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Accatastamento lastrico solare preesistente ma mai accatastato |

Carlitos7
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13 Marzo 2016 alle ore 21:24
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Buongiorno Sono nuovo a questo forum. Devo accattastare un lastrico solare, definito nell'atto di provenienza come "terrazzo soprastante" l'appartamento oggetto della assegnazione da parte della cooperativa costruttrice.Attualmente non è accatastato in quanto l'appartamento è stato accatastato in data 28/12/1970. Prima del 1972 (art. 15 DPR 650/72) i lastrici solari non venivano accatastati. La finalità del mio lavoro è un rogito notarile per vendita. Lo posso accatastare come variazione dell'appartamento?Come devo procedere: presento la planimetria mancante :in verità presento un nuovo elaborato planimetrico (come previsto per F5) utilizzanto per il lastricato il sub dell'UI, indicando in pianta i mq? Categoria, classe e rendita(F5 non produce rendita) non cambiano, non so la consistenza; la visura rimane identica? O devo inserirlo con un nuovo sub? Posso inserire un nuovo sub senza sopprimere niente con una semplice variazione o devo ipotizzare un nuovo accatastamento?Volevo evitare questa seconda ipotesi perchè negli atti di successione precedenti questa nuova UI non appare e quindi andrebbero tutti modificati. Oppure faccio una variazione indicando unità afferenti edificate su lastricato solare (ma non c'è nessuna edificazione) Che data indico per la variazione?data di costruzione?Serve sempre un nuovo sub?Inoltre per procedere devo presentare prima una DIA in sanatoria? Grazie a tutti Saluti
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geoalfa
(GURU)
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02 Dicembre 2005
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Alla tua nutrita domanda rispondo che farei un nuovo accatastamento per uiu afferenti con intestati, per scheda mancante indicando bene in relazione l'atto di provenienza. saluti
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EALFIN
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03 Dicembre 2006
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Se il lastrico solare è esclusivo dell'appartamento io dichiararei una variazione per ampliamento e nella relazione indicherei che l'ampliamento non comporta tipo mappale ma solo l'inclusione del lastrico solare esclusivo nella planimetria, mai riportato in precedenza. A che serve la S.C.I.A. (non D.I.A.) di Sanatoria? Se il lastrico solare è comune ad almeno due unità ordinarie e/o speciali occorre unità afferente, causale altre, Costituzione di B.C.N.C.
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Carlitos7
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13 Marzo 2016 alle ore 21:24
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Il lastrico è esclusivo dell'appartamento ma l'accesso avviene tramite scala condominiale. Se faccio un ampliamento, formalmente il lastrico diventa un terrazzo, o sbaglio? Cambia la consistenza dell'immobile? Quindi inserisco una planimetria e non un elaborato planimetrico come previsto per la classe F5? Non ho capito cosa c'entra il mappale. Ho visto anche l'ipotesi Varizione per recupero di situzione pregressa da utilizzare quando si censiscono porzioni sfuggite all’accatastamento quali soffitte, cantine, annessi, etc. di non recente costruzione e a suo tempo trasferite con rogiti antecedenti l’anno 1970). Potrebbe fare al caso mio? Si tratta di accatastamento afferente unità già censite. Per questa fattispecie è necessario cambiare il subalterno ed indicare come data di efficacia o ultimazione lavori quella per la quale la porzione omessa era servibile all’ uso. in questo caso il sub è sempre lo stesso per l'appartamento ed il lastrico o invece ho due sub e quindi due U.I.? Nel primo caso (stesso sub) la consistenza non varia? Come faccio ad inserire i mq di lastrico Grazie ancora
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alex79
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23 Maggio 2013 alle ore 10:05
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Buongiorno, io penso che bisogna stabilire prima bene se sia un terrazzo o un lastrico solare. Dopodichè: 1- se è un lastrico solare (inteso come copertura accessibile ma non utilizzabile perchè privo di parapetto e protezioni) è giusto quanto dice Geoalfa di accatastare con intestati come Unità afferente con indicazione in Altre della causale Recupero di situazione pregressa, indicando in relazione l'atto di provenienza e censire in F5 con solo elaborato planimetrico. 2- se è un terrazzo, utilizzato come tale e munito di parapetti, fare una variazione con causale sempre "Recupoero di situazione pregressa", inserendo nella scheda il terrazzo che verrà poligonato come tale (non comunicante). In questo caso è più che probabile l'aumento di consistenza, penso di circa mezzo vano, ed è d'obbligo il cambio di subalterno. Dal Vademecum dellEmilia Romagna, nella causale Recupero di situazione pregressa" propongono anche questa procedura ma penso che vada concordata con l'Ufficio dove operi: "In alternativa presentare la nuova planimetria come Sost. Plan errata prot. n. del (indicando in relazione tecnica le motivazioni della sostituzione della plan.) e fare indicare come data di efficacia o ultimazione lavori quella per la quale la porzione omessa era servibile all’ uso. Di conseguenza si può anche mantenere lo stesso sub." In entrambi i casi va inserita la data per la quale era servibile all'uso. Cordiali saluti.
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Carlitos7
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13 Marzo 2016 alle ore 21:24
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Scusate, una precisazione: quando parliamo di recupero di situazione pregressa facciamo un nuovo accatastamento e non una variazione?(ricordo che il bene non è mai stato accatastato) Chiedo questa precisazione perchè nella guida docfa ho trovto anche la possibiltà di citare la causale recupero di situazione pregressa anche nella causale variazione altre, e non ho ben capito in quale casistica si può utilizzare questa opzione e cosa comporta in pratica. Grazie Di seguito l'estratto: ALTRE CAUS VARIAZIONE:recupero di situazione pregressa ( Circolare 29.07.1985, n.15) (da utilizzare quando si censiscono porzioni sfuggite all’accatastamento quali soffitte, cantine, annessi, etc. di non recente costruzione e a suo tempo trasferite con rogiti antecedenti l’anno 1970). Si tratta cioè, di qualche unità non ancora dichiarata in un fabbricato in parte già denunciato ma non rappresentata nella planimetria di appartenenza. Si censiscono come unità indipendenti. Per questa fattispecie non sono ammesse dichiarazioni Docfa per “ ampliamento” dell’unità principale o per “ esatta rappresentazione grafica”. Si tratta di accatastamento afferente unità già censite. Per questa fattispecie è necessario cambiare il subalterno ed indicare come data di efficacia o ultimazione lavori quella per la quale la porzione omessa era servibile all’ uso. Nei casi di “ recupero di situazione pregressa” nei quali vi sono “ aggiunte” o “detrazioni” di porzioni di immobile, rappresentando queste ultime una probabile variazione di rendita e comunque un recupero di una unità immobiliare erroneamente accatastata, è necessario indicare la data di presentazione dell’ultima denuncia presente in banca dati e la nuova pratica è soggetta ad eventuale sanzione
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alex79
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"Carlitos7" ha scritto: Scusate, una precisazione: quando parliamo di recupero di situazione pregressa facciamo un nuovo accatastamento e non una variazione?(ricordo che il bene non è mai stato accatastato) Scusa ma hai letto bene la mia risposta? Ti avevo già indicato: Caso 1 Nuova costruzione Caso 2 Variazione Saluti
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Carlitos7
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13 Marzo 2016 alle ore 21:24
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Inoltre volevo sapere se sia in un caso che nell'altro è necessario presentare una Dia o qualche altra pratica edilizia oltre l'accatastamento. Grazie
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Carlitos7
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Si ho letto, è che ho trovato questa indicazione sulla guida docfa che non ho ben capito. Grazie
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Carlitos7
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13 Marzo 2016 alle ore 21:24
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Leggendo più attentamente hai ragione,mi avevi già risposto grazie!
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Carlitos7
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13 Marzo 2016 alle ore 21:24
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Scusate Vi chiedo nuovamente se per l'accatastameno del lastrico solare o del terrazzo bisogna presentare prima una Dia o un altra pratica edilizia. Il lastrico è presistente e non accatastato perchè anteriore al 1972. L'ui afferente è stata accatastata nel '70. Grazie
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Robing
geocat
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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28 Giugno 2017 alle ore 18:49
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Buonasera! Mi unisco a questa conversazione in quanto dovrei accatastare più u.i.u. e associare diversi b.c.n.c.. Per quanto riguarda il lastrico solare, comune alle stesse u.i.u., con funzione di copertura praticabile, è possibile considerarlo b.c.n.c? Quando il lastrico solare è considerato bcc e quando invece bcnc? grazie per la disponibilità.
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