Secondo la circ. 2/84, viene considerata
"frazionamento" esclusivamente la dichiarata intenzione di procedere all'identificazione, attraverso esposizione grafica, di distinte porzioni di u.i. ancora materialmente indivisa, in vista di loro separata alienazione. Ovvero nella sostanza, il frazionamento è un atto geometrico propedeutico al trasferimento di diritti.
La divisione (la distinzione è letterale al Catasto Fabbricati) non è fine ad un trasferimento di diritti, ma a se stessa ovvero ad una diversa distribuzione degli spazi interni.
secondo la circ. 9/2001, la causale "frazionamento per trasferimento di diritti" può essere utilizzata solo in presenza di u.i. in categoria F/4, altrimenti si adotterà la causale "divisione", proprio perchè le porzioni create non sono uu.ii., ma porzioni di queste ultime.
La stessa differenza, meno evidente, si ha anche al Catasto Terreni, tra Tipo Mappale con stralcio (identificabile come divisione) e Tipo Misto (frazionamento per trasf. di diritti).
Quanto alla circ. 1/2006, secondo me, contrasta con la precedente circ. 2/84, infatti prevede il caso semplificato di FRAZ. CON CAMBIO DEST...che, forse, sarebbe stato più opportuno definirlo come DIV. CON CAMBIO DEST, vista la definizione di frazionamento originaria. Magari qualcuno di voi la pensa diversamente...
ciao