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Autore declassamento abitazione fatiscente

gnlgpp68e11

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 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 16:51

Salve una mia cliente mi ha chiesto di declassare un abitazione vecchia censita in A/3 poichè inutilizzata priva di infissi impianti ecc. Posso farlo con una istanza e foto allegata o serve un docfa. Inoltre mi chiede di variare la classe troppo elevata di un magazzino C/2. Ciao

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Autore Risposta

tobirik

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Caramanico Terme

 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 17:50

bisogna fare il docfa per la variazione, però se fai un cambio d'uso dei locali dovresti fare prima la pratica edilia e poi la variazione catastale attribuendo la categoria idonea e una classe inferiore giustificando in relazione il cattivo stato di manutenzione.

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 17:55

..direi proprio che non e' questa la strada!!



...unico modo e' procedee con istanza in autotutela, spiegando il tutto, l'ufficio dopo sopraluogo decide se declassare oppure no.



...non e' possibile declassare un'unita' con un docfa, ed il fatto che la signora non usi l'abitazione non e' motivo valido, ci mancherebbe anche,....per la categoria del deposito la vedo molto piu' dura, pero' avrai fatto tutte le tue ricerche per capire se la cosa e' fattibile oppure no.



..comunque ripeto non puoi declassare in alcun modo nessun tipo di unita', con una pratica docfa!!



Saluti

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robertopi

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2012 alle ore 20:43

Io farei un distinguo, se l'abitazione è fatiscente, priva di impianti e utilizzabile solo dopo un intervento radicale di ristrutturazione, allora il passaggio in F/2 sarebbe possibile, diversamente concordo con bioffa.

Per il magazzino se pure è consentito fare istanza, per avere un minimo di speranza che sia accolta, il motivo deve essre valido, ovvero una rendita palesemente immotivata, altimenti è tempo perso.

saluti

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bioffa69

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23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2012 alle ore 11:12

"robertopi" ha scritto:
Io farei un distinguo, se l'abitazione è fatiscente, priva di impianti e utilizzabile solo dopo un intervento radicale di ristrutturazione, allora il passaggio in F/2 sarebbe possibile, diversamente concordo con bioffa.

Per il magazzino se pure è consentito fare istanza, per avere un minimo di speranza che sia accolta, il motivo deve essre valido, ovvero una rendita palesemente immotivata, altimenti è tempo perso.

saluti





....ricordando che per denunciare un'unita' gia' censita all'urbano in F/2 e' necessaria la dichiarazione di inagibilita' da parte del comune...



...non so' perche' ma in questo caso mi sembra che la signora cliente voglia solo risparmiare sull'IMU, non avendone il diritto, pero' potrei sbagliarmi..

Saluti

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2012 alle ore 11:44

Ciao Fabio

Da noi sul discorso di inagibilità/inabilitabilità è po diverso, cioè il catasto si accontenta anche di un atto notorio nel quale è il proprietario che dichiara l'inagibilità.

Concordo però che sarebbe meglio che fosse un ente pubblico a dichiarare l'inagibilità/l'inabilitabilità della unità immobiliare.

Il nostro catasto è un po più magnanimo rispetto ad altri.

Saluti di pranzo riposante

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2012 alle ore 11:50

Ciao Stefano.......e' il "bello" del catasto !!!



Buon appetito

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jema

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2012 alle ore 12:30

"SIMBA64" ha scritto:
Il nostro catasto è un po più magnanimo rispetto ad altri.



Ciao Stefano, per pura curiosità, di che AdT si tratta?

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2012 alle ore 12:43

"jema" ha scritto:
"SIMBA64" ha scritto:
Il nostro catasto è un po più magnanimo rispetto ad altri.



Ciao Stefano, per pura curiosità, di che AdT si tratta?





Ciao Emanuele

Adt di Rovigo, io varie volte presento F2 con atto notorio del proprietario.



Saluti Rispettosi

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jema

(GURU)

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26 Aprile 2007

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2012 alle ore 20:00

"SIMBA64" ha scritto:
Adt di Rovigo, io varie volte presento F2 con atto notorio del proprietario.



Purtroppo, Stefano, la procedura adottata non è corretta.

http://www.geolive.org/modules.php?nam...

Saluti

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2012 alle ore 10:24

"jema" ha scritto:
"SIMBA64" ha scritto:
Adt di Rovigo, io varie volte presento F2 con atto notorio del proprietario.



Purtroppo, Stefano, la procedura adottata non è corretta.

http://www.geolive.org/modules.php?nam...

Saluti





Ciao Emanuele

Certo che non ti scappa proprio niente, e se ci hai messo 6 giorni per questa tua risposta vuol dire che l'hai meditata bene.

Ma io devo fare delle precisazioni/considerazioni in merito a quanto tu scrivi.

Già precedentemente io avevo scritto che l'atto notorio di inagibilità sarebbe meglio fosse rilasciato da un ente pubblico (sarebbe più credibile, meno sospettoso e di maggior peso per il catasto).

Però bisogna considerare che ormai le certificazioni con atto notorio (cioè autocertificazioni) sono adottate e accettate da vari enti pubblici, non vedo perchè il catasto non dovrebbe considerarle valide.

Tanto in caso di verifica è comunque responsabile chi ha reso le dichiarazioni nell'atto notorio (in questo caso il proprietario).

Se non vado errato credo che esista una legge pubblica (la bassanini) che parla di atti notori che possono essere presentati alla pubblica amministrazione.

Fra l'altro già attualmente in catasto accettano altri tipi di autocertificazione (autocertificazione di morte, autocertificazione modelli richiesta di ruralità).

Tutto quanto sopra per chiarire che se il catasto di Rovigo ha optato per questa soluzione non vedo nulla di strano e anomalo.

Sicuramente la tua risposta è conforme alle circolari catastali, ma ciò non toglie che si possa percorrere anche un'altra strada.

Saluti sempre più rispettosi

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jema

(GURU)

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26 Aprile 2007

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2106

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2012 alle ore 12:12

"SIMBA64" ha scritto:
Ciao Emanuele

Certo che non ti scappa proprio niente, e se ci hai messo 6 giorni per questa tua risposta vuol dire che l'hai meditata bene.

Ma io devo fare delle precisazioni/considerazioni in merito a quanto tu scrivi.

Già precedentemente io avevo scritto che l'atto notorio di inagibilità sarebbe meglio fosse rilasciato da un ente pubblico (sarebbe più credibile, meno sospettoso e di maggior peso per il catasto).

Però bisogna considerare che ormai le certificazioni con atto notorio (cioè autocertificazioni) sono adottate e accettate da vari enti pubblici, non vedo perchè il catasto non dovrebbe considerarle valide.

Tanto in caso di verifica è comunque responsabile chi ha reso le dichiarazioni nell'atto notorio (in questo caso il proprietario).

Se non vado errato credo che esista una legge pubblica (la bassanini) che parla di atti notori che possono essere presentati alla pubblica amministrazione.

Fra l'altro già attualmente in catasto accettano altri tipi di autocertificazione (autocertificazione di morte, autocertificazione modelli richiesta di ruralità).

Tutto quanto sopra per chiarire che se il catasto di Rovigo ha optato per questa soluzione non vedo nulla di strano e anomalo.

Sicuramente la tua risposta è conforme alle circolari catastali, ma ciò non toglie che si possa percorrere anche un'altra strada.



Sono d'accordo con la Tua linea di pensiero, ma non lo sono i tecnici catastali che applicano le normative.

Saluti

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totonno
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8611

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2012 alle ore 13:07

Premesso che un declassamento in F2 di un immobile già censito al fabbricati non si possa mai fare.

Premesso che un declassamento in generale non si possa mai fare a meno che non sopraggiungano fattori che variano dastricamente le caratteristiche dell'immobile, siano questi volontari o involontari.

Io sostengo che non sempre sia necessaria la dichiarazione di inagibilità del comune per inserire un bene in F2 e di questo avviso è anche la guida che Emanuele ha ben fatto assieme a Geobax. Dipende da come è iscritto il bene in catasto oltre che ovviamente dal suo stato di degrado e dal fatto che venga iscritto agli atti catastali per motivi di trasferimento di diritti. Aggiungo che la inagibilità, sicuramente non va richiestaal comune per declassare catastalmente l'immobile, ma esclusivamente per motivi di sicurezza.

Saluti collabenti.

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marcusweit

Iscritto il:
29 Maggio 2004

Messaggi:
717

Località

 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2012 alle ore 20:20

"totonno" ha scritto:
Premesso che un declassamento in F2 di un immobile già censito al fabbricati non si possa mai fare.

Premesso che un declassamento in generale non si possa mai fare a meno che non sopraggiungano fattori che variano dastricamente le caratteristiche dell'immobile, siano questi volontari o involontari.

Io sostengo che non sempre sia necessaria la dichiarazione di inagibilità del comune per inserire un bene in F2 e di questo avviso è anche la guida che Emanuele ha ben fatto assieme a Geobax. Dipende da come è iscritto il bene in catasto oltre che ovviamente dal suo stato di degrado e dal fatto che venga iscritto agli atti catastali per motivi di trasferimento di diritti. Aggiungo che la inagibilità, sicuramente non va richiestaal comune per declassare catastalmente l'immobile, ma esclusivamente per motivi di sicurezza.

Saluti collabenti.



totonno, come mai dici che non si possa fare un cambio di destinazione a F2 di un immobile??



La dichiarazione di inagibilità del comune ricade nell'ambito del dpr 445/2000 art. 38-49, in particolare l'art. 47,

con ciò leggendola non credo che sia giusto intenderla come un autocertificazione, ma come un atto notorio di fatti conosciuti dal soggetto. il Fatto di un inagibilità. quindi credo che il catasto di Rovigo, si muova su un filo molto sottile dell'interpretazione della legge.

A mio avviso se sei convinto della sua inagibilità non è importante la certificazione del Comune, in quanto i fatti ti danno ragione, ma se non è faticoso averla ti metti comunque al riparo da letture astruse di un tecnico catastale

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AMOSTORTO

Iscritto il:
20 Marzo 2008

Messaggi:
912

Località

 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2012 alle ore 09:26

"marcusweit" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
Premesso che un declassamento in F2 di un immobile già censito al fabbricati non si possa mai fare.

Premesso che un declassamento in generale non si possa mai fare a meno che non sopraggiungano fattori che variano dastricamente le caratteristiche dell'immobile, siano questi volontari o involontari.

Io sostengo che non sempre sia necessaria la dichiarazione di inagibilità del comune per inserire un bene in F2 e di questo avviso è anche la guida che Emanuele ha ben fatto assieme a Geobax. Dipende da come è iscritto il bene in catasto oltre che ovviamente dal suo stato di degrado e dal fatto che venga iscritto agli atti catastali per motivi di trasferimento di diritti. Aggiungo che la inagibilità, sicuramente non va richiestaal comune per declassare catastalmente l'immobile, ma esclusivamente per motivi di sicurezza.

Saluti collabenti.



totonno, come mai dici che non si possa fare un cambio di destinazione a F2 di un immobile??



La dichiarazione di inagibilità del comune ricade nell'ambito del dpr 445/2000 art. 38-49, in particolare l'art. 47,

con ciò leggendola non credo che sia giusto intenderla come un autocertificazione, ma come un atto notorio di fatti conosciuti dal soggetto. il Fatto di un inagibilità. quindi credo che il catasto di Rovigo, si muova su un filo molto sottile dell'interpretazione della legge.

A mio avviso se sei convinto della sua inagibilità non è importante la certificazione del Comune, in quanto i fatti ti danno ragione, ma se non è faticoso averla ti metti comunque al riparo da letture astruse di un tecnico catastale



salve,

non ti capisco totonno. non è da come è iscritto il bene in catasto.

come hanno riportato fedelmente jema e geobax nella guida le situazione sono due:

nuova denuncia uiu (non era accatastata) in F/2: autocertificazione

MINISTERO DELLE FINANZE - DECRETO 2 gennaio 1998, n.28

Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita’ di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.
…..omissis…….

Art. 6. Titolo I

CATASTO DEI FABBRICATI

Capo II Conservazione del catasto dei fabbricati

…..omissis…….

c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l’immobile e’ censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non e’ conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione,[/size] attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas. …..omissis……

vedi anche Prot n. C3/95/98 di sotto.

CIRCOLARE N. 9/2001

PROT. n° 69262

ENTE EMITTENTE: Direzione Centrale Cartografia Catasto Pubblicità Immobiliare

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DOCFA 3.0
…..omissis…….

PUNTO 6 (penultimo capoverso)

Si precisa, inoltre, che l'ufficio non dovrà richiedere in copia alcuna documentazione non espressamente prevista dalla normativa catastale vigente. Qualora il tecnico presentatore lo ritenga utile, viceversa, potrà citare gli estremi di documenti prodotti da altre Amministrazioni(protocollo, data ed autorità emittente), da indicare nel "Quadro D – riquadro “Note relative al documento e relazione tecnica” o allegare eventuale documentazione fotografica

…..omissis…….

uiu censita ma che a seguito di degrado va a finire in F/2:



Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Direzione Centrale del Catasto dei Servizi Geotopocartografici della Conservazione dei Registri Immobiliari[/size]

Prot n. C3/95/98 Del 22/10/1998
OGGETTO: N.C.E.U.: fabbricati inagibili o inabitabili.

In esito alla nota che si riscontro concernente l’oggetto, si precisa quanto segue.

Esaminata la nota prot C/32218 del 26 marzo 1997 di questo Servizio, lo scrivente è dell’avviso che non vi siano elementi di contrasto fra la stessa e la procedura pubblicata nell’appendice (pag.48) del fascicolo I, che riporta le istruzioni per la compilazione del Modello Unico 98 -Persone fisiche-, in ordine alla trattazione dei fabbricati di cui all’oggetto.
Difatti, le indicazioni fornite dallo scrivente Servizio con la nota succitata (immodificabilità della rendita catastale seppure espresse in linea di massima, facendo - quindi - salvo il principio dell’autonomia operativa e decisionale di ogni singolo ufficio, devono essere intese come valevoli per gli immobili già censiti in catasto [/size]e per i quali la particolare condizione di inagibilità o inabitabilità assume un carattere temporaneo. Si ribadisce che l’accertamento di tali condizioni esula dalle competenze degli uffici.
Viceversa, qualora lo stato di degrado degli immobili sia tale da compromettere permanentemente la loro utilizzazione, e quindi il reddito effettivo differisce dalla rendita catastale per oltre il 50% e per un periodo di almeno un triennio (cfr. articolo 35 del D.P.R. .22 dicembre1986, n° 917), è possibile la variazione in diminuzione della stessa rendita catastale[/size]. Qualora ne sussistano le reali condizioni, il contribuente interessato potrà - pertanto - produrre, secondo la procedura di rito, la relativa denuncia di Variazione (procedura pure citata nelle istruzioni al Modello Unico 98). A conclusione di tale operazione, se le effettive condizioni dell’immobile siano tali da renderlo totalmente inutilizzabile meno di radicali interventi edilizi, o opere di manutenzione straordinaria, si potrà avere anche l’azzeramento della rendita. Ovviamente negli atti dovrà essere sempre conservata l’unita immobiliare con i relativi identificativi.
Nel caso, invece, il contribuente richieda ai soli fini dell’identificazione catastale, l’accatastamento ex-novo di un immobile[/size] rientrante nella casistica citata in oggetto, il tecnico firmatario della pratica relativa userà la procedura “Docfa”, dichiarandolo come unità collabente con codice F/2. In tale fattispecie, si sottolinea che il D.M. 701/94 non prevede alcuna attestazione degli organi comunali sullo stato di conservazione dell’immobile stesso, in quanto tale condizione viene formalmente dichiarata e sottoscritta, sotto la loro responsabilità, dal tecnico compilatore e dal contribuente interessato.
qui bisogna allegare invece l'attestazione degli organi competenti.
saluti.

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