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accessorio agricolo |

fabrik
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29 Aprile 2005
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Salve a tutti Il mio cliente (imprenditore agricolo) ha edificato un fabbricato destinato ad accessorio agricolo costituito da tre distinti locali due dei quali (non contigui) destinati a rimessa attrezzi e rimessa macchine agricole, ed il terzo destinato a punto vendita dei prodotti agricoli derivanti dai terreni di sua proprietà. Per la costruzione del fabbricato sono iconosciuti dall'Ente Regionale dei contributi a tasso agevolato. Ultima precisazione è che la superficie coperta dell'intero fabbricato è di circa mq. 150. Nella redazione dell'accatastamento mi sono trovato nel dubbio di censire l'immobile in unica categoria D/10 o di scorporare le varie unità immobiliari in due C/6 (le due rimesse) e C/1 (il punto vendita). Seguendo il principio dell'ordinarietà ho preferito seguire la seconda ipotesi presentando successivamente al competente ufficio delle entrate la richiesta di riconoscimento dei requisiti di ruralità per l'esenzione dell'imposta sui fabbricati. Ora il problema è che l'ente regionale preposto alla concessione del mutuo agevolato, sembrerebbe intenzionato a revocare dette agevolazioni in quanto l'immobile è classato in categorie ordinaria e non in D/10. Secondo voi ho proceduto correttamente? Io credo di si anche alla luce della circolare n. 4 del 2006. Cosa ne pensate?????
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Paolo_Campioni
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30 Gennaio 2006
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Hai proceduto in maniera corretta. Ciao Paolo
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fabrik
Iscritto il:
29 Aprile 2005
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[quote="Paolo_Campioni"]Hai proceduto in maniera corretta. Ciao Paolo Ricambio il saluto ringraziandoti per la risposta.
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geobax
(GURU)
Iscritto il:
17 Maggio 2005
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la circ. 4 del 16/05/2006, che hai citato, riporta in fondo al paragrafo 3: "va chiarito, inoltre, che si ritengono compatibili con l'attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell'immobile, la destinazione residenziale, cui è attribuita una delle categorie del gruppo A (tranne A/1 e A/8 ) e gli immobili con classamento nella categorie C/2, C/3, C/6, e C/7." CIAO
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Paolo_Campioni
Iscritto il:
30 Gennaio 2006
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Piacenza
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"geobax" ha scritto: la circ. 4 del 16/05/2006, che hai citato, riporta in fondo al paragrafo 3: "va chiarito, inoltre, che si ritengono compatibili con l'attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell'immobile, la destinazione residenziale, cui è attribuita una delle categorie del gruppo A (tranne A/1 e A/8 ) e gli immobili con classamento nella categorie C/2, C/3, C/6, e C/7." CIAO Secondo te allora il C/1 è compatibile? Ciao Paolo
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geobax
(GURU)
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17 Maggio 2005
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Biella
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"Paolo_Campioni" ha scritto: "geobax" ha scritto: la circ. 4 del 16/05/2006, che hai citato, riporta in fondo al paragrafo 3: "va chiarito, inoltre, che si ritengono compatibili con l'attività agrituristica, ed in genere con la ruralità dell'immobile, la destinazione residenziale, cui è attribuita una delle categorie del gruppo A (tranne A/1 e A/8 ) e gli immobili con classamento nella categorie C/2, C/3, C/6, e C/7." CIAO Secondo te allora il C/1 è compatibile? Ciao Paolo Leggendo pari pari quello che ho scritto, ovvero quanto riportato nella circ. 4/2006, direi di no. A mio parere, l'unità immobiliare censita in C/1 (negozi e botteghe) doveva essere censita in D/10 (strumentale all'attività agricola) se ne aveva le caratteristiche, ovvero, per estensione dei concetti riportati in circ. 4 per gli agriturismi: - rapporto di connessione e complementarità tra l'attività commerciale e quelle di coltivazione del fondo (che devono restare prevalenti); - vendita e commercializzazione prevalentemente di prodotti propri e/o di aziende agricole della zona o di prodotti derivanti dalla trasformazione dei medesimi; - localizzazione dei locali all'interno dell'azienda agricola; - limiti stabiliti dall'ordinamento statale e/o regionale in merito. Tu cosa ne pensi? CIAO. luca
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fabrik
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29 Aprile 2005
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X Geobax Avevo letto qunto da Te riportato, ed era sicuramente il punto che aveva sollevato i miei maggiori dubbi, peraltro la stessa circolare riporta al paragrafo 3.3.1 comma 2° che nella categoria D/10 devono essere classate " le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, ......., nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite". In base a ciò a mio parere, seguendo il principio dell'ordinarietà, il locale destinato a vendita di prodotti agricoli può in futuro essere adibito a vendita di abbigliamento senza che sia necessario apportare radicali trasformazioni e senza quindi, a mio parere, procedere alla presentazione di una ulteriore denuncia di variazione per cambio di destinazione d'uso in quanto in effetti non c'è. Per di più nello stesso paragrafo si richiamano le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi che riconosce rurali le costruzioni destinate: a) ad abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, ........ b) al ricovero degli animali ....................... c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi ............................... d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 32 (attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorchè non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo....................................... Ora per quanto sopra esposto perchè non possono essere compatibili anche le C/1??? Grazie, ciao.
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Paolo_Campioni
Iscritto il:
30 Gennaio 2006
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Ma io penso che qualsiasi categoria, anche quelle speciali o particolari possano rientrare nella ruralità, anche se nella circolare il non averle inserite al pari del C/1 sicuramente non è una dimenticanza. Quindi il dubbio resta. Tra l'altro non mi sembra corretto classificare in D/10 degli immobili ordinari solo perchè hanno riconosciuti i requisiti di ruralità (diverso è il fatto che le rendite non siano adeguate all'immobile ordinario) che trattasi di fattore variabile nel tempo. Così come un albergo, con piscina, ristorante, camere con bagno, ecc. se rientrante nei parametri dell'agriturismo debba essere classificato in D/10 anzichè in D/2, però questo dice la norma. L'istituzione del Catasto Fabbricati, secondo me, aveva lo scopo di far sparire le distinzioni tra fabbricati con o senza requisiti di ruralità dei quali si sarebbe occupato il Comune e/o l'Agenzia delle Entrate. Giusta l'introduzione del D/10 per le aziende agricole costruite per tali attività, ma secondo me un D/10 potrebbe anche non avere le caratteristiche di ruralità. Ciao Paolo Ovviamente questo intervento è di carattere personale e in alcuni punti in contrasto con alcune circolari ma, ripeto, secondo me, non con le leggi di formazione del Catasto Fabbricati. Ciao e grazie dei tuoi interventi sempre molto puntuali e documentati.
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geobax
(GURU)
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17 Maggio 2005
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Biella
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E' sempre bello, ed è la forza di questo forum, poter scambiare opinioni con professionisti e tecnici delle Adt (solo alcuni ma spero che l'effetto sia a macchia d'olio) molto preparati ed esperti. Concordo con fabrik quando sottolinea la dicitura "... nel caso in cui le caratteristiche tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite. la strumentalità però, ai fini della ruralità, si riconosce anche da caratteri soggettivi, ovvero per le attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 32 ovvero di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo ...." la circ. 4/2006 riporta a pag. 18 L'unica corretta discriminate per definire la concreta strumentalità all'attività agricola effettivamente praticata ed, in ultima analisi, la ruralità del fabbricato, risiede quindi nella campatibilità delle caratteristiche tipologiche-funzionali con l'effetiva produzione del fondo al quale è asservito, circostanza, quest'ultima, che deve, quindi, costruire oggetto di specifica verifica ai fini del corretto classamento "...qualora venga accertata tale circostanza, gli immobili devono essere considerati, in linea oggettiva, strumentali all'attività agricola esercitata sul fondo e pertanto classati in D/10 ...gli Uffici dell'AdT foniscono consulenza tecnica per la verifica della sussistenza o meno dei caratteri oggettivi delle costruzioni e dei terreni asserviti prevedendo la piena autonomia tra profilo catastale e fiscale. Sottolineo ancora l'ultima parte del comma 3 che dice qualora vengano meno i requisiti di ruralità (oggettivi e/o soggettivi) che caratterizzano l'attività agrituristica, presi a riferimento per l'attribuzione della categoria D/10, i soggetti titolari iscritti in catasto hanno l'obbligo di presentare specifica dichiarazione di variazione. A mio parere dunque il classamento in C/1 piuttosto che in D/10 è da valutare in questo senso. Concordo con Paolo quando sottolinea che non a caso questa categoria è stata esclusa dall'elenco delle compatibili con la ruralità. Sono cmq della stessa tua opinione circa il contrasto con le Leggi di formazione del Catasto Fabbricati. Colgo l'occasione per ringraziarTi personalmente per i tuoi interventi che arricchiscono questo forum di indubbia competenza ed esperienza di un tecnico "dall'altra parte del bancone". GRAZIE. CIAO
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