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Sono stato ultimamente ad una riunione tra professionisti e associazioni di categoria dei coltivatori diretti sull'argomento accatastamento dei fabbricati rurali. Nella discussione sono emersi due dubbi che dalla normativa non sono chiari
1) l'unità immobiliare censita in categoria D/10 nel momento in cui perde i requisiti deve essere censita in D/7 pur non avendo subito modifiche edilizie? Il D/10 può essere venduto ad un soggetto non imprenditore agricolo?
2) per quanto riguarda l'abitazione rurale la normativa parla di utilizzo e non di residenza. Per cui il coltivatore può avere la residenza ipotesi in un alloggio in un condominio e utilizzare due o tre mesi all'anno l'abitazione nella cascina ed avere comunque la ruralità su quest'ultima?
1. se l'unità immobiliari non ha subito trasformazioni edilizie resta sempre D10 e può anche essere posseduta da un non imprenditore agricolo;
2. occorre considerare non solo la normativa catastale ma anche la normativa tributaria sarebbe opportuna che tu ne parlassi con il cosserzcialista/o centro di assistenza fiscale del tuo cliente. Comunque ritengo che l'abitazione nella cascina si tratta di 2° casa e quindi soggetta all'I.C.I. per cui deve essere accatastata.
Allora come mai quando presento l'accatastamento di un D/10 all'Agenzia del Territorio di Asti mi richiedono la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del proprietario che il fabbricato ha i requisiti soggettivi e oggettivi di ruralità.
"bigeo" ha scritto: Allora come mai quando presento l'accatastamento di un D/10 all'Agenzia del Territorio di Asti mi richiedono la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del proprietario che il fabbricato ha i requisiti soggettivi e oggettivi di ruralità.
L'AdT non deve chiedere proprio nessuna dichiarazione sostitutiva! è il tecnico che certifica in relazione se l'immobile ha perso o mantiene i requisiti di ruralità! Poi sarà compito del commercilista o CAF attestare i requisiti di agricoltore a titolo principale del proprietario ai fini ici. (secondo me)
"bigeo" ha scritto: Allora come mai quando presento l'accatastamento di un D/10 all'Agenzia del Territorio di Asti mi richiedono la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del proprietario che il fabbricato ha i requisiti soggettivi e oggettivi di ruralità.
L'AdT non deve chiedere proprio nessuna dichiarazione sostitutiva! è il tecnico che certifica in relazione se l'immobile ha perso o mantiene i requisiti di ruralità! Poi sarà compito del commercilista o CAF attestare i requisiti di agricoltore a titolo principale del proprietario ai fini ici. (secondo me)
In realtà nella circolare 7 del 2007 è previsto un modello di autocertificazione per attestare la ruralità di un fabbricato strumentale che però giustamente riguarda solo i requisiti oggettivi dell'immobile e non quelli soggettivi del possessore come viceversa è previsto nel modello relativo alle unità abitative. Tale dichiarazione è comunque necessaria per l'AdT esclusivamente per l'irrogazione o meno di sanzioni per il ritardato accatastamento in quanto la stessa AdT non è tenuta a certificare (e peraltro non protrebbe farlo) alcun soddisfacimento dei requisiti di ruralità. Buon lavoro
Secondo voi a questo punto una stalla moderna (capannone di circa 500 mq) inutilizzato, con all'interno ancore le poste e i nastri trasportatori, posseduto da un soggetto non coltivatore diretto deve essere variato catastalmente o può essere venduto come D/10.
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