Prima di tutto è necessario chiarire che non devi modificare un elaborato planimetrico ma devi modificare (aggiornare) la planimetria di accatastamento.
In linea teorica non dovrebbe essere obbligatorio dividere un'unità immobiliare in due qualora già censita in Catasto come unica unità immobiliare e qualora si intervenga con una denuncia di variazione che rientri nelle previsioni di cui alle disposizioni previste in materia.
Infatti dal 2016 ho già trattato più di un caso in cui non sono stato costretto a separare gli accessori dall'unità principale (abitazione).
Nel 2019 ho avuto un caso di fusione tra un'abitazione a piano secondo con annessa soffitta a piano terzo comunicante con la suddetta abitazione per mezzo di scala condominiale (quindi non esclusiva) ed un'altra abitazione (si trattava di un solo vano abitativo con annesso ripostiglio) acquistata a fine 2018 e posta sempre a piano secondo.
In tal caso nella mia fusione della parte abitativa a piano secondo ho conservato l'accessorio indiretto non comunicante nella consistenza dell'unità immobiliare.
Non ho avuto mai casi di garage e simili annessi alle abitazioni e costituenti unica unità immobiliare.
Ti conviene leggere le disposizioni emanate nel 2016.
Comunque se il garage lo accatasti separatamente dall'abitazione ma insieme alla cantina (nella ipotesi in cui la cantina non abbia accesso indipendente), il poligono da utilizzare per la Cantina è A/2 (che calcola la Superficie Catastale al 50%).