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Correzione grafica: quale data? |

Rondinone
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Devo effettuare la correzione di una planimetria presentata ed approvata. La causale è: "Corretta rappresentazione grafica". il quesito che mi pongo riguarda la data in cui è stata completata la variazione (ricado oltre i trenta giorni dalla presentazione): devo inserire la data riferita al momento in cui mi sono accorto della necessità della variazione oppure la data già dichiarata - con conseguene ravvedimento operoso-?
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MARCORUGO
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Se vogliamo farci del male!!!! Metti la data odierna tanto il catasto non ha alcuna possibilità di verificare quel dato, o per lo meno, almeno che non abbiano il dente avvelenato con te, non riesce a sapere la data della variazione.
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Rondinone
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"MARCORUGO" ha scritto: Se vogliamo farci del male!!!! Metti la data odierna tanto il catasto non ha alcuna possibilità di verificare quel dato, o per lo meno, almeno che non abbiano il dente avvelenato con te, non riesce a sapere la data della variazione. Ringrazio. Volevo un conforto è cosi stato. Ho eseguito alcuni controlli e la correzione grafica viene vessatoriamente euiparata ad una ritardata denuncia, con le consenguene sanzionatorie del caso (Lo sceriffo di Notthimgam era un dilettante a confronto!).
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totonno
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A patto che la rendita proposta dal docfa precedente rimanga invariata. Saluti.
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pitina
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"Rondinone" ha scritto: "MARCORUGO" ha scritto: Se vogliamo farci del male!!!! Metti la data odierna tanto il catasto non ha alcuna possibilità di verificare quel dato, o per lo meno, almeno che non abbiano il dente avvelenato con te, non riesce a sapere la data della variazione. Ringrazio. Volevo un conforto è cosi stato. Ho eseguito alcuni controlli e la correzione grafica viene vessatoriamente euiparata ad una ritardata denuncia, con le consenguene sanzionatorie del caso (Lo sceriffo di Notthimgam era un dilettante a confronto!). eppure a me risultava dall'art. 6 della circolare n.3/2006 una semplice correzione grafica non deve essere sanzionata.
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Rondinone
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Grazie pitina, il tuo aiuto ha condotto alla soluzione del quesito, ecco quanto recita l 'art. 6 della circolare 3/2006: 6. Dichiarazioni riguardanti particolari casi di aggiornamento catastale Si coglie l’occasione per rappresentare che nei casi in cui la dichiarazione delle unità immobiliari al catasto edilizio urbano risulti facoltativa – così come per le unità iscrivibili nelle categorie fittizie: F1, F2, F3, F4 e F5 - l’indicazione della data cui va riferito l’evento, da cui trae origine la dichiarazione di nuova costruzione o la variazione delle unità immobiliari, non rileva ai fini dell’applicazione della sanzione, in quanto fattispecie non sanzionabile. Parimenti, anche nei casi di ripresentazione di planimetria di unità immobiliare con la causale “esatta rappresentazione grafica”, che non sia dipendente da lavori successivamente intervenuti e che comunque non dia luogo ad una nuova determinazione di rendita per l’unità, l’eventuale tardivo adempimento non è comunque sanzionabile. La sanzione resta applicabile - nella prevista misura - nel caso in cui i soggetti non provvedano ad adempiere all’invito loro rivolto dall’Ufficio di ripresentare la planimetria, qualora erroneamente redatta, nel termine indicato (trenta giorni dal ricevimento dell’invito – cfr. art. 59 del D.P.R. n. 1142/49).
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anonimo_leccese
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Buon giorno, mi accodo qui in quanto pur essendoci molte discussioni sui cambi nell'ambito della stessa categoria (F) con la mia solita fortuna non ho trovato quelle attinente,..vi spiego: Nel 2008 un altro tecnico al mio cliente ha inoltrato docfa con la costituzione di piano terra finito e piano primo in F3,..anche se in realtà non erano neanche iniziati i lavori a piano primo al contrario del piano terra già finito, ma si pensava di iniziarli da li a poco - per questioni che non stò qui a spiegare, questo piano primo non viene e non verrà mai realizzato, lasciando il tutto come lastrico solare, inoltre è stata fatta richiesta al comune di annullamento di parte del progetto inerente la realizzazione di questo primo piano. naturalmente alla data di oggi a piano primo risulta ancora esserci questo F3 mai realizzato - Cosa mi consigliate ? fare semplice docfa in variazione sopprimendo l'attuale F3 e costituendo il nuovo F5 con altre, errata indicazione categoria catastale, o semplice docfa per cambio uso con data al 2008 ? Vi ringrazio per le illuminanti risposte che potrete darmi-
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totonno
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Io non vedo alcun errore perchè essendoci il solaio interpiano l'F3 di fatto era già cominciato. Semmai non è stato completato come previsto. ovviamente andrebbe letta la relazione sullo stato di fatto all'epoca del deposito del docfa che lo costituiva. In conseguenza di ciò io farei un cambio d'uso da F3 a F5 finalizzato ad aggiornare la reale situazione di fatto che si è venuta a creare in seguito alla non terminata esecuzione del piano soprastante. per quanto riguarda la data io inserirei quella corrispondente al giorno in cui sono terminati i lavori di esecuzione del lastrico solare (che scommetto rientra nei cinque anni...  ) e comunque farei riferimento alla data eventualmente indicata nella comunicazione al Comune. Saluti.
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anonimo_leccese
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AR85
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Mi accodo a questa conversazione perfettamente aderente al mio caso, 10 anni dopo la sua apertura: il 20/12/2017 deposito il fine lavori per una pratica per manutenzione straordinaria di un appartamento per diversa distribuzione degli spazi interni, la pratica prevedeva la demolizione di due spallette all'interno dei vani esistenti e lo spostamento di un divisorio del lato corto di un corridoio di 40 cm, quindi il numero di vani rimase il medesimo, e in accordo con il comune non ho aggiornato la scheda catastale inquanto non vi era modifica dei vani e di conseguenza della rendita. Recentemente per un 110, mi è stato chiesto di depositare l'aggiornamento catastale di quella pratica, per avere tutto "perfettamente allineato all'esistente". Il 22/06/2023 deposito docfa per "diversa distribuzione degli spazi interni" come da pratica del 2017, relazionando quanto segue: a seguito della cila con protocollo 4867 del 19/06/2017 vennero apportate minime modifiche planimetriche che non comportarono la variazione della consistenza, cosi' da non rendere obbligatorio l'aggiornamento catastale. oggi su richiesta si chiede il perfetto allineamento grafico e si procede all'aggiornamento planimetrico in conformita' alla citata pratica edilizia In data 29/08/2023 i clienti (comproprietari) si vedono recapitare 2 sanzioni da 1047,63 € (una a testa) ridotte a 2 sanzioni da 352,75 € (sempre una a testa). DOMANDA A - Non dovrebbero essere esonerati i clienti dal pagamento delle sanzioni? per due motivi: 1- vista la relazione, sanzione non dovuta 2 - prescrizione oltre i 5 anni dalla data di "eventuale obbligo di aggiornamento" (non il mio caso) DOMANDA B - La sanzione eventuale non dovrebbe essere 1047.63 ad unità immobiliare, poi ridotta a 352.75 €? scusate se avessero avuto 10 intestati avremmo ricevuto 10 sanzioni da 1047.63 nonostante fosse singolo l'adempimento?
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bioffa69
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"AR85" ha scritto: Mi accodo a questa conversazione perfettamente aderente al mio caso, 10 anni dopo la sua apertura: il 20/12/2017 deposito il fine lavori per una pratica per manutenzione straordinaria di un appartamento per diversa distribuzione degli spazi interni, la pratica prevedeva la demolizione di due spallette all'interno dei vani esistenti e lo spostamento di un divisorio del lato corto di un corridoio di 40 cm, quindi il numero di vani rimase il medesimo, e in accordo con il comune non ho aggiornato la scheda catastale inquanto non vi era modifica dei vani e di conseguenza della rendita. Recentemente per un 110, mi è stato chiesto di depositare l'aggiornamento catastale di quella pratica, per avere tutto "perfettamente allineato all'esistente". Il 22/06/2023 deposito docfa per "diversa distribuzione degli spazi interni" come da pratica del 2017, relazionando quanto segue: a seguito della cila con protocollo 4867 del 19/06/2017 vennero apportate minime modifiche planimetriche che non comportarono la variazione della consistenza, cosi' da non rendere obbligatorio l'aggiornamento catastale. oggi su richiesta si chiede il perfetto allineamento grafico e si procede all'aggiornamento planimetrico in conformita' alla citata pratica edilizia In data 29/08/2023 i clienti (comproprietari) si vedono recapitare 2 sanzioni da 1047,63 € (una a testa) ridotte a 2 sanzioni da 352,75 € (sempre una a testa). DOMANDA A - Non dovrebbero essere esonerati i clienti dal pagamento delle sanzioni? per due motivi: 1- vista la relazione, sanzione non dovuta 2 - prescrizione oltre i 5 anni dalla data di "eventuale obbligo di aggiornamento" (non il mio caso) DOMANDA B - La sanzione eventuale non dovrebbe essere 1047.63 ad unità immobiliare, poi ridotta a 352.75 €? scusate se avessero avuto 10 intestati avremmo ricevuto 10 sanzioni da 1047.63 nonostante fosse singolo l'adempimento? Diciamo che nonostante la "conformità catastale", ci sia, per cui non vi era l'obbligo di presentarla, sappiamo che qualsiasi perito esca, vuole che tutto sia perfetto, per cui , personalmente, le faccio tutte. Il D.L. del 18/12/1997, n.472, all'art.20, dice che l'atto di contestazionedi cui all'art.16........devono essere notificati, apena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Nel tuo caso, con la pratica presentata il 22/06/2023, hai dichiarato la fine lavori in data 20/12/2017, per cui sei in sanzione dopo 30 giorni, pertanto arrivi 19/01/2018, dal 20/01/2018 sei in saznione, fino al 31/12/ del 5 anno successivo, per cui, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, la sanzione si prescrive in data 01/01/2024, per cui è corretto quanto fatto dall'Ufficio. La relazione spiega il perchè tu tecnico hai ritenuto di non presentare la variazione ai tempi, ma avendo deciso di farla in seguito, segue le regole di tutte le dichiarazioni, vale la data di fine lavori dichiarata, e con quella sei in sanzione. Per quanto ne so, gli intestari rispondono in solido, per cui il primo che paga , estingue il debito per tutti, non devono pagarla tutti la sanzione, l'Agenzia la manda a tutti gli intestari, e poi solo uno deve pagare. Saluti
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AR85
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"bioffa69" ha scritto: "AR85" ha scritto: Mi accodo a questa conversazione perfettamente aderente al mio caso, 10 anni dopo la sua apertura: il 20/12/2017 deposito il fine lavori per una pratica per manutenzione straordinaria di un appartamento per diversa distribuzione degli spazi interni, la pratica prevedeva la demolizione di due spallette all'interno dei vani esistenti e lo spostamento di un divisorio del lato corto di un corridoio di 40 cm, quindi il numero di vani rimase il medesimo, e in accordo con il comune non ho aggiornato la scheda catastale inquanto non vi era modifica dei vani e di conseguenza della rendita. Recentemente per un 110, mi è stato chiesto di depositare l'aggiornamento catastale di quella pratica, per avere tutto "perfettamente allineato all'esistente". Il 22/06/2023 deposito docfa per "diversa distribuzione degli spazi interni" come da pratica del 2017, relazionando quanto segue: a seguito della cila con protocollo 4867 del 19/06/2017 vennero apportate minime modifiche planimetriche che non comportarono la variazione della consistenza, cosi' da non rendere obbligatorio l'aggiornamento catastale. oggi su richiesta si chiede il perfetto allineamento grafico e si procede all'aggiornamento planimetrico in conformita' alla citata pratica edilizia In data 29/08/2023 i clienti (comproprietari) si vedono recapitare 2 sanzioni da 1047,63 € (una a testa) ridotte a 2 sanzioni da 352,75 € (sempre una a testa). DOMANDA A - Non dovrebbero essere esonerati i clienti dal pagamento delle sanzioni? per due motivi: 1- vista la relazione, sanzione non dovuta 2 - prescrizione oltre i 5 anni dalla data di "eventuale obbligo di aggiornamento" (non il mio caso) DOMANDA B - La sanzione eventuale non dovrebbe essere 1047.63 ad unità immobiliare, poi ridotta a 352.75 €? scusate se avessero avuto 10 intestati avremmo ricevuto 10 sanzioni da 1047.63 nonostante fosse singolo l'adempimento? Diciamo che nonostante la "conformità catastale", ci sia, per cui non vi era l'obbligo di presentarla, sappiamo che qualsiasi perito esca, vuole che tutto sia perfetto, per cui , personalmente, le faccio tutte. Il D.L. del 18/12/1997, n.472, all'art.20, dice che l'atto di contestazionedi cui all'art.16........devono essere notificati, apena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Nel tuo caso, con la pratica presentata il 22/06/2023, hai dichiarato la fine lavori in data 20/12/2017, per cui sei in sanzione dopo 30 giorni, pertanto arrivi 19/01/2018, dal 20/01/2018 sei in saznione, fino al 31/12/ del 5 anno successivo, per cui, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, la sanzione si prescrive in data 01/01/2024, per cui è corretto quanto fatto dall'Ufficio. La relazione spiega il perchè tu tecnico hai ritenuto di non presentare la variazione ai tempi, ma avendo deciso di farla in seguito, segue le regole di tutte le dichiarazioni, vale la data di fine lavori dichiarata, e con quella sei in sanzione. Per quanto ne so, gli intestari rispondono in solido, per cui il primo che paga , estingue il debito per tutti, non devono pagarla tutti la sanzione, l'Agenzia la manda a tutti gli intestari, e poi solo uno deve pagare. Saluti Quindi sono un pirla io che ho provveduto all'aggiornamento nonostante non fosse obbligatorio, dovevo far valere le mie ragioni?
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bioffa69
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E' per questo, che io la pratica catastale la faccio sempre, anche se catastalmente non obbligatoria, perchè poi il perito che esce, la vuole, anche per i mutui, e fatta dopo c'è il rischio che le date portino alla sanzione, per cui faccio tutto e stò tranquillo,...più o meno Saluti
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AR85
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"bioffa69" ha scritto: E' per questo, che io la pratica catastale la faccio sempre, anche se catastalmente non obbligatoria, perchè poi il perito che esce, la vuole, anche per i mutui, e fatta dopo c'è il rischio che le date portino alla sanzione, per cui faccio tutto e stò tranquillo,...più o meno Saluti Tranquilli mai... io sono a cavallo di due provincie e gli uffici su alcune cose ragionano in maniera differente.... Tornando a noi, forse presentando un DOCFA per "corretta rappresentazione grafica" avrei driblato il problema alla radice?
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bioffa69
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No non sarebbe sato corretto, perchè non era un errore grafico, ma una variazione dovuta alla pratica edilizia. Magari passava, e non sarebbe nemmeno stata in saznione, perchè in base alla circolare 3/2006, non sono sanzionabili, però non sarebbe stata la causale corretta. Saluti
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