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ACCATASTAMENTO FABBRICATO EX RURALE |

mike69
GeoGRANATO
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06 Febbraio 2006
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LETINO (CE)
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Salve colleghi, la presente per sottoporvi il presente quesito: sono stato contattato da un cliente che ha ricevuto il famoso avviso bonario dell'Agenzia delle Entrate in merito ad un immobile censito al C. T. come fabbricato rurale. Attualmente, detto immobile di circa 20 mq è adibito a stalla, utilizzato da un coltivatore diretto, in possesso di P. Iva, il cui reddito agricolo dichiarato è circa uguale a zero. Domande: 1) - quali sono i requisiti per accastare un immobile rurale strumentale come D/10 ? 2) - bisogna comunque essere imprenditore agricolo a titolo principale il cui reditto proviene per oltre 1/2 dall'azienda agricola, come per i fabbricati rurali di tipo non strumentale? 3) - accatastando detto immobile come stalla (C/6), dichiarando la perdita dei requisiti di ruralità prima del 30/11/2012, devo comunque pagare la sanzione di 172,00 € (ravvedimento operoso)? 4) - dove posso trovare notizie più dettagliate in merito alle procedure di accatastamento dei fabbricati ex rurali?? Grazie a tutti della gentile collaborazione e buon lavoro a tutti.
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bioffa69
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BRESCIA
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Puoi iniziare dalla circolare 7/2007 , 2/2012 Saluti
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venturiniluciano
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"mike69" ha scritto:
3) - accatastando detto immobile come stalla (C/6), dichiarando la perdita dei requisiti di ruralità prima del 30/11/2012, devo comunque pagare la sanzione di 172,00 € (ravvedimento operoso)? se non sono ancora passati i 5 anni successivi ai primi trenta giorni dalla perdita dei requisti la risposta è SI, puoi beneficiare del ravvedimento operoso specifico per il tuo caso che per l'appunto dipende dalla data che andrai ad indicare
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Veneto - Adria città Etrusca
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Salve No, per il D10 non vi è obbligo del requisito del reddito che deve essere del 50% +1 proveniente dall'azienda. Saluti cordiali
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EALFIN
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Per le unità strumentali come ad esempio una stalla che può essere censita come D/10 se non ha caratteristiche ordinarie (superficie superiore a circa 150 o 200 mq. ecc.) o come C/6 (se ha una superficie inferiore a 150 o 200 mq. , ecc.) i requisiti richiesti per la ruralità sono: a) possesso di partita Iva agricola da parte del possessore o da parte dell'affittuario dei terreni ai quali detto edificio è asservito (quindi l'affittuario deve possedere, almeno in affitto o comodato registrati, i terreni sui quali vengono in parte prodotti anche i mangimi per la stalla, deve anche possedere la stalla, almeno in comodato gratuito verbale); b) per le stalle almeno 1/4 dei mangimi utilizzati per l'allevamento degli animali che risiedono in detta stalla deve essere prodotto nei terreni aziendali (D.P.R. 917/86, art 32, comma 2, lettera b); per intenderci non può essere rurale una stalla ricadente in un'azienda dove si coltivano solo vigneti, uliveti specializzati, ecc. . Nel tuo caso lo devi accatastare come C/6 e non come D/10 (fra l'altro come D/10 pagheresti il doppio dei diritti catastali e, pur se le Agenzie accettano anche i D/10 quando in realtà devo essere dei C/6, a mio avviso vi è violazione della normativa). Se non richiedi la ruralità l'Imu e Tasi massima nel tuo caso dovrebbe aggirarsi al massimo intorno a 150,00 Euro l'anno (tutto però dipende da Regolamenti del Comune, aliquote, ecc.). Quindi oltre a pagare detta cifra per gli anni successivi il Comune potrebbe richiedere detto importo anche per i 5 anni precedenti (altri 750,00 Euro più sanzioni ed interessi). Se non richiedi la ruralità devi dichiarare la sua perdita almeno circa dal 2011 in sotto e non pagherai sanzioni. Se richiedi la ruralità (penso che ti convenga se vi sono i requisiti) pagherari con ravvedimento solo poco meno di 200 Euro e in tal caso il cliente pagherà solo la Tasi annua (massimo 1 per 1000) anche per eventuali arretrati degli anni precedenti (nel tuo caso la Tasi credo che non supererà le 10,00 - 15,00 Euro annui per cui non c'è alcuna ombra di dubbio che convegna dichiarare la ruralità se vi sono le condizioni, a meno che non si faccia in tempo ad usufruire del ravvedimento per intervenuta notifica del Catasto, in tal caso non conviene richiedere la ruralità in sede di accatastamento, conviene richiederla a partire a partire dal giorno dopo con normale istanza prevista dalle norme).
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venturiniluciano
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EALFIN cerca di capire, la mia è una affermazione strettamente professionale : ti adoro !!
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EALFIN
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"venturiniluciano" ha scritto: EALFIN cerca di capire, la mia è una affermazione strettamente professionale : ti adoro !! In questa materia ho avuto il seguente caso: affittuaria di terreni ubicati in un determinato comune dove sono ubicati gli edifici strumentali posseduti in comodato gratuito verbale; affittuaria iscritta all'A.I.R.E. (risiede temporaneamente negli Stati Uniti e lavora come ricercatrice); affittuaria in possesso di partita Iva agricola e iscritta alla C.C.I.A.A. ; madre dell'affittuaria (unica figlia e orfana di padre) proprietaria dei terreni affittati alla figlia (e degli edifici strumentali); madre procuratrice generale della figlia (quest'ultima proprietaria di altri terreni, anche ubicati in un Comune ubicato in una Provincia confinante con la Provincia in cui sono ubicati diversi Comuni dove ricade il resto dei terreni, compresi i terreni affittati di cui trattasi). Praticamente la madre ha richiesto con istanza molti anni dopo l'accatastamento originario avvenuto a metà anni 2000, sia per conto suo quale proprietaria degli immobili e quindi firmataria dell'istanza, sia per conto della figlia affittuaria quale procuratrice generale della stessa (procura allegata in copia all'istanza, oltre ad aver allegato ma non necessaria una copia della carta d'identità A.I.R.E. della figlia, oltre ad aver allegato la prevista autocertificazione da parte dell'affittuaria dei terreni ma firmata dalla madre di costei quale procuratrice generale). Il Catasto aveva tutti gli elementi per capire la situazione. Risultato: in pochi giorni dalla raccomandata A.R. dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità (nei suddetti edifici vi sono depositati realmente i mezzi agricoli e le scorte agricole necessari alla lavorazione agricola effettuata da personale assunto temporaneamente per le lavorazioni, visto che la mamma non è giovanissima, da giovane è stata insegnante, non sa guidare trattori). Spero che quanto sopra possa essere di aiuto a qualche collega.
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bioffa69
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BRESCIA
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In altro posto ho visto che john pippero procede per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti, con un docfa in modalità ordinaria,.....siccome a forza di di leggere di Fr, mi incasino da solo, chiedo a voi, come la vedetre la cosa, io ho sempre proceduto con gli ex fr, con la denuncia di ex fr art.2 comma 36 o 37, voi? grazie Saluti
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EALFIN
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Già a luglio 2017 ho presentato un Docfa di un F.R. che ha perso i requisiti nel 2006. Ho utilizzato la causale Docfa Ordinaria. L'unica differenza fra accatastare un F.R. che ha perso i requisiti e un fabbricato che non è mai stato accatastato (a parte il Pregeo che, nei casi di F.R. sarà o una conferma in mappa o un leggero ampliamento, demolizione, ecc.) è data solo dalla indicazione in relazione del Docfa della data di perdita di ruralità. Per il resto nulla cambia, nemmeno l'indicazione in Docfa della data effettiva di ultimazione lavori che dovrà essere quella di costruzione del fabbricato nei casi di non richiesta dei requisiti di ruralità. Detta data sarà il 30/11/2012 nei casi di richiesta di ruralità solo perchè Sister deve calcolare gli interessi del ravvedimento operoso, in tal caso in relazione Docfa va dichiarata detta circostanza della diversa data di costruzione indicata come ultimazione lavori e va indicata, sempre in relazione, l'effettiva data di ultimazione lavori che non si è potuta indicare nell'apposito quadro Docfa. Spero di aver chiarito il tutto.
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bioffa69
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BRESCIA
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Grazie per la risposta, so che in pratica la procedura non cambia, e che è solo la dichiarazione della data di perdita dei requisiti in relazione che cambia. Ma allora se tutti i fabbricati che hanno perso i requisiti, e che risultano ancora Fr al catasto terreni, li denunci con tipologia ordinaria, che senso ha di esitere la tipologia appositamente dedicata a questi casi? ed in che casi tu utilizzeresti la tipologia " Fab ex Rurale art.2 comma 36 o 37 DL 262/06", se non in questi? Saluti
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mauro_70
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Non sono completamente d'accordo con Ealfin in quanto TUTTI gli FR dovevano essere accatastati entro il 30/11/2012 richiedendo la ruralità per chi ne aveva i requisiti. Ad oggi se presenti una pratica per FR devi comunque pagare la sanzione in quanto fuori dai termini ma dentro i 5 anni anche perchè agenzia ha mandato avviso bonario in quanto a novembre di quest'anno scadono i 5 anni e ci sarebbe la prescrizione e se tu non presenti la pratica entro ottobre pagherai l'accatastamento d'uffico con le relative sanzioni. Puoi tentare la dichiarazione ordinaria con gli FR che non erano nella lista nera redatta a suo tempo ma ti assumi comunque un rischio in quanto lo dichiari tu come tecnico che i requisiti di ruralità sono stati persi ieri. l'agenzia ha tutte le banche dati necessarie per verificare se è vero quello che hai dichiarato oppure no. Oppure metti i relazione che il proprietario dichiara che i requisiti sono stati persi in data...... Io non rischierei. Credo sia il modo di procedere piu' corretto. Buona giornata
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bioffa69
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BRESCIA
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Io non voglio rischiare niente , voglio capire come mai alcuni procedono in ordinaria nel dichiarare un ex Fr, invece di selezionare la causale dedicata ex Fr. Per quanto riguarda le sanzioni, penso si sia già spiegato e rispiegato, che la data del 2012, riguarda solo ed esclusivamente i fabbricati con requisiti, se un Fr ha perso i requisiti 20 anni fa non paga alcuna sanzione. Anche nelle lettere che arrivano è specificato che i titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità, avevano l'obbligo di dichiararli all'urbano entro il 30/11/2012. Mi sembra chiaro chi avesse l'obbligo in quella data. Specifica anche che l'obbligo alla denuncia sussiste anche per quei fabbricati che possedevano i requisiti in passato e che in questo caso la denuncia andava fatta entro 30 giorni dalla perdita dei requisiti. Ti dice che c'è l'obbligo della denuncia ma non che la data da inserire è quella del 2012, inserirai la data della perdita dei requisiti, come sempre si è fatto e come di fatto ti stanno dicendo. So che alcune agenzie e soprattuto alcuni tecnici catastali dicono di inserire la data del 2012, ma sbagliano. Saluti P.S. La prescrizione non inizia a novembre di quest'anno ma il 31/12/2017, la legge infatti dice "il 31/12 del quinto anno successivo, di fatto sono sempre i 6 anni solari- 2012,2017)
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venturiniluciano
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con sta storia dei fabbricati ancora iscritti al catasto terreni che lì per una serie di motivi NON tutti ci devono stare e poi nel caso da sanzionare o meno, con questa mancanza di chiarezza (vedi interpretazioni opposte presso le varie agenzie delle entrate sezione catasto in italia), potremmo aderire in toto a questo progetto clicca qui
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bioffa69
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"bioffa69" ha scritto: Io non voglio rischiare niente , voglio capire come mai alcuni procedono in ordinaria nel dichiarare un ex Fr, invece di selezionare la causale dedicata ex Fr. Per quanto riguarda le sanzioni, penso si sia già spiegato e rispiegato, che la data del 2012, riguarda solo ed esclusivamente i fabbricati con requisiti, se un Fr ha perso i requisiti 20 anni fa non paga alcuna sanzione. Anche nelle lettere che arrivano è specificato che i titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità, avevano l'obbligo di dichiararli all'urbano entro il 30/11/2012. Mi sembra chiaro chi avesse l'obbligo in quella data. Specifica anche che l'obbligo alla denuncia sussiste anche per quei fabbricati che possedevano i requisiti in passato e che in questo caso la denuncia andava fatta entro 30 giorni dalla perdita dei requisiti. Ti dice che c'è l'obbligo della denuncia ma non che la data da inserire è quella del 2012, inserirai la data della perdita dei requisiti, come sempre si è fatto e come di fatto ti stanno dicendo. So che alcune agenzie e soprattuto alcuni tecnici catastali dicono di inserire la data del 2012, ma sbagliano. Saluti P.S. La prescrizione non inizia a novembre di quest'anno ma il 31/12/2017, la legge infatti dice "il 31/12 del quinto anno successivo, di fatto sono sempre i 6 anni solari- 2012,2017) Ma davvero nessuno usa questa procedura, tutti in ordinaria?
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venturiniluciano
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se eri nell'elecno di cui alla norma che vuoi citare Clicca sull'immagine per vederla intera
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