare in D/10, anche se il proprietario non ha i requisiti oggettivi di ruralità.

Al docfa alleghi il solo modello C (e copia del documeto di identità, ma questo è sottinteso).



Ciao



Sono anch'io d'accordo con Arald, tranne che per quel (o utilizzabile).

A mio avviso il presupposto essenziale della norma è lo svolgimento dell'attività agricola cui il fabbricato è strumentale.

La quale recita: Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

Per cui, se esistono dei fabbricati, ad esempio stalle fienili , etc. ma non viene svolta alcuna attività cui questi siano "strumentali" , pur essendo "utilizzabili" a tale scopo non possono certo avere i requisiti della ruralità.

Altri pareri?

saluti

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AMOSTORTO

Iscritto il:
20 Marzo 2008

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 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2012 alle ore 00:20

"gaetano59" ha scritto:
"Arald" ha scritto:
M ripeto ancora:

per gli annessi rurali (NON PER GLI ABITATIVI) la ruralità è oggettiva (intrinseca del fabbricato) e non soggettiva (di chi lo possiede), quindi se il fabbricato è utilizzato (o utilizzabile) effettivamente come annesso agricolo (stalla, fienile, deposito attrezzi agricoli, magazzini agricoli, ecc.) lo si "deve" accatastare in D/10, anche se il proprietario non ha i requisiti oggettivi di ruralità.

Al docfa alleghi il solo modello C (e copia del documeto di identità, ma questo è sottinteso).



Ciao



Sono anch'io d'accordo con Arald, tranne che per quel (o utilizzabile).

A mio avviso il presupposto essenziale della norma è lo svolgimento dell'attività agricola cui il fabbricato è strumentale.

La quale recita: Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

Per cui, se esistono dei fabbricati, ad esempio stalle fienili , etc. ma non viene svolta alcuna attività cui questi siano "strumentali" , pur essendo "utilizzabili" a tale scopo non possono certo avere i requisiti della ruralità.

Altri pareri?

saluti





mah.....sarà.......

Il decreto “Salva Italia” ed il "Decreto" del M.E.F. 26 luglio 2012 completano un quadro normativo zeppo di provvedimenti, cambiando sostanzialmente la precedente normativa relativa all’inventario dei fabbricati rurali in catasto.
Il presupposto necessario e sufficiente affinché un fabbricato possa definirsi fabbricato rurale è che possieda tutti i requisiti per il riconoscimento della ruralità agli effetti fiscali.


L’impianto originario del disposto dell’art. 9 è stato nel tempo più volte modificato, dalle seguenti norme:
Art. 2 del D.P.R. 139/98
Art. 37 del D.L. 262/06
Art. 42-bis del D.L. 159/07
Art.1 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008)

come detto sopra da arald

i requisiti per la ruralità ai fini fiscali sono per i fabbricati destinati all’edilizia abitativa:

-art. 9 L.133/94, comma 3 -

per quelli strumentali all’attività agricola :

-art. 9 L.133/94, comma 3-bis

volevo però far notare che: http://www.agenziaterritorio.it/sites/...

a pag.7 "Nel caso contrario, ovvero qualora la funzione di trasformazione e/o quella di commercializzazione
riguardi prodotti agricoli in quantità non ottenuta prevalentemente dalla coltivazione del fondo (50%
della produzione), il classamento deve essere effettuato nelle categorie D/7 o D/8"


Fino a ieri, in sostanza, la tesi sostenuta dall’A.d.t ribadiva che i requisiti necessari e sufficienti per il riconoscimento del carattere di ruralità di un immobile debbono soddisfare quanto previsto all‘art. 9, commi 3 e 3-bis, della L. n. 133/1994 e debbono essere del tutto indipendenti dalla categoria attribuita al medesimo immobile.

però l'IMU non c'era.

Ma con l’art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Decreto Sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono state introdotte nuove disposizioni in tema di classamento dei fabbricati per i quali sussistono i requisiti di ruralità.

La norma recepisce l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui i benefici fiscali connessi alla ruralità
degli immobili sono subordinati all’attribuzione delle categorie catastali A/6 e D/10 ai fabbricati, come detto rispettivamente, ad uso abitativo e strumentali all’attività agricola (cfr. C. Cass., SS.UU., n. 18565 e n. 18570 del 21 agosto 2009)

Come sapete il 26 luglio 2012 è stato emanato il "Decreto" del Ministro dell’Economia e delle Finanze, le cui disposizioni sostituiscono quelle contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 settembre 2011.

in sostanza voglio dire che secondo voi: un D/10 lo rimane per sempre ,(anche se compravenduto a soggetti con altre attività lavorative diverse , congrue per chi si fece l'accatastamento iniziale) e pagherà l'Imu con dei benefici, indipendentemente dal fatto che il soggetto, l'azienda, possa avere i requisiti previsti per la ruralità?


Pensando non so ......ad un agriturismo, oppure ad un'azienda agricola che produce ed imbottiglia vini?

Saluti

ps mi scuso con l'autore della domanda per il protrarsi del post.

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