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Confine immobile non materializzato |

anonimo_leccese
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Buona sera,..mi spiego meglio,..ho un immobile che ricade su due particelle, però di ditte diverse,..ok, si potrebbe risolvere con unità fittizie collegate ecc..ecc.. Però per motivi che sarebbe alquanto noioso spiegarvi, è stato possibile fare il mappale di una sola di queste particelle,..l'altra non si sà se e quando potrà essere portato a fine. Per problemi di agibilità è possibile secondo la vs esperienza riportare una planimetria i cui limiti e confini non siano delimitati da murature, ma dal confine stesso della particella, tagliando in due, praticamente un vano ? E quindi posso riportarlo così in atti ? Specificando in relazione che trattasi di porzione di fabbricato ricadente su due particelle di ditte diverse. Allego disegno esplicativo. Buona calda serata o giornata Clicca sull'immagine per vederla intera
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SIMBA4
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Ciao Non vedo particolari problemi a presentare una planimetria come la tua. Cordiali saluti
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EFFEGI
f.g.
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Buongiorno Anonimo assolutamente no. Non puoi presentare al comune una planimetria come quella che hai rappresentato. Il fatto di certificare l'agibilità non è un scherzo, ci sono le responsabilità penali. Il catasto è una cosa, l'urbanistica un'altra cosa. Vai al comune, fatti una copia del progetto (se esiste  ). Alla scia per l'agibilità occorre produrre oltre al collaudo statico anche l'accatastamento dell'intero immobile pena la carenza formale e sostanziale della pratica e questo non può essere derogato da regolamenti locali, i quali possono essere ancora più restrittivi rispetto alle norme nazionali. Di parimenti vi è la possibilità della scia certificata per l'agibilità parziale della singola unità immobiliare, ma come dicevo prima, il tutto deve essere conforme alle risultanze del comune e a quelle del catasto. Saluti e buona giornata.
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totonno
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Sono d'accordo con EFFEGI. La risposta è no. Se devi proprio mandarla via la pratica le spiegazioni noiose le devi descrivere dettagliatamente, perchè così veramente non si spiega come è possibile essere partiti a fare il progetto di una unità immobiliare nel suo insieme e poi completarne una parte con i vani tagliati a mezzo. L'accatastamento non può essere esercitato per dare l'agibilità ad una unità immobliare che ha un vano mezzo agibile e mezzo no. Inoltre vanno tutelati i diritti di tutti i soggetti proprietari che forse adesso sono in lite e quindi occhio a come ti muovi. Saluti
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SIMBA4
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Anonimo Non ho ben capito quali sono il problemi di agibilità che hai relativamente al tuo quesito. Devi spiegare bene, perché la mia precedente risposta era riferita esclusivamente sotto l'aspetto catastale. Ma EFFEGI giustamente ti ha evidenziato anche l'aspetto urbanistico legato alla agibilità. Cordiali saluti
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anonimo_leccese
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Grazie a tutti per la risposta,..nonostante state sotto l'ombrellone,..ma con i telefonini si può fare  - Diciamo che io sono quell'ultimo tassello di una faccenda che va avanti da 20/25 anni,.. l'immobile è realizzato su due particelle di Enti Pubblici diversi,.. diciamo che tecnicamente un mappale occupa ben il 90% di una particella e chiaramente il restante 10 sull'altra, per cui alla fine quel che manca è proprio un'inezia - Trattandosi di struttura comunque già utilizzata da anni ma pur fregandosene in buona fede di collaudi accatastamenti ecc.. la patata bollente ora tocca a noi, con uno già s'è proceduti con mappale,.. pensando di fare poi la graffatura o uniti di fatto ecc..ecc.., ma a quel che sembra i tempi son lunghi per l'altro Ente.
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EALFIN
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La S.C.I.A. Agibilità in linea teorica potrebbe essere presentata solo per interventi realizzati dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 380/2001 anche se spesso questa circostanza non viene presa in considerazione dai soggetti interessati e dal Comune interessato. Infatti secondo interpretazioni autorevoli (rilevabili anche nella rete internet) le norme sull'Agibilità dettate dal D.P.R. 380/2001, come da ultime diposizioni che hanno previsto in luogo del Certificato la S.C.I.A. , hanno sostituito tutte le norme precedenti e quindi una S.C.I.A. Agibilità del 2018 è incompatibile con un edificio costruito nel 1970 senza che abbia subito interventi alcuni successivi ovvero recenti. L'unica possibilità o meglio scappatoia, ove possibile, è quella di presentare almeno una C.I.L.A. per interventi per i quali la medesima sia necessaria. In tal caso la norma prevede quanto segue: Art. 24 Agibilità 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. 2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. Pertanto se modifico anche solo il perimetro di una stanza, di un bagno, ecc. mediante il semplice spostamento di un tramezzo, quindi ad esempio se presento una C.I.L.A. al Comune, a mio avviso ho diritto a presentare una S.C.I.A. Agibilità. Qualcuno sostiene che con la S.C.I.A. Agibilità conseguente a semplici interventi eseguiti ci si prende anche delle responsabilità in merito a tutto quello che non è stato trattato con gli interventi eseguiti. Esempio: con un intervento di esempio di cui sopra l'isolamento termico rimane pur sempre scadente. A mio avviso sia la norma che la modulistica nazionale non sembrano vietare di richiedere un'Agibilità senza che l'unità interessata sia stata messa totalmente a norma rispettando tutti i parametri previsti (adeguamento sismico, adeguamento isolamento termico, ecc.). In sostanza la norma (art. 24, comma 2, lettera c del D.P.R. 380/2001) parla solo di interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. La modulistica prevede di poter dichiarare che non sono stati eseguiti determinati interventi per cui ad esempio, di conseguenza non si allega alla S.C.AGI. (perché non obbligatorio) l'A.P.E. ecc. Del resto mica possono obbligarmi, ad ogni piccola modifica che sia necessaria eseguire, di ritrutturare l'edificio intero e ad adeguarmi a tutte le norme in vigore come, ad esempio, necessario per lavori di totale ristruttutrazione?
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totonno
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"EALFIN" ha scritto:
Art. 24 Agibilità 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. 2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. Pertanto se modifico anche solo il perimetro di una stanza, di un bagno, ecc. mediante il semplice spostamento di un tramezzo, quindi ad esempio se presento una C.I.L.A. al Comune, a mio avviso ho diritto a presentare una S.C.I.A. Agibilità. Qualcuno sostiene che con la S.C.I.A. Agibilità conseguente a semplici interventi eseguiti ci si prende anche delle responsabilità in merito a tutto quello che non è stato trattato con gli interventi eseguiti. Esempio: con un intervento di esempio di cui sopra l'isolamento termico rimane pur sempre scadente. A mio avviso sia la norma che la modulistica nazionale non sembrano vietare di richiedere un'Agibilità senza che l'unità interessata sia stata messa totalmente a norma rispettando tutti i parametri previsti (adeguamento sismico, adeguamento isolamento termico, ecc.). In sostanza la norma (art. 24, comma 2, lettera c del D.P.R. 380/2001) parla solo di interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati. La modulistica prevede di poter dichiarare che non sono stati eseguiti determinati interventi per cui ad esempio, di conseguenza non si allega alla S.C.AGI. (perché non obbligatorio) l'A.P.E. ecc. Del resto mica possono obbligarmi, ad ogni piccola modifica che sia necessaria eseguire, di ritrutturare l'edificio intero e ad adeguarmi a tutte le norme in vigore come, ad esempio, necessario per lavori di totale ristruttutrazione? Scusa Ealfin. Ma io mi chiedo: Ti pare mai possibile spostare una parete e chiedere l'agibilità solo di quella parete se poi nell'UIU ho un impianto di scarico che fa pena, uno elettrico che prendo la scossa a guardarlo, le travi che vengono giù con una spallata, muffa da tutte le parti ? Ma anche se tu potessi, per norma, chi te lo fa fare? Difatti la norma dice bene e la riprendo: Art. 24 Agibilità 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. Se sposti una parete oppure fai opere di manutenzione straordinaria rientranti nella CILA, come possono tali lievi per definizione interventi, influire sulle condizioni di cui al comma 1 ? Saluti
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EALFIN
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Se eseguo degli interventi con una semplice C.I.L.A. , anche spostando una sola parete interna, posso tranquillamente richiedere una S.C.AGI. Infatti alla S.C.AGI è sempre obbligatorio allegare i certificati di conformità degli impianti alla normativa attuale. Se sposto una parete quasi sicuramente modifico l'impianto elettrico e quindi l'elettricista produce il certificato di conformità. Se la modifica non produce variazioni nell'impianto idrico, di scarico, riscaldamento, ecc. comunque, se non già in possesso e/o non conforme alle attuali norme, invito al cliente a chiamare un apposito professionista in materia per eseguire degli interventi di controllo e manutenzione tale da far redigere un nuovo e/o aggiornato certificato di conformità per detti impianti. Se detti impianti sono stati redatti e certificati in precedenza secondo le norme ancora attuali, alla richiesta di agibilità allego copia di detti certificati "datati". Diversamente è il discorso dell'allegazione dell'A.P.E. e del certificato inerente un adeguamento, miglioramento, ecc. sismico. Non possono pretendere di dover per forza meglio isolare l'unità immobiliare in questione (specie nei casi di condominio) e/o di rendere più sicura staticamente l'unità in questione (sempre specie nei casi di condominio) quando gli interventi sono limitati. Non possono nemmeno pretendere di negarmi l'Agibilità e/o il suo aggiornamento, nei casi di semplici interventi su unità esistenti, se non eseguo tutti gli interventi previsti, come obbligatori dalle norme attuali, per le nuove costruzioni e/o per le totali ristrutturazioni. Comunque spostare una parete non portante, risanare l'intonaco ora pieno di umidità, ecc. per me costituiscono interventi che possono incidere sulle condizioni di cui art. 24, comma 1, D.P.R. 380/2001 e quindi è possibile richiedere la S.C.AGI. Naturalmente almeno una pratica edilizia idonea va presentata ai fini dell'esecuzione degli interventi che possano influire sulle suddette condizioni.
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