L'art. 23, comma 7 del D.P.R. n° 380/2001, con riferimento alla S.C.I.A., recita testualmente:
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.
Un solo caso di ex D.I.A. (ora S.C.I.A.) ho avuto in passato per cui, per tutta una serie di motivi (si trattava dei lavori eseguiti su una chiesa), non ho potuto presentare la variazione catastale e relativo certificato di collaudo. In tal caso ho notificato al Comune che ero impossibilitato ad adempiere nella mia qualità di progettista. Il Comune scrive al Parroco per sollecitare collaudo e variazione catastale. La variazione non è mai stata eseguita da altri tecnici, il collaudo non saprei.
Per le C.I.L.A. la norma non prevede adempimenti per il progettista per cui il medesimo è responsabile solo se ha/aveva ricevuto incarico e non ha adempiuto nei termini.
Quindi nel tuo caso, se non vi sono stati accordi (scritti) con i possessori dell'immobile oggetto di C.I.L.A. , non hai nulla da temere tranne se il cliente ti possa accusare di non averlo avvertito che vi erano degli adempimenti da eseguire (solo variazione catastale) a fine lavori ed entro certi termini.
In poche parole la sanzione la deve pagare il cliente.