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Autore DOCFA ex F.R.

ingruberto

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 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2017 alle ore 12:21

Cari colleghi, ho fatto un docfa come da titolo.

La proprietaria ha smesso di pagare i contributi INPS come coltivatrice diretta il 31/12/2014.

Ho messo tale data per la perdita dei requisiti di ruralità.

Per quanto riguarda le motivazioni, ho scritto che la signora si è cancellata da coltivatrice diretta, ma non basta...

Mi hanno bocciato il docfa per "motivazioni insufficienti"

Ho provato a mandare l'estratto contributivo INPS, vediamo cosa succede.

Voi cosa ne pensate? Avete qualche suggerimento?

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Autore Risposta

EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2017 alle ore 17:09

Purtroppo ho visto che molti colleghi tengono conto o di vecchie norme obsolete o di tutto quello che hanno appreso "per sentito dire". Le vigenti disposizioni in materia di fabbricati rurali sono (a mio avviso) molto chiare e lineari e questo è strano per un paese non troppo normale che si chiama Italia. Facciamo il punto della situazione. I contributi INPS non servono a nulla ai fini della ruralità. Se l'edificio da accatastare è un edificio strumentale all'attività agricola occorre solo possedere la partita Iva agricola, oltre naturalmente al fatto che l'edificio deve essere adibito ad uso strumentale dell'attività esercitata con la partita Iva agricola, oltre infine al fatto che vi debbano essere dei terreni asserviti al fabbricato e posseduti con titolo idoneo. Se l'edificio è adibito ad abitazione i requisiti di ruralità devono essere dimostrati attraverso il possesso di partita Iva per attività agricola, attraverso il possesso per la coltivazione e con titolo idoneo di almeno un ettaro di terreno asservito al fabbricato, attraverso l'iscrizione alla Camera di Commercio in qualità di Imprenditore Agricolo, attraverso la dimostrazione che il volume d'affari derivante da attività agricola deve essere almeno pari alla metà del reddito complessivo dichiarato ai fini dei redditi. In detto reddito complessivo non deve essere considerato il reddito derivante da pensione conseguente ad attività agricola. Tutto quanto sopra, salvo ulteriori dimostrazioni, è quello che la norma richiede. Punto e basta. Se si presenta un Docfa di un fabbricato ex rurale e non si può o non si vuole avvalersi delle agevolazioni per richiesta di ruralità si deve semplicemente dichiarare, in relazione come dico io, nel quadro ultimazione lavori di Docfa come dicono altri, la data di perdita dei requisiti di ruralità. Il Catasto, in tal caso, deve accettare la pratica Docfa perchè non può fare diversamente. Al massimo potrebbe effettuare un successivo accertamento per verificare la veridicità circa la perdita dei requisiti di ruralità come dichiarata. A mio avviso non potrebbe farlo nel senso che i requisiti di ruralità sono richiesti dalla parte in qualsiasi momento ed in qualsiasi momento possono essere dichiarati come perduti o dalla medesima parte, o dall'Agenzia delle Entrate.

Per farla breve e nel tuo caso, dichiara come perdita dei requisiti di ruralità, nella relazione tecnica e/o come data di ultimazione lavori Docfa, il 31 dicembre 2014. Non pagare sanzioni ed interessi perchè non ti spettano.

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2017 alle ore 17:22

Interevngo solo per dire che la perdità dei requisiti va dichiarata entro 30 giorni, per cui visto che la perdità che si vuole dichiarare è il 31/12/2014, certo che si è in sanzione, epr cui meglio procedere col ravvedimento .



Saluti

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ingruberto

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 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2017 alle ore 18:09

In effetti avevo gia fatto così. Per essere sintetico, avevo omesso di dire che la proprietaria non è stata mai iscritta alla camera di commercio e non ha mai avuto la partita iva.

Pagava i contributi INPS volontariamente come bracciante agricola.

Il mio dubbio riguardava la richiesta da parte dell'ufficio di altre motivazioni.

La normativa mi è abbastanza nota.

Grazie

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2017 alle ore 19:56

La data del 31 dicembre 2014 da me inserita nel precedente post è errata. In realtà devi mettere al massimo una data non superiore al 31 dicembre 2011.

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lello59

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torrance

 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2017 alle ore 19:59

Fatti due conti, una data non superiore al 30 novembre 2011.

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EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2017 alle ore 21:25

Qualche nota di qualche Agenzia delle Entrate provinciale (riportata da qualche collega in Geolive ed in alcuni post) parla di prescrizione delle sanzioni se la perdita della ruralità sia avvenuta prima del 30 novembre 2012.

Io sostengo che la data deve essere prima del 31 dicembre 2011 in quanto a partire dal 1° gennaio 2012 è scattato l'obbligo di accatastare tutti i F.R. esistenti a tale data ed entro il 30 novembre 2012.

Cioè nei casi ordinari oggi 27 settembre 2017 termino i lavori ed entro il 26 ottobre 2017 devo procedere all'accatastamento. Pertanto la prescrizione si matura non il 27 settembre 2022 ma il 26 ottobre 2022 (5 anni dopo la data ultima di scadenza dell'ultimo giorno utile per poter accatastare).

Nel caso di fabbricati rurali l'accatastamento poteva essere eseguito tra il 1° gennaio 2012 al 30 novembre 2012 per edifici censiti come rurali alla data del 1° gennaio 2012 per cui la prescrizione nei casi di conferma di ruralità maturerà a partire dal 30 novembre 2017.

Se l'edificio ha perso la ruralità tra il 1° gennaio 2012 al 30 novembre 2012 a mio avviso non può invocarsi la norma con la quale si deve eseguire il passaggio all'urbano entro 30 giorni dalla data di perdita della ruralità ma, poichè per edifici rurali esistenti come tali al 1° gennaio 2012 la data ultima di accatastamento al C.F. doveva essere il 30 novembre 2012, non può, sempre a mio avviso, ridursi il periodo di prescrizione dettato da una norma già in vigore alla data della perdita della ruralità.

Morale della favola se un edificio rurale al 1° gennaio 2012, per il quale avevo obbligo di accatastarlo al C.F. entro il 30 novembre 2012, ha perso la ruralità il 1° giugno 2012, sempre entro il 30 novembre 2012 potevo accatastarlo senza applicazione di sanzioni. Quindi sempre detta data è di riferimento ai fini del conteggio dei 5 anni di prescrizione. Tutto questo perchè dopo il 1° gennaio 2012 la norma dei 30 giorni per accatastare edifici non più rurali è stata ampiamente superata da una successiva norma riferita a quel particolare tipo di edifici (rurali).

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