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Argomento: Docfa fusione e divisione

Autore Risposta

pollofritto252054

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 16:53

"CESKO" ha scritto:
"Topgun" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:


Se trattasi effettivamente di un errore, il B.C.N.C. viene accorpato all'unica unità immobiliare ad uso residenziale e la cosa finisce lì, senza processi all'intenzione.



Ma quali processi all'intenzione, se il bene è registrato in banca dati come Bene Comune Non Censibile per una corretta analisi bisdogna partire da questo fatto incontestabile. Cioè il bene comune è censito perchè considerato bene comune e non esclusivo. E' l'errore che si può presumere e processare nell'intenzione e che noi non possiamo essere a conoscenza, non ciò che riporta la banca dati in catasto sulla destinazione di questo bene nella quale si evince che è a comune.



Lo ripeto per l'ennesima volta (aspettando che l'autore del post ci dia qualche elemento utile in più che chiarisca la questione), può essere che il B.C.N.C. sia stato censito erroneamente in fase di accatastamento (prima non si era così pignoli come oggi), se fosse così ...... e trattandosi della stessa ditta catastale, va obbligatoriamente accorpato all'unità immobiliare ad uso residenziale (in effetti il risultato a cui vuole giungere l'autore del post). Le analisi lasciamole farle agli altri!



Il BCNC è comune al subalterno dell’abitazione e al subalterno dell’autorimessa (tutti e tre intestati alla stessa ditta). Ho formulato il quesito perché non ero certo del numero di DOCFA da presentare e volevo avere conferma sul corretto metodo di fusione tra l’abitazione e la corte esclusiva.

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 17:04

"pollofritto252054" ha scritto:
Il BCNC è comune al subalterno dell’abitazione e al subalterno dell’autorimessa (tutti e tre intestati alla stessa ditta). Ho formulato il quesito perché non ero certo del numero di DOCFA da presentare e volevo avere conferma sul corretto metodo di fusione tra l’abitazione e la corte esclusiva.



"pollofritto252054" ha scritto:
Buonasera, devo presentare un docfa per diversa distribuzione d'uso. Nella stessa planimetria ho pure la cantina che andrà scorportata nello stesso docfa.



Quindi oltre la cantina (da scorporare dall'u.i. abitativa) il proprietario ha anche un autorimessa censita autonomamente?

Ecco il perchè esiste il B.C.N.C.!

Chiarito questo, puoi procedere all'annessione della corte/giardino (B.C.N.C.) all'unità immobiliare ad uso residenziale.

La fusione del giardino sarà effettuata in conformità alla normativa vigente (Circolare 2E/2016 - Circolare 134/1941)

Buon lavoro

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pollofritto252054

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 17:12

Chiedo scusa per la spiegazione poco accurata e con termini errati.
Ringrazio per i pareri espressi.
Saluti

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 17:17

"pollofritto252054" ha scritto:
Chiedo scusa per la spiegazione poco accurata e con termini errati.
Ringrazio per i pareri espressi.
Saluti



Figurati, l'importante e che ci siamo capiti e compresi (ringraziamo te per le dovute spiegazioni del caso).

Buon lavoro

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 17:19

"pollofritto252054" ha scritto:

Il BCNC è comune al subalterno dell’abitazione e al subalterno dell’autorimessa (tutti e tre intestati alla stessa ditta). Ho formulato il quesito perché non ero certo del numero di DOCFA da presentare e volevo avere conferma sul corretto metodo di fusione tra l’abitazione e la corte esclusiva.



Lo vedi che ci sono due unità immobiliari e non una cui è a servizio il bene comune ?

Chiaro che non è possibile sopprimere un BCNC a servizio di una sola UI esclusiva.

Adesso il docfa per fusione deve interessare entrambe le unità immobiliari, abitazione ed autorimessa, e di conseguenza il bene comune non censibile può essere soppresso, ma è una conseguenza della fusione delle due unità immobiliari esclusive.

L'accorpamento del giardino con l'abitazione, la ricostituzione dell'autorimessa senza diritti sul bene comune, lo scorporo della cantina, si può fare con causale "fusione e frazionamento","diversa distribuzione interna" anche se va valutata la convenienza fiscale, visto che l'obbligo in questo caso non sussiste, considerato che il catasto non ha opposto eccezione all'accatastamento del bene comune non censibile e tale può mantenersi in banca dati. Ad averle certe fortune vantaggiosamente fiscali per la proprietà. Lo scopo dell'accampionamento del bene comune non censibile era proprio quello di ridurre la pressione fiscale sul bene ed il catasto proprio per questo ha costituito l'obbligo per le nuove costruzioni con autorimessa e abitazione separate.

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CESKO

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 0 -  1 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 17:23

"Topgun" ha scritto:
"pollofritto252054" ha scritto:

Il BCNC è comune al subalterno dell’abitazione e al subalterno dell’autorimessa (tutti e tre intestati alla stessa ditta). Ho formulato il quesito perché non ero certo del numero di DOCFA da presentare e volevo avere conferma sul corretto metodo di fusione tra l’abitazione e la corte esclusiva.



Lo vedi che ci sono due unità immobiliari e non una cui è a servizio il bene comune ?

Chiaro che non è possibile sopprimere un BCNC a servizio di una sola UI esclusiva.

Adesso il docfa per fusione deve interessare entrambe le unità immobiliari, abitazione ed autorimessa, e di conseguenza il bene comune non censibile può essere soppresso, ma è una conseguenza della fusione delle due unità immobiliari esclusive.

L'accorpamento del giardino con l'abitazione, la ricostituzione dell'autorimessa senza diritti sul bene comune, si può fare con causale "fusione e frazionamento","diversa distribuzione interna" anche se va valutata la convenienza fiscale, visto che l'obbligo in questo caso non sussiste, considerato che il catasto non ha opposto eccezione all'accatastamento del bene comune non censibile e tale può mantenersi in banca dati. Ad averle certe fortune vantaggiosamente fiscali per la proprietà.



*** TESTO RIMOSSO DALL'ADMIN ****

L'autorimessa non và inclusa, utilizzera la causale non codificata ''Fusione'' e/o in alternativa ''Ampliamento per annessione di corte'' ed il Docfa gli sarà regolarmente registrato dall'Ufficio!

Non lo dico io, ma la norma, chiara già a partire dal 1941.

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 17:27

"Topgun" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:


smettila di arrampicarti sugli specchi!

utilizzera la causale non codificata ''Fusione'' e/o in alternativa ''Ampliamento per annessione di corte'' ed il Docfa gli sarà regolarmente registrato dall'Ufficio!

Non lo dico io, ma la norma, chiara già a partire dal 1941.



*** TESTO RIMOSSO DALL'ADMIN ***



Circolare n. 134/1941

100. Giardino - Orto. Un giardino, orto ecc. annesso ad un fabbricato si accerta all'urbano per la parte di esso che ha funzioni di integrazione dell'uso di una o più unità immobiliari, delle quali concorre a costituire il reddito. La parte riconosciuta come urbana sarà accertata come dipendenza di uso, esclusivo della unità immobiliare alla quale è annessa, anche se serve di passaggio per l'accesso ad altre unità immobiliari.

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 17:37

"CESKO" ha scritto:


Circolare n. 134/1941

100. Giardino - Orto. Un giardino, orto ecc. annesso ad un fabbricato si accerta all'urbano per la parte di esso che ha funzioni di integrazione dell'uso di una o più unità immobiliari, delle quali concorre a costituire il reddito. La parte riconosciuta come urbana sarà accertata come dipendenza di uso, esclusivo della unità immobiliare alla quale è annessa, anche se serve di passaggio per l'accesso ad altre unità immobiliari.



Questo vale per il censimento dei giardini.

Nel nostro caso il giardino è stato dichiarato bene comune non censibile e l'ufficio lo ha registrato in banca dati e non ha fatto eccezioni. E' probabile che in quel territorio ci siano villette con autorimessa censite nella stessa maniera di questa, con il bene comune non censibile al posto del giardino e per il principio dell'ordinarietà questa caratteristica del luogo deve rimanere tale anche nei futuri classamenti di unità esistenti.

Sul fatto dell'autorimessa per forza deve essere soppressa perchè viene interessato il bene comune che è in quota parte a servizio dell'abitazione ma anche dell'autorimessa.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 17:42

"Topgun" ha scritto:
"CESKO" ha scritto:


Circolare n. 134/1941

100. Giardino - Orto. Un giardino, orto ecc. annesso ad un fabbricato si accerta all'urbano per la parte di esso che ha funzioni di integrazione dell'uso di una o più unità immobiliari, delle quali concorre a costituire il reddito. La parte riconosciuta come urbana sarà accertata come dipendenza di uso, esclusivo della unità immobiliare alla quale è annessa, anche se serve di passaggio per l'accesso ad altre unità immobiliari.



Questo vale per il censimento dei giardini.

Nel nostro caso il giardino è stato dichiarato bene comune non censibile e l'ufficio lo ha registrato in bbanca dati e non ha fatto eccezioni. E' probabile che in quel territorio ci siano villette con autorimessa censite nella stessa maniera di questa, con il bene comune non censibile al posto del giardino e per il principio dell'ordinarietà questa caratteristica del luogo deve rimanere tale anche nei futuri classamenti di unità esistenti.

Sul fatto dell'autorimessa per forza deve essere soppressa perchè viene interessato il bene comune che è in quota parte a servizio dell'abitazione ma anche dell'autorimessa.



*** TESTO RIMOSSO DALLO STAFF ***

La variazione viene effettuata oggi (Anno 2025)

3.3.1. Attribuzione dei Beni Comuni Non Censibili (BCNC)

In una particella ove è presente una sola unità immobiliare residenziale unitamente a cantine e autorimesse, l’eventuale area di corte va individuata, di norma, come area esclusiva dell’abitazione e, conseguentemente, considerata ai fini del classamento e della determinazione della superficie catastale della suddetta unità abitativa.

Nel caso sopra prospettato, è da ritenersi, pertanto, impropria l’iscrizione di tale area di corte nell’ambito dei BCNC.

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jarod
Antonino S. Cutri'
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Gioia Tauro

 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 18:33

Ho ripulito le risposte precedenti dalle frasi che non dovevano esserci, mi aspetto che adesso ci siano solo risposte che riportano normative a supporto della propria tesi, se non sarà così chiuderò il post perché è chairo che si è esaurito l'argomento.

Che sia chiaro per tutti le parti che io cambio in "TESTO RIMOSSO DALLO STAFF" non andavano scritte in nessun caso..spero sia d'aiuto per i prossimi post.

Grazie per la collaborazione

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 18:47

"jarod" ha scritto:
Ho ripulito le risposte precedenti dalle frasi che non dovevano esserci, mi aspetto che adesso ci siano solo risposte che riportano normative a supporto della propria tesi, se non sarà così chiuderò il post perché è chairo che si è esaurito l'argomento.

Che sia chiaro per tutti le parti che io cambio in "TESTO RIMOSSO DALLO STAFF" non andavano scritte in nessun caso..spero sia d'aiuto per i prossimi post.

Grazie per la collaborazione



Grazie.

Per me va bene così, ognuno ha potuto esprimere il proprio pensiero e per quanto mi riguarda, salvo altre derive di Cesko, la mia partecipazione alla discussione si conclude qui.

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2025 alle ore 18:50

"Topgun" ha scritto:
la mia partecipazione alla discussione si conclude qui.



Anche la mia, mi sono attenuto solo alla norma vigente, fortemente in contrasto con i pareri esperssi da ognuno!

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