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Argomento: Altezza Interpiano errata - Quale causale adottare ?

Autore Risposta

Pippocad

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26 Febbraio 2011

Messaggi:
1196

Località
Südtirol

 0 -  1 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 17:54

"Manero" ha scritto:
Scusate, si può rimanere all'interno dell'argomento richiesto ?

Cosa c'entra il fatto che ci sono i periti cavillosi che legiferano e che il catastocentrismo ha fatto danni sui confini con la causale "esatta rappresentazione grafica" ?



Restando in argomento ho già risposto al secondo post. La planimetria è conforme. Circolare 2 2010.

Sei tu che poi hai divagato, come sempre, attribuendo una connotazione urbanistica ed edilizia alla planimetria catastale.

Punto.

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Pippocad

Iscritto il:
26 Febbraio 2011

Messaggi:
1196

Località
Südtirol

 0 -  1 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 17:57

"LLAvisual" ha scritto:
Ti ringrazio della risposta; personalmente e anche per far stare tranquilli i clienti ritengo che sia sempre necessaria una sovrapposizione tra quanto dichiarato in fase urbanistica e quanto in catasto. Sebbene sia un errore grafico di piccola entità, mi sembra giusto evitare eventuali pregiudizievoli in caso di vendita.



Secondo me ragionando così sarai costretto a variare inutilmente il 60% delle planimetrie che incontrerai nel tua vita professionale.

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Manero

Iscritto il:
11 Agosto 2022 alle ore 12:24

Messaggi:
823

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 18:47

Per terminare il mio supporto sull'argomento, ritengo utile, qualora ce ne fosse bisogno nello specifico caso dibattuto, accennare al fatto che in caso di "esatta rappresentazione grafica" non c'è obbligo di scorporare l'abitazione dalla cantina quando queste costituiscono agli atti una unica UIU, come indicato nella nota dell'AdE n.321457 del 06/10/2020 di cui si riporta lo stralcio che tratta nello specifico:

"Con riferimento alle verifiche di conformità degli atti di aggiornamento presentati per la registrazione, atteso che l’estensione alle dichiarazioni di variazione delle indicazioni di prassi in argomento - disposta con la sopra richiamata nota prot. n. 223119 del 2020 - “non instaura alcun obbligo alla “divisione” dell’originaria unica unità immobiliare, quando questa contiene già al suo interno tali beni, in assenza di eventi che ne richiedono la variazione in Catasto”, si precisa che detti eventi sono da riferirsi essenzialmente alla mutazione dello stato dei beni di cui all’art. 20 del R.D.L. n. 652 del 1939. Sono, pertanto, da considerarsi escluse le dichiarazioni di variazione per presentazione di planimetria mancante, modifica identificativo e richiesta ruralità, nonché quelle finalizzate alla migliore identificazione o esatta rappresentazione dei dati delle unità immobiliari già iscritte in catasto che - per prassi degli Uffici - sono dichiarate utilizzando la causale “Altre” della procedura Docfa (quali - a titolo esemplificativo - l’esatta rappresentazione grafica, il recupero situazione pregressa, la migliore identificazione planimetrica)."

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