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Autore AGG.CLASSAMENTO ART.1,COMMA336 LEGGE 311/2004

palina2

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09 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2007 alle ore 18:27

CARI COLLEGHI SONO A SOTTOPORVI UN QUESITO :
NEL CASO DI VARIAZIONE DELLA CATEGORIA CATASTALE DA A/6 AD A/3 SENZA CHE IL COMMITTENTE ABBIA EFFETTUATO MODIFICHE ALL'IMMOBILE COME MI DEVO COMPORTARE?
NEL DOCFA ABILITO LA CASELLA " VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 336 LEGGE 311/2004" MA LA PLANIMETRIA VA RIFATTA O NO?PREMETTO CHE IL COMUNE AL MIO CLIENTE HA GIA' INVIATO LA LETTERA CON LA QUALE IMPONE L'AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO ( ENTRO 90 GG. DALLA NOTIFICA)

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Autore Risposta

anonimo_padovano

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 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2007 alle ore 18:43

Non capisco.
Se il comune ha inviato la notifica (o avviso bonario) è perchè ha trovato difformità tra la planimetria catastale e quanto risulta in comune (DIA e quant'altro..).
Invece se l'intestatario non ha variato nulla perchè mai dovrebbe presentare la variazione?

Osservo che da nessuna parte è scritto che sono sparite le categorie A/6, A/5, A/4.
Se certe uiu sono state classate in questo modo e se nessuna variazione sostanziale è intervenuta si può sapere perchè devo eseguira la denuncia catastale?

Preciso che l'ufficio che frequento si comporta come ho appena riportato e, ad oggi, ha sempre l'ultima parola sui classamenti a prescindere delle notifiche del comune......
Poi, quando il catasto passerà ai comuni ......

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pic

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2007 alle ore 21:19

SIGNOR PALINA BUONASERA
PER QUEL CHE RIGUARDA IL SUO CASO LA PLANIMETRIA DEV'ESSERE RIFATTA, LE CATEGORIE A/5 E A/6 SONO STATE SOPPRESSE CON LA CIRCOLARE N 5 DEL 14/03/1992 LEI DOVRA ASSEGNARE UNA CATEGORIA PIU' BASSA POSSIBILE E QUINDI A/4 COMUNQUE SE LA LEGGERA' TUTTO LE SARA' PIU' CHIARO
SPERO DI ESSERLE STATO UTILE
LA SALUTO CON CORDIALITA'
PIC

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anonimo_padovano

(GURU)

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14 Giugno 2005

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 0 -  0 - Inviato: 12 Aprile 2007 alle ore 22:19

Ribadisco e confermo (a bassa voce) che nessuna circolare ha eliminato le categorie in discorso.

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geoalfa

(GURU)

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02 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 09:20

se può esservi utile invio questo scritto della associazione geometri di genova, che riporto integralmente così come l'ho ricevuta.
magari potrà servire per ampliare la discussione o aprirne un'altra oppure accrescere la banca dati :

CATASTO EDILIZIO URBANO – VARIAZIONI DI CATEGORIA E DI CLASSE

Questa Associazione ha predisposto il presente studio orientativo, di massima, non esaustivo e non vincolante per il professionista alla cui professionalità e competenza in materia spetta ogni e qual si voglia decisione, Lo studio è finalizzato a fornire un orientamento in materia di Variazioni di Categoria e di Classe per gli immobili già censiti al C.E.U. ai fini della Legge 30 dicembre 2004, n 311 (G.U. n. 40 del 18.02.2005), recepita dal Comune di Genova con delibera n. 40 del 24 maggio 2005 in funzione della Legge Finanziaria dell’anno 2005, n. 311/04.

Preliminarmente, qui di seguito, si riportano le CARATTERISTICHE DIFFERENZIALI E GLI ELEMENTI BASILARI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CATEGORIE ALLE UNITA’ IMMOBILIATI URBANE (utilizzate dal Catasto e dai Servizi Tecnici Erariali), la NORMATIVA DI RIFERIMENTO (catastale), i punti essenziali della LEGGE FINANZIARIA e dell’INTESA DELLA CONFERENZA STATO/CITTA’ ED AUTONOMIE LOCALI.

CARATTERISTICHE DIFFERENZIALI E GLI ELEMENTI BASILARI PER L’ATTRIBUZIONE DELLE CATEGORIE ALLE UNITA’ IMMOBILIATI URBANE
La formazione di ciascuna categoria, ossia la qualificazione in genere delle unità immobiliari urbane, viene determinata dalla constatazione dell’esistenza nel Comune o nelle varie zone censuarie in cui può essere suddiviso il Comune stesso, di unità immobiliari aventi analoghe destinazioni e caratteristiche intrinseche.

La categoria cioè deriva dall’individuazione delle più salienti qualità Intrinseche rilevate dalle caratteristiche strutturali, costruttive e di uso dell’unità e ancora del fabbricato in se stesso da esse costituito (particella edilizia).

Caratteristiche Intrinseche, per la determinazione della categoria

1. Grado di finimento e stato di conservazione e manutenzione.
2. Caratteristiche estetiche ed igieniche.
3. Esposizione prevalente.
4. Dimensioni dei vani in rapporto a quelli ritenuti normali.
5. Importanza e sviluppo dei servizi interni.
6. Esistenza di servizi comuni.

Caratteristiche Estrinseche, per la determinazione della classe

1. Genere della località.
2. Ubicazione.
3. Collegamento con i servizi pubblici di trasporto.
4. Esposizione prevalente.
5. Epoca della costruzione.
6. Qualità delle strutture.
7. Stato di conservazione e manutenzione.
8. Grado di finimento.
9. Ampiezza media dei vani.
10. Richiesta sul mercato dei fitti.
11. Impianti.
12. Consistenza catastale.

Questi dodici punti si riferiscono alle categorie del gruppo A.

1. Situazione stradale.
2. Ubicazione.
3. Sviluppo su strada.
4. Ampiezza.
5. Epoca di costruzione.
6. Qualità delle strutture.
7. Stato di conservazione e manutenzione.
8. Richiesta sul mercato dei fitti.

Questi otto punti si riferiscono alle categorie del gruppo C e precisamente C/1, C/2, C/3 e C/6.

Mentre è pressoché uniforme in tutto il Territorio Nazionale la suddivisione in cinque gruppi (A, B, C, D, E) articolati in numerose categorie (A/1, A/2, A/3, …) sono assai incerti i criteri in forza dei quali un immobile rientri nelle diverse categorie: ad es. una u.i.u. classificata come A/2 piuttosto come A/3.
Nella Circolare 134 del 1941, il Ministero avvertiva, in riferimento alle prime otto classi della categoria A, che “trattandosi di qualificazione relativa e variabile da luogo a luogo, deve corrispondere al significato che ha “localmente” (v. anche la Circolare Ministeriale 14/03/1992 n. 5).

Secondo la giurisprudenza, il classamento catastale deve avvenire in base alle caratteristiche strutturali dell’immobile e non in base alla sua occasionale destinazione; pertanto unità immobiliari ad uso abitativo non possono essere ritenute parte di un opificio industriale.

Il classamento catastale è sancito dall’art. 9 del D.P.R. 01/12/1949, n 1142 (G.U. n. 53 del 04/03/1950) e dalla Circolare n. 134 del 06/07/1941, integrata con l’istruzione II del 24/05/1942. Rivestono particolare importanza anche gli articoli 6 (categorie), 7 (classi), 13 (revisione dei quadri di categorie e classi), 40 (unità immobiliare urbana) del richiamato D.P.R. 1142.

Riguardo all’Istruzione II è il caso di porre l’attenzione sull’argomento denominato “Classamento” ove, al paragrafo 22, cita testualmente:

“Assegnazione della Categoria”
Per la destinazione e per altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle caratteristiche costruttive ed all’uso appropriato dell’unità immobiliare.
Pertanto, nell’assegnazione della categoria, non si terrà conto delle destinazioni anormali o occasionali, di prevedibile breve durata e non conformi a quelle che, sul luogo, hanno normalmente analoghe unità immobiliari.

Si pone attenzione anche al paragrafo 23 della stessa Istruzione II in merito alla “Classe”, che cita testualmente:

Assegnazione della Classe”

Per l’assegnazione alla classe si avrà riguardo:

a) Come elemento diretto: principalmente a tutte le condizioni estrinseche dell’unità immobiliare e, secondariamente, alle condizioni intrinseche non considerate nella determinazione della categoria; le une e le altre in quanto influenzino il reddito;
b) Come elemento – di controllo limitatamente alle categorie per le quali nella località è in uso il sistema dell’affitto al reddito fondiario lordo unitario.

CARATTERISTICHE PER LE CATEGORIE PIU’ SIGNIFICATIVE

Categoria A/4

Caratteristiche delle particelle edilizie: (da considerarsi in linea secondaria)

1. Fabbricati a due o più piani con prospetti semplici.
2. Piani di altezza normalmente da 2,70 a 3,00 metri.
3. Finestre piuttosto piccole.
4. Scale scomode ad una o due rampe con gradini in pietra.
Caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari: (da prendersi in come base per la determinazione della categoria

1. Vani scarsamente disimpegnati, soffittati in modo semplice, pareti tinteggiate a calce, pavimenti in comuni piastrelle di cemento.
2. Serramenti ordinari.
3. Accessori al servizio diretto piuttosto scarsi (disimpegni, corridoi, ripostigli, dispense, ecc.).
4. Gabinetto senza pretese igieniche e piuttosto piccolo sovente ricavato nelle cucine o su ballatoi.
5. Impianti a vista di luce, acqua e gas.
6. Consistenza da ritenersi normale per la categoria vani 4,00 – 5,00.

Categoria A/5

Caratteristiche delle particelle edilizie: (da considerarsi in linea secondaria)

1. Fabbricati di solito a 1, 2 o 3 piani al massimo.
2. Prospetti grezzi e rustici.
3. Altezza normalmente dei piani da 2,30 a 2,70 metri.
4. Scale strette e scomode, di solito ad una sola rampa con gradini di pietra ed alzate elevate.
5. Finestre strette e basse.

Caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari: (da prendersi come base per la determinazione della categoria)

1. Vani piccoli, non disimpegnati, bassi d’aria (2,20 . 2,60 metri).
2. Solai in legno soffittati o soffittati sommariamente.
3. Pavimenti in mattoni o battuto di cemento.
4. Serramenti ordinari in legno.
5. Mancanza pressoché completa di accessori al servizio diretto (corridoi, ripostigli, dispense, ecc.).
6. Gabinetto rustico molte volte in uso comune e quasi sempre piccolissimo e ricavato nelle cucine o nello spessore dei muri o in corpo a parte.
7. Impianti a vista di luce, acqua e gas.
8. Consistenza da ritenersi normale per la categoria vani 3,00 – 4,00.
Sono da considerarsi in detta categoria anche le unità di altezza superiore ai metri 2,60 ma che hanno finiture di infimo ordine e di grado inferiore a quelle elencate.

UNITA’ TIPO
(Si riportano alcune unità tipo presenti nel Comune di Genova nella Zona Censuaria 1^ e 1^A)

A/4 classe 1
Via Camaldoli civico 11 vani 4,50 altezza metri 3,10
Via Fontanile civico 4 vani 4,50 altezza metri 3,20

A/4 classe 2
Salita Granarolo civico 94 vani 3,50
Via Casini civico 18 vani 4,50

A/4 classe 3
Via Bologna civico 26 vani 6,50
Salita Vecchia del Monte civico 5A vani 4,50

A/4 classe 4
Via Pisa civico 3 vani 6,00 altezza metri 3,10
Via Donghi civico 31 vani 6,00
A/4 classe 5
Via Prè civico 3 vani 8,00
Vico Chiuso Cappa civico 7 vani 4,50

A/4 classe 6
Via Finocchiaro Aprile civico 16 vani 4,50 altezza metri 3,15

A/4 classe 7
Via Cairoli civico 14 vani 6,00

______________________

A/5 classe 1
Via Finocchiara civico 27 vani 4,00

A/5 classe 2
Via Fontana Rossa civico 9 vani 3,50

A/5 classe 3
Via Domenico Chiodo civico 13 vani 13,00 altezza metri 3,50

A/5 classe 4
Salita degli Angeli civico 12 vani 5,50 altezza metri 2,40

A/5 classe 5
Via San Fruttuoso civico 16 vani 4,50 altezza metri 2,50

A/5 classe 6
Via Prè civico 74 vani 3,50

A/5 classe 7
Via Prè civico 68 vani 4,50

A/5 classe 8
Vico degli Angeli civico 1 vani 3,50

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 R.D.L. n. 652 del 13/04/1939 – art. 3.
 Legge n. 1249 del 11/08/1939.
 Circolare del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali n. 40 del 20/04/1939.
 Circolare del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali n. 127 del 18/07/1939.
 Circolare del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali n. 134 del 06/7/1941, integrata con l’Istruzione II del 24/05/1942.
 D. Lgs. n. 514 del 08/04/1948.
 D.P.R. n 1142 del 01/12/1949 – art. 9.
 Circolare del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali n. 5 del 14/03/1992.
 D.P.R. n 138 del 23/03/1998.

LEGGE FINANZIARIA 2005
(L. n 311 del 30/12/2004 – art. 1, commi dal n. 334 al n. 340)
- sunto significativo -
Comma 335: Revisione del classamento su aree urbane limitate (microzone) e caratterizzate da elevati livelli di sperequazione rispetto alla media generale del territorio comunale.
Comma 336: Revisione del classamento di singole unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con il classamento catastali per intervenute variazioni edilizie.
Comma 340: Rideterminazione della superficie delle unità immobiliari di proprietà privata per le quali le superfici dichiarate ai fini del calcolo della tassa comunale di smaltimento rifiuti, risultino inferiori all’80% della superficie catastale.

“DETERMINAZIONE” 16/02/2005 (G.U. n. 40 del 18/02/2005)
(Intesa Conferenza Stato/Città ed Autonomie Locali – seduta del 04/02/2005 – rep. n 69)
- si richiamano in quanto riguardano -

Articolo 2: Individuazione delle unità immobiliari oggetto di rideterminazione della rendita; si rammenta il comma 2 della determinazione dove si evincono i requisiti delle unità immobiliari non soggette di trattazione e precisamente per il punto a), b) e c).
Articolo 4: Adempimenti a carico dei titolari reali sulle unità immobiliari.
Articolo 5: Adempimenti a carico dell’Agenzia del Territorio in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati.

Ciò premesso, gli interventi edilizi cui far riferimento per l’eventuale necessità di procedere alla presentazione della Denuncia di Variazione possono essere così indicati:

 interventi edilizi che abbiano comportato un incremento di valore nell’ordine del 15% del valore di mercato e della redditività della u.i.u. a seguito di (cfr. D.P.R. 6.6.2001, n 380 – Testo Unico in Materia Edilizia – art. 3):

 manutenzione straordinaria così come definiti alla lettera b), in particolare quando detti interventi abbiano comportato una variazione della consistenza ovvero delle caratteristiche distributive interne ed impiantistiche rispetto all’origine;
 restauro e risanamento conservativo così come definiti alla lettera c) qualora abbiano interessato l’intero edificio;
 ristrutturazione edilizia così come definiti alla lettera d);

 interventi edilizi che abbiano comportato, in modo permanente, il cambio di destinazione d’uso;
 l’avvenuto rilascio di licenze ad uso commerciale che comportino modifiche permanenti della destinazione d’uso (categoria catastale non coerente con la destinazione autorizzata);
 l’avvenuto passaggio dalla categoria esente a quella soggetta ad imposizione (abitazioni funzionali all’esercizio dell’attività agricola prive dei requisiti indicati nel D.P.R. 23 marzo 1998, n 139).

Per contro possono non sono soggette a Denuncia di Variazione le u.i. già censite ed oggetto di interventi edilizi che non hanno comportato:

 modifica della destinazione d’uso;
 incremento del valore e del reddito ordinario in misura significativa, a seguito di interventi di:

 manutenzione ordinaria così come definiti alla lettera a);
 manutenzione straordinaria così come definiti alla lettera b) sempre che non abbiano comportato una variazione della consistenza, delle caratteristiche distributive interne ed impiantistiche originarie;
 restauro e risanamento conservativo così come definiti alla lettera c) qualora non abbiano interessato l’intero fabbricato;
 adeguamento di impianti tecnologici alle norme tecniche e di sicurezza, riparazioni e rinnovo di impianti esistenti, opere di consolidamento e conservazione delle strutture.


In funzione di quanto sopra, con riferimento all’argomento d’attualità individuabile nell’”avviso bonario” inviato dal Comune di Genova ai contribuenti (Delibera n. 40 del 24.05.05), a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, comunque non vincolante, si suggerisce:

 In caso di intervenute variazioni planimetriche dell’u.i.u. (modifica degli spazi interni, realizzazione di servizi, ecc.) la necessità di presentare Denuncia di Variazione in quanto l’opera è tale da comportare la modifica della Categoria e/o della Classe (da inferiore a superiore);
 In caso di avvenuta installazione di ascensore, la necessità di presentare Denuncia di Variazione in quanto l’opera è tale da comportare la modifica della Categoria (dalla inferiore alla superiore). Nel caso di specie è necessaria una attenta valutazione dell’incidenza dell’opera sugli immobili in funzione della loro ubicazione rispetto al piano terreno (di massima è ipotizzabile che l’ascensore non abbia certamente influenza riguardo alle u.i.u. al piano terreno e non ne abbia in maniera significativa anche per il secondo, certamente influisce dal terzo piano in su). Per le u.i.u. a partire dal terzo piano, anche se non aventi diritto al servizio in quanto non hanno contribuito alla spesa, vale il principio della “potenzialità” vista la possibilità di loro allaccio (utilizzo) futuro, per cui di ciò va tenuto conto ed occorre comunque provvedere all’aggiornamento;
 In caso di avvenuta installazione dell’impianto di riscaldamento o di condizionamento, la necessità di presentare Denuncia di Variazione in quanto l’opera è tale da comportare la modifica della sola Classe (da inferiore a superiore); a questo proposito si vuole precisare che per impianto si intende certamente quello centralizzato, mentre per quanto concerne l’autonomo occorre valutare caso per caso tenendo presente che riteniamo si possa parlare di impianto quando esistono tubazioni, caldaia ed elementi radianti
 In caso di intervenuta acquisizione da parte del condominio di aree adibite a parcheggio non occorre presentare alcuna Denuncia di Variazione in quanto l‘aumento della consistenza condominiale non comporta modifiche della Categoria e della Classe delle singole u.i.u.;
 In caso di intervenute migliorie delle finiture (pavimenti, rivestimenti, ecc.) non occorre presentare alcuna Denuncia di Variazione in quanto questi elementi non sono influenti per la modifica della Classe della u.i.u..
 In caso del sommarsi di diversi interventi di miglioria occorre verificare la specifica casistica con decisione caso per caso.

In ultimo si conferma come l’attuale normativa (salvo possibili future modifiche legislative) onde ottemperare a quanto richiesto dal Comune, non consente di presentare Denunce di Variazione (DOCFA) senza l’allegata planimetria, anche se l’u.i. risulta invariata dal punto di vista planimetrico. Si fa inoltre presente come la attuale normativa non consenta di inoltrare un’eventuale istanza nella quale il contribuente (o per lui il tecnico) dichiari che l’u.i.u. non ha subito modifiche planimetriche ma solamente una variazione della Categoria e/o della Classe per le intervenute migliorie incidenti sul valore e sul reddito, così lasciando all’Agenzia del Territorio determinare la nuova rendita.
Genova, 07 novembre 2005
Il Consiglio Direttivo della Associazione Geometri

cordialità

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palina2

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 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 09:34

grazie geoalfa sei miticooooo!!!!

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 10:26

no! per carità, sono uno dei tanti che fa quello che può, con i suoi limiti, per aumentare la già buona efficienza di questo sito.
qui di seguito vi trascrivo la circolare che ho appena reperito.
cordialità

Servizio di documentazione tributaria Ministero delle Finanze
CATASTO E SERVIZI TECNICI ERARIALI
Circolare del 14/03/1992 n. 5
Oggetto: Revisione generale della qualificazione della classificazione e
del classamento del N.C.E.U.
Sintesi:
Integrazione e modifiche al quadro generale delle categorie.
(Soppresse: A/5. A/6. B/8 ) (Istituite: D/10. D/11. D/12).
Testo: Concluse le operazioni di revisione degli estimi urbani con la pubblicazione sulla G.U. delle nuove tariffe, occorre completare la fase operativa della revisione della qualificazione, classificazione e classamento, gia' avviata conformemente alle disposizioni impartite con la circolare n.4 del 3 maggio 1991.
Con detta circolare sono state anticipate le varie operazioni nelle quali si
articola la revisione stessa.
E' comunque opportuno premettere che nel corso dei lavori, in relazione alle informazioni che periodicamente verranno chieste agli uffici nonche' in
relazione alle scadenze piu' avanti indicate, questa Direzione si riserva di
emanare ulteriori istruzioni.
Tanto premesso, sciogliendo la riserva contenuta nella richiamata circolare
4/91, a seguito anche dell'esame delle proposte pervenute dagli Uffici,
relative al quadro generale delle categorie, si dispone che ad esso vengano apportate le integrazioni e modifiche di seguito elencate.
GRUPPO A categorie da sopprimere: A/5 e A/6 Le categorie A/5 e A/6,
rispondenti nello spirito della norma originaria a realta' edilizie e di
utilizzazione all'epoca consuete, attualmente non rappresentano piu'
tipologie abitative ordinarie perche' al di fuori degli standard minimi
indispensabili per l'uso cui dette categorie fanno riferimento.
Gli immobili gia' censiti in dette categorie sono caratterizzati dall'assenza
o carenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre
dotazioni ora ritenute indispensabili.
Attualmente dette unita' o sono state adeguate alle minime condizioni
abitative - e quindi meritano un nuovo appropriato classamento - o non hanno subito interventi di riadattamento e quindi per il principio
dell'orinarieta', non possono che essere classate - sia pure nelle classi
piu' basse - nella categoria che rappresenta le unita' immobiliari piu'
povere di dotazioni: categ. A/4.
- categorie da istituire: nessuna GRUPPO B - categoria da sopprimere: B/8.
La categoria B/8 rappresentava i magazzini sotterranei adibiti a
conservazione di derrate alimentari.
Tale destinazione non e' piu' riscontrabile nella oridnarieta'. Le unita'
immobiliari censite nella categoria dovranno trovare piu' appropriata
collocazione nel gruppo C, in relazione all'uso cui sono destinate.
- categorie da istituire: nessuna GRUPPO C - categorie da sopprimere: nessuna
- categorie da istituire: nessuna GRUPPO D - categorie da sopprimere: nessuna
- categorie da istituire D/10; D/11; D/12 Nella categoria D/10 si dovranno
censire i "residence", anche se gestiti in multiproprieta'.
Per detta tipologia infatti l'offerta dei servizi da parte di specifiche
societa' di gestione e le dotazioni comuni (strutture ricreazionali,
associative, ristoranti ecc.) rappresentano un rilevante entita' economica e
pertanto tali immobili non possono essere assimilati alle unita' abitative
censite, come tali, nel gruppo A.
Ove il "residence" sia dichiarato per singole unita' funzionali (e' il caso
ordinariamente riscontrabile per le multiproprieta'), ciascuna di esse dovra'
essere censita nella categ. D/10 e le rispettive rendite dovranno essere
riferite al valore di mercato delle singole unita' comprensive quindi dei
diritti su tutti i beni immobiliari comuni.
Nella categoria D/11 - in considerazione dell'attivita' imprenditoriale
svolta - dovranno essere censiti gli immobili destinati a scuole private e
che rispondano alla normativa prevista per l'esercizio di tale attivita'.
Nella categoria D/12 andranno censiti i posti barca nei porti turistici,
costituiti da ben delimitati specchi d'acqua sui quali vengono esercitati
diritti reali ancorche' in regime di concessione demaniale, caratterizzati
dalla presenza di servizi, quali l'approdo al molo (anche di tipo
galleggiante), l'allaccio per fornitura di acqua, luce, telefono oltre ad
eventuali locali di deposito di uso esclusivo.
Nella stessa categoria andranno censiti gli stabilimenti balneari, oggetto di
consessione demaniale, che hanno fine di lucro.
GRUPPO E - categorie da sopprimere: nessuna - categorie da istituire: nessuna
Per poter infine qualificare in modo uniforme altre fattispecie
rappresentanti nuove tipologie edilizie, peraltro riconducibili a categorie
gia' presenti nel quadro generale, si dovra' fare riferimento ai seguenti
principi:
- Minialloggi e fabbricati a schiera Tali definizioni, peraltro di uso
corrente, di per se' non identificano specifiche categorie catastali (ne' si
e' ritenuto opportuno istituirne delle nuove), e pertanto le unita'
immobiliari abitative afferenti detti immobili, andranno censite nella
categoria del gruppo A che le rappresenta, con riferimento alle
caratteristiche estrinseche e di dotazioni di impianti dell'immobile stesso.
Per poter operare in tal senso sara' altresi' indispensabile integrare
opportunamente il quadro delle unita' tipo.
- Uffici privati "open space" Dette unita' immobiliari sono caratterizzate
dalla presenza di ampie superfici, da attrezzare con pareti mobili, secondo
le esigenze temporali dell'ufficio.
con riferimento alla destinazione d'uso si confermera' la categoria A/10.
Sara' pero' opportuno individuare la superficie del vano medio, abitualmente definita in sede di modulazione degli spazi, ed integrare opportunamente il quadro delle unita' tipo.
- Posti auto su aree private e su piani "pilotys" Dette unita' immobiliari,
caratterizzate da spazi - delimitati con segnaletica a terra - ricavati su
aree private (posti auto all'aperto) o su spazi coperti, quali i piani
"pilotys", che venivano censiti nella categoria C/6, dovranno trovare
collocazione nella categoria C/7, opportunamente integrata nelle sue unita'
tipo.
- Autosilos Ove l'immobile sia dotato di impianti di sollevamento delle auto
per l'attivita' di ricovero delle stesse, andra' censito nella categoria D/8.
- Discoteche, parchi gioco, zoo-safari e simili Le attivita' esercitate sono
caratterizzate essenzialmente dalla cessione di servizi o svaghi a pagamento (emissione di biglietti SIAE) e sono pertanto assimilabili a quelle esercitate nei locali per spettacolo, quindi tali unita' dovranno essere
censite nella categoria D/3.
- Parcheggi a pagamento su aree private Anche in tali fattispecie l'attivita'
esercitata consiste nella prestazione di servizi e quindi questi dovranno
essere censiti nella categoria D/8.
- Villaggi turistici Dovranno essere censiti nella categoria D2 in quanto
caratterizzati da finalita' alberghiere.
- Campeggi Per tali unita' e' predominante la prestazione di servizi e
l'attivita' che vi si svolge ha essenzialmente un carattere commerciale;
dovranno pertanto essere censiti nella categoria D/8.
- Aree per deposito (rottami, inerti ecc.) Nel caso in cui oltre al deposito
si svolga nelle aree un'attivita' di lavorazione e commercializzazione del
materiale (anche se con carattere, sussidiario), esse dovranno essere censite nella categoria D/7.
Ove invece la destinazione sia di semplice stoccaggio dovranno essere censite nella categoria E/9.
- Fabbricati destinati a grande distribuzione (ipermercati, supermercati)
Dovranno essere censiti nella categoria D/8.
- Impianti con attrezzature sportive (anche con coperture pressurizzate) Se a fine di lucro dovranno essere censiti nella categoria D/6.
Si considerano attrezzature sportive anche i campi da golf, i maneggi e
simili.
- Cabine elettriche Per dette unita' immobiliari resta confermata la
categoria D/1.
- Impianti pr lavaggio auto Qualora siano dotati di attrezzature semplici,
quindi con esclusione di impianti fissi nei locali, verranno considerati come
attivita' artigianali e quindi classati in C/3.
Se del tipo automatico, con la presenza di attrezzature specifiche - e
sempreche' non rientrino a far parte di stazioni di servizio - andranno
censiti nella catergoria D/7 (attivita' artigianale).
- Soffitte e cantine Se disgiunte dall'abitazione, andranno censite nella
categoria C/2, integrando opportunamente le unita' tipo.
- Capannoni prefabbricati per attivita' produttive varie Tali manufatti
dovranno essere censiti nella categoria D/8 a meno che, per l'attivita' ivi
esercitata, non rientrano nelle fattispecie previste per la categoria D/7.
Stalle e fienili non agricoli La destinazione a stalla e' gia' prevista nella
categoria C/6, riservando ad essa le classi piu' basse.
Il fienile puo' essere assimilato a locale di deposito e come tale da censire
nella categoria C/2.
- Chalets Se abitazioni tipiche dei luoghi rientrano nella categoria A/11.
Diversamente andranno censiti nella categoria del gruppo A rispondente alla tipologia, alla dotazione di impianti e servizi, e rifiniture dell'unita'
stessa.
- Serre Normalmente rientrano nell'ambito dell'attivita' agricola e come tali
sono censite nel catasto terreni.
Nel caso in cui la loro funzione sia solo di stoccaggio di piante e fiori
anche se in stato vegetativo, andranno censite nella categoria D/8 in quanto e' preminente l'attivita' commerciale.
- Sale condominiali Costituiscono, in quanto tali, beni comuni non censibili.
- Circoli ricreativi Senza fine di lucro: possono essere assimilati alle
unita' immobiliari adibite ad attivita' culturale e quindi dovranno essere
censiti nella categoria B/6.
Con fine di lucro: dovranno essere censiti nella categoria propria
dell'unita' immobiliare, secondo l'uso ordinario della stessa (negozio,
ufficio privato, ecc).
- Funivie , sciovie e simili Per le loro caratteristiche dovranno essere
censite nelle categorie E/1.
In conclusione, con riferimento alle risposte alla circolare n. 4 del
3.5.1991, con la quale alcuni Uffici hanno avanzato proposte per un specifica qualificazione, relativamente a fattispecie che non trovano invece una precisa collocazione nell'attuale normativa, si osserva quanto segue.
Per quanto riguarda le aree urbane, esse sono definite dell'art. 15 del D.P.R 650/72 e come tali devono essere indicate in atti con la superficie, senza rendita.
Per quanto riguarda le aree attrezzate lungo le autostrade e le strade
statali, esse trovano la loro qualificazione specifica se adibite a stazione
di servizio o se attrezzate con manufatti adibiti a cessione di servizi; a
questi dovra' competere l'appropriata qualificazione; qualora rientrino nella
"sede stradale", non devono essere censite in C.E.U..
Le aree attrezzate a sosta per caravan, senza fine di lucro, dovranno essere inquadrate nella categoria E/4.
Tanto premesso si riporta il quadro generale delle categorie aggiornato cosi' come segue:
QUADRO GENERALE DELLECATEGORIE I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
GRUPPO A A/1 - Abitazioni di tipo signorile (1).
A/2 - Abitazioni di tipo civile (2).
A/3 - Abitazioni di tipo economico (3).
A/4 - Abitazioni di tipo popolare (4).
A/7 - Abitazioni in villini (5).
A/8 - Ville (6).
A/9 - Castelli, palazzi eminenti (7).
A/10 - Uffici e studi privati.
A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (8).
GRUPPO B B/1 - Collegi, convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi;
ospizi; conventi;
seminari; caserme (9).
B/2 - Case di cura ed ospedali (9).
B/3 - Prigioni e riformatori.
B/4 - Uffici pubblici.
B/5 - Scuole e laboratori scientifici (9).
B/6 - Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli
ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici
della categoria A/9.
B/7 - Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti.
GRUPPO C C/1 - Negozi e botteghe.
C/2 - Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite
all'unita' immobiliare abitativa.
C/3 - Laboratori per arti e mestieri.
C/4 - Fabbricati e locali epr esercizi sportivi (9).
C/5 - Stabilimenti balneari e di acque curative (9).
C/6 - Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (9).
C/7 - Tettoie; posti auto su aree private; posti auto coperti.
II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE (10) D/1 - Opifici.
D/2 - Alberghi e persioni.
D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; arene, parchi
giochi, zoo-safari.
D/4 - Case di cura ed ospedali.
D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione.
D/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi.
D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza
radicali trasformazioni.
D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di
un'attivita' commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza
radicali trasformazioni.
D/9 - Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti
privati soggetti a pedaggio; aree attrezzate per l'appoggio di palloni
aerostatici e dirigibili.
D/10 - Residence.
D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati.
D/12 - Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari (11).
III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE GRUPPO E E/1 - Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei;
stazioni per metropolitane; stazioni per ferrovie; impianti di risalita in
genere.
E/2 - Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3 - Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (13).
E/4 - Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili.
E/5 - Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
E/6 - Fari, semafori, torri per rendere pubblico l'uso dell'orologio.
E/7 - Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti.
E/8 - Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri
e le tombe di famiglia.
E/9 - Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie
precedenti del gruppo E.
NOTE (1) Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di
pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di
livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.
Detti immobili devono inoltre rispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio
in sede di classamento automatico (punti 1,3 e 9 dei prospetti 9) e per
quanto riguarda la consistenza e la dotazione di servizi delle unita'
immobiliari, ai requisiti indicati ai punti 10, 11 e 14 dei citati prospetti.
(2) Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche
costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali
richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.
Detti immobili devono rispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio, in sede
di classamento automatico (punti 1, 4 e 9 dei prospetti 9), e per quanto
riguarda la consistenza e la dotazione dei servizi delle unita' immobiliari,
ai requisiti indicati ai punti 14 e 15 dei citati prospetti.
Sono compatibili con la categoria anche quelle unita' immobiliari
(minialloggi) di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle
abitazioni di tipo civile, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di
rifinitura e dotazioni proprie della categoria.
(3) Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di
economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti
tecnologici limitati ai soli indispensabili.
Detti immobili devono rispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio in sede
di classamento automatico (punti 1, 4, 6 e 9 dei prospetti 9), e per quanto
riguarda la consistenza e la dotazione dei servizi delle unita' immobiliari,
rispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio in sede di classamento
automatico (punti 14 e 15 dei prospetti 9).
Sono compatibili con la categoria anche quelle unita' immobiliari
(minialloggi) di consistenza inferiore a quella propria delle abitazioni di
tipo economico, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura
e dotazioni proprie della categoria.
(4) Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche
costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di
impianti quantunque indispensabili.
Detti immobili devono rispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio in sede
di classamento automatico (punti 1 e 6 dei prospetti 9), e per quanto
riguarda la consistenza e la dotazione dei servizi delle unita' immobiliari,
ai requisiti indicati ai punti 14 e 15 degli stessi prospetti.
(5) Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unita'
immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologihce e di rifiniture
proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per
tutte o parte delle unita' immobiliari, di aree coltivate o no a giardino.
Le unita' immobiliari dovranno avere consistenza e dotazioni corrispondenti a quanto indicato dall'Ufficio in sede di classamento automatico per
l'attribuzione della categoria (punti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 e 15 dei
prospetti 9).
(6) Ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente
dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche
destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche
costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.
Consistenza e dotazione di impianti corrispondenti a quanto indicato
dall'Ufficio in sede di classamento automatico per l'attribuzione della
categoria (punti 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dei prospetti 9).
(7) Si iscriveranno in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che
per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi
edificati non sono comparabili con le unita' tipo delle altre categorie;
costituiscono ordinariamente una sola unita' immobiliare. E' compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unita',
funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.
(8) Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.
(9) Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di
lucro e non rientrano nell'art.10 della legge 11 agosto 1939, n.1249.
(10) Quando rientrano nell'art.10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n.514, e quando hanno fine di lucro.
(11) Unita' immobiliari caratterizzate da concessione demaniale per l'uso
dello specchio d'acqua e dell'arenile.
A conclusione di quanto esposto, si procede ora al riesame degli aspetti gia' trattati nella circolare n.4/91, per alcuni dei quali si forniscono ulteriori
precisazioni:
punto 2 Dopo l'istituzione delle zone territoriali omogenee si deve pervenire alla predisposizione di un quadro di tariffe unico per tutta la zona stessa.
Le indicazioni fornite dalla circolare citata sono idonee a rideterminare -
in prima fase - i quadri di tariffe di ciascun comune.
Al riguardo e' opportuno far rilevare che per alcune categorie dei comuni
collegati potra' essere necessario rideterminare la scala di collegamento con il comune tipo.
Eventuali valori massimi rilevati potranno trovare collocazione nel quadro di tariffa della zona territoriale omogenea (vedi lettera C).
Ove invece si rilevassero valori significativamente inferiori a quelli presi
a base della revisione degli estimi, in conseguenza della metodologia
adottata, se ne dovra' tenere opportuno conto.
Poiche', come e' stato detto, gli Uffici debbono riferirsi ai valori espressi
nei cosiddetti "quadri provvisori" (che rappresentano come e' noto
l'escursione dei valori rilevati a suo tempo) e contemporaneamente
collegarsi alle nuove tariffe d'estimo pubblicate, occorre in questa
operazione allineare i valori espressi dai quadri provvisori alle
corrispondenti tariffe pubblicate.
punto 3.
si confermano le indicazioni fornite con la circolare n.4/91 citata.
punto 4.
Poiche' i quadri di zona omogenea dovranno essere sottoposti all'esame e


.... purtroppo qui il documento è interrotto, illeggibile..... cercare l'originale

Poiché i quadri di zona omogenea dovranno essere sottoposti all'esame e approvazione delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali, per poter programmare - ove necessario - tempestivi interventi, e' necessario conoscere, entro il 31 marzo 1992, per ciascuna delle commissioni censuarie distrettuali quanto segue:
- se e' insediata, la data di insediamento;
- se e' decaduta, lo stato dell'iter per la sua rinnovazione ed eventuali informazioni al riguardo.
punto 5
Individuati sul territorio i comparti ove per le tipologie degli immobili, l'epoca di costruzione, la destinazione urbanistica, si sono rilevate condizioni generali riconducibili ad una unica qualificazione, si
attribuirà a tutti i fabbricati la categoria appropriata.
Potranno - in detti comparti - trovare una diversa qualificazione tipologie singolari quali quelle riconducibili alla A/7, ove si operi in comparti di edilizia di tipo civile e/o economica, o ad altra categoria ove si operi in comparti caratterizzati da una edificazione a villini.
Per interventi più dettagliati quali quelli necessari nei centri storici e nei territori interessati da edificazioni spontanee, si richiama quanto già indicato con la circolare citata.
punti 6 e 7
Si conferma quanto già comunicato.
Nel rammentare la necessità inderogabile del rispetto dei tempi fissati dalla predetta circolare n.4/91, si rimane in attesa dell'assicurazione di ricevuta ed esatto adempimento.

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anonimo_padovano

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 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 13:03

Per gli studiosi riporto, in fondo, la parte mancante della circolare ma la questione è ben altra.

Espongo quindi le mie considerazioni.
La circolare in discorso è nata morta (un aborto?) perché lo dice lo stesso suo oggetto: Revisione generale della qualificazione della classificazione e del classamento del N.C.E.U.
Quando è stata compiuta la revisione generale della qualificazione etc..? Mai!
Era dunque una circolare che, raccolti i suggerimenti degli uffici, forniva alcune disposizioni su come aggiornare il nuovo quadro delle categorie.
Chi di voi ha visto questo nuovo quadro? Nessuno.
E per forza visto che la revisione non è stata mai fatta!
Ma forse non vi ho ancora convinto. Allora continuo con altre considerazioni.
La circolare introduce la categoria D/10 per i residence.
Bene, ma dovremmo sapere tutti quello che rappresenta l’uiu in D/10 oppure no?
Rinfreschiamoci la memoria e trascrivo la parte che ci interessa:

Istituzione della categoria D/10
Art. 3, comma 156, legge n. 662/96
Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1999.


Circolare n. 96/T del 9.4.1998
Più in particolare, le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività' agricola saranno censite come unità a destinazione abitativa ovvero come unità funzionali ad attività produttiva agricola. Le prime saranno classate nella categoria ordinaria più rispondente tra quelle presenti nei quadri di qualificazione vigenti. Le seconde - così come previsto dall'art. 3, comma 156, della legge n. 662/96 - saranno censite di norma in una categoria speciale, semprechè le caratteristiche di destinazione e tipologiche delle singole costruzioni e del compendio immobiliare siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella agricola per la quale sono state originariamente costruite. A tal fine e' stata istituita - con il provvedimento di attuazione della norma sopra richiamata, di prossima pubblicazione - la specifica categoria "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

Ma come, la circolare 2 del 1992, istituisce la categoria D/10 e la circolare 96 del 1998 … pure!
E che dire dei posti auto in C/7? Anche qui, quanta confusione!
I posti auto si continuano a censire in categoria C/6, altro che storie; c’è stato un intervento diretto della Direzione compartimentale per il Veneto (credetemi sulla parola, vi prego) per correggere gli allegati alla dichiarazione dei redditi di qualche decina di anni addietro dove si affermava (forti di questa circolare morta) che i posti auto si classavano in C/7.

Purtroppo questa circolare ha fatto tanto danno specialmente presso i comuni (ma vedo anche tra qualche professionista) i quali hanno notificato a destra ed a manca che le uiu A/5 ed A/6 erano sparite e che le relative uiu dovevano essere riaccatastate.
Magari dicevano: vedete, adesso ci siamo noi, i comuni, e non quegli infingardi di uffici del territorio che nemmeno applicano le loro stesse circolari. Noi sì che siamo capaci e volenterosi.
Accipicchia, che autogol che hanno fatto!

Andiamo al punto.
Oggi non si accatasta in A/5 o in A/6 perché le caratteristiche igieniche, architettoniche e costruttive delle uiu sono tali da farli censire in A/3, ... ma non perché lo vieta la circolare!
Per le variazioni è la stessa cosa.
Nella città dove vivo ci sono delle A/5 con il wc in casa e non fuori; non è cambiato sostanzialmente nulla dall’accatastamento a parte qualche intonacata e ammattonellata. Il comune aveva chiesto la variazione.
L’ufficio ha risposto no!!

Ciao a tutti.

Ecco la parte mancante, se a qualcuno ancora interessa, della circolare.

Poiché i quadri di zona omogenea dovranno essere sottoposti all'esame e approvazione delle commissioni censuarie distrettuali e provinciali, per poter programmare - ove necessario - tempestivi interventi, e' necessario conoscere, entro il 31 marzo 1992, per ciascuna delle commissioni censuarie distrettuali quanto segue:
- se e' insediata, la data di insediamento;
- se e' decaduta, lo stato dell'iter per la sua rinnovazione ed eventuali informazioni al riguardo.
punto 5
Individuati sul territorio i comparti ove per le tipologie degli immobili, l'epoca di costruzione, la destinazione urbanistica, si sono rilevate condizioni generali riconducibili ad una unica qualificazione, si
attribuirà a tutti i fabbricati la categoria appropriata.
Potranno - in detti comparti - trovare una diversa qualificazione tipologie singolari quali quelle riconducibili alla A/7, ove si operi in comparti di edilizia di tipo civile e/o economica, o ad altra categoria ove si operi in comparti caratterizzati da una edificazione a villini.
Per interventi più dettagliati quali quelli necessari nei centri storici e nei territori interessati da edificazioni spontanee, si richiama quanto già indicato con la circolare citata.
punti 6 e 7
Si conferma quanto già comunicato.
Nel rammentare la necessità inderogabile del rispetto dei tempi fissati dalla predetta circolare n.4/91, si rimane in attesa dell'assicurazione di ricevuta ed esatto adempimento.


(A proposito, vi garantisco che l’adempimento non è mai avvenuto .....)

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 13 Aprile 2007 alle ore 16:07

anonimo padovano, grazie infinite!
sono questi gli interventi che prediligo, non perchè snobbo gli altri, ma perchè questi così ben articolati e documentati ci arricchiscono di quel bagaglio che ci consente di galleggiare in un mare ..........
mi ritengo un diavolaccio di geometra - come direbbe benigni - per averti provocato, così tanto da estorcerti un segreto, che tanti non sapevamo e se lo sapevamo non lo tenevamo nella debita considerazione.
grazie di nuovo, alla prossima.......
cordialità

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gpaolo12

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 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2016 alle ore 13:23

Ciao a Tutti

Nella [size= 12px; background-color: #e0e0e0]Circolare del 14/03/1992 n. 5 si fa riferimento ai Prospetti 9 quaquno sa indicarmi quali sono questo prospetti [/size]

[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Garazie[/size]

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AR85

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Lago d'Iseo

 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2018 alle ore 10:44

"gpaolo12" ha scritto:
Ciao a Tutti

Nella [size= 12px; background-color: #e0e0e0]Circolare del 14/03/1992 n. 5 si fa riferimento ai Prospetti 9 quaquno sa indicarmi quali sono questo prospetti [/size]

[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Garazie[/size]





Ho lo stesso dubbio!

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gpaolo12

Iscritto il:
16 Gennaio 2016 alle ore 13:16

Messaggi:
3

Località

 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2018 alle ore 19:34

Ciao Geoalfa

potresti aiutarmi a trovare quali sono i punti nella circolare di cui sopra per poter classificare un immobile il categoria A1



" NOTE (1) Unita' immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di

pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di
livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.
Detti immobili devono inoltre rispondere ai requisiti indicati dall'Ufficio
in sede di classamento automatico (punti 1,3 e 9 dei prospetti 9)

e per
quanto riguarda la consistenza e la dotazione di servizi delle unita'
immobiliari, ai requisiti indicati ai punti 10, 11 e 14 dei citati prospetti."

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