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Argomento: Altezza utile : si tiene conto delle controsoffittature ???
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Pietro58
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05 Marzo 2007
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Sinceramente non ho capito in quale "codice" Silvano ha trovato la definizione di soffitto.... Poi magari fossi Pietro85, visto che il numero sta per l'anno di nascita....
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Pietro58
Iscritto il:
05 Marzo 2007
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Silvano
Iscritto il:
21 Giugno 2005
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Padova
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58 o 85, sinceramente fa poca differenza, per quanto ne sappiamo potrei essere silvano57 io... Non vedo motivo di tale polemica. Comunque, visto che io ho tratto la mia definizione da un semplice dizionario della lingua italiana, per curiosità e correttezza ho osservato anche il bel e sicuramente utile utile glossario. [code:1]Distanza tra il pavimento e l'intradosso delle strutture orizzontali emergenti dal soffitto.[/code:1] Dice emergenti e strutture orizzontali, quindi comunque esterne e non strutture portanti, dice solo strutture orizzontali. Tengo a puntualizzare su questo argomento in quanto è stato chiaramente definito ai tempi dei convegni su docfa3. L'altezza media va considerata sotto di eventuale controsoffittaure, sottotrave dove ci sono travi, e comunque in linea a quanto denunciato in eventuali pratiche edilizie (per ovvi motivi legati all'abitabilità visto che le planimetrie catastali sono allegato necessario per la richiesta). La demolizione delle controssoffittature, anche in comune, va richiesta con pratica edilizia e non sempre è permessa in quanto comunque va a variare la cubatura dell'edificio la dove il mc è considerato netto: in questo caso va presentata una variazione docfa.
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Silencio
Iscritto il:
12 Aprile 2005
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Stamattina ho consegnato il docfa riportando l'altezza senza tener conto delle controsoffittature . Prima di consegnare ho chiesto a vari tecnici e mi e' stato risposto che non dovevo considerare le controsoffittature . Da parte mia mi sono adeguato , anche se non avevo sciolto tutti i dubbi... Leggendo i post che sono arrivati, permangono le incertezze...Ad esempio , sul fatto che le controsoffittature sono oggetto di pratica edilizia dia,non so quanti la presentano e comunque ai fini della cubatura,per quanto ne sappia,nei permessi di costruire,dia e via discorrendo,si e' sempre considerata l'altezza utile a livello strutturale... Comunque se qualcuno ha ulteriori elementi,sono ancora interessato ,in quanto non sono ancora convinto... Aggiungo,che secondo me, se proprio si deve indicare la controsoffittatura,ci sarebbe bisogno di indicare le due differenti altezze,in modo da non creare problemi nell'incrocio di dati fra comune e catasto... Francesco .
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Silencio
Iscritto il:
12 Aprile 2005
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Aggiungo che la definizione in vigore nel settore immobiliare,credo che sia valido x il settore specifico e non x l'accatastamento , ovvero vale ai fini della stima di un immobile... Discorso diverso e' x l'accatastamento,che serve anche x individuare nei passaggi notarili , i limiti di proprieta' di un immobile . Se indico l'altezza della controsoffitta ,si puo' generare che oltre allo spessore del muro,ci sia un'altra proprieta'... Che ne pensate ??? Francesco .
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arcmarc
Iscritto il:
19 Ottobre 2012 alle ore 15:18
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Napoli
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"Silencio" ha scritto: Aggiungo che la definizione in vigore nel settore immobiliare,credo che sia valido x il settore specifico e non x l'accatastamento , ovvero vale ai fini della stima di un immobile... Discorso diverso e' x l'accatastamento,che serve anche x individuare nei passaggi notarili , i limiti di proprieta' di un immobile . Se indico l'altezza della controsoffitta ,si puo' generare che oltre allo spessore del muro,ci sia un'altra proprieta'... Che ne pensate ??? Francesco . Credo che sia un'osservazione giusta, e comunque non credo per niente che le controsoffittature siano oggetto di pratica edilizia, altrimenti la semplificazione edilizia la mandiamo a farsi benedire! (Senza contare le mille sentenze che sono pura follia!) Per quanto riguarda l'altezza credo sia da mettere quella che non consideri la controsoffittatura, sennò stiamo sempre a fare docfa x ogni variazione di altezza, invece il solaio é solido ed inamovibile.
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samsung
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29 Ottobre 2005
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2844
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L'altezza da riportare è quella utile, è un dato già acquisito. Non può essere diversamente. Quello spazio viene acquistato comunque anche se non è rappresentato in planimetria. Il Catasto sta mettendosi su di una china pericolosa nel tentativo di avvicinarsi alla piena probatorietà. Tanto è vero che temo molto il modo in cui si introdurranno le superfici catastali come valore di consistenza e la nefasta sinergia che ne potrà derivare con la 122/2010. Spero che il motivo del ritardo di questo passaggio sia dovuto alla considerazione di questi enormi problemi. Finora prevale l'aspetto fiscale, e la rappresentazione dell'immobile è funzionale a questo. Una planimetria catastale rappresenta l'immobile, e fermo restando l'opportunità di descriverlo al meglio possibile, non ha le stesse rigidità del Frazionamento. Per esempio se scopro che un muro perimetrale nella realtà è aperto verso l'esterno di una ventina di cm rispetto a quanto disegnato, (ma anche per errori più clamorosi) non è che devo considerare quel triangolino di altra proprietà. Perchè se così fosse: ci attende l'inferno. Comunque sono domande che ci si può fare, io tendo spesso a mettere in dubbio ciò che ho acquisito proprio perchè talvolta vedo negli altri interpretazioni mutevoli che fino a vent'anni fa sarebbero state inimmaginabili.
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Veneto - Adria città Etrusca
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Salve Concordo con samsung, l'altezza è quella utile (utilizzabile, quella che io posso usufruire). Saluti cordiali
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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19 Maggio 2006
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Firenze
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Concordo con gli amici Sam e Simba. Dal punto di vista fiscale la planimetria va redatta in base alla altezza del vano direttamente misurata dal pavimento e fino all'imposta inferiore del controsoffitto. Dalla misura dell'altezza misurata è escluso quindi lo spessore dello spazio vuoto soprastante. Saluti
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geoalfa
(GURU)
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02 Dicembre 2005
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Riporto quanto trovato in relazione al calcolo della consistenza per il Gruppo "B" ISTRUZIONE II - § 14. COMPUTO DELLA CONSISTENZA PER LE CATEGORIE DEL GRUPPO B. La consistenza catastale delle unità immobiliari da accertarsi nelle categorie del gruppo B del quadro generale si misura assumendo come elemento unitario il metro cubo e si computa: 1) determinando la consistenza effettiva in metri cubi calcolati applicando le norme che seguono: a) se trattasi dì unità immobiliari occupanti interi edifici o porzioni di edifici per tutta la loro altezza, il volume si calcola vuoto per pieno moltiplicando la superficie coperta per l'altezza totale delle corrispondenti singole porzioni della costruzione. Dal computo della superficie da prendere a base si deve escludere l'area occupata da cortili, da chiostrine scoperte, o coperte da semplice vetrata, da tettoie aperte e simili. Nel computo delle altezze si devono comprendere anche le porzioni di fabbricato poste al disotto del livello del suolo che siano occupate da locali principali o accessori. Si devono invece escludere le masse strutturali di fondazioni nonché i vespai, i cunicoli, le intercapedini, i pozzi di fondazione e simili, le cisterne, i pozzi neri, í ricoveri antiaerei, ecc. L'altezza si deve misurare dal piano di calpestio dei vani situati più in basso fino al piano della terrazza se l'edificio è coperto a terrazza, o fino alla linea reale di gronda se l'edificio è coperto a tetto inclinato, ma ha il sottotetto non utilizzabile; oppure fino all'altezza media della soffitta, o del locale sottotetto, se il sottotetto è utilizzabile; b) se trattasi di unità immobiliari che non occupano da cielo a terra per tutta l'altezza l'edificio o la porzione di edificio di cui fanno parte, il volume si calcola moltiplicando la superficie interna di ciascun vano (principale od accessorio) per la rispettiva altezza tra pavimento e soffitto. Per i vani coperti a volta od a soffitto inclinato e per i vani a pavimenta inclinato, si assumerà la altezza media, così da ottenere, con il prodotto della superficie utile per l'altezza, la cubatura interna del vano. 2) apportando ad essa un'aggiunta o detrazione, nei limiti del 10°/° quando sì verificano le circostanze di cui al punto 2) del paragrafo 13; 3) arrotondando il risultato del conteggio così eseguito al metro cubo. Ciao, buon lavoro.
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