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Autore Accatastamento di una cantina come C/6

AA_71

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24 Febbraio 2016 alle ore 11:20

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 14:35

Buon pomeriggio

Una signora ha da vendere la cantina (piccolo locale, con una piccola porta di ingresso, posto al piano terra con accesso ad un corridoio comune che dà , attraverso dei gradini sulla strada) annessa alla sua abitazione.

In questo momento la cantina non ha un subalterno in quanto nell'accatastamento originario è stata rappresenta (com'era consuetudine un tempo) sulla stessa planimetria.

Ora la signora vuole vendere la cantina ad un signore che abita nello stesso palazzo. Ovviamente occorre procedere alla divione e all'attribuzione del sub.

Fino a qui è tutto normale. Le difficoltà nascono dal fatto che il nuovo acquirente ha chiesto che la cantina venga accatastata come C/6.

Potrebbe essere possibile?

Grazie mille

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Autore Risposta

bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 15:31

La consuetudine di un tempo, si chiamano usi locali, che è una delle motivazioni che allego ai DOCFA, quando non stralcio la cantina, lo stralcio NON è obbligatorio, è l'Agenzia che lo chiede, basta sapergli rispondere, dal 2020 ad oggi, tutte quelle che ho fatto senza stralcio, e sono parecchie, non sono state divise d'Ufficio.



Aggiungo che ci sono già due sentenze , di chi ha impugnato dette divisioni da parte dell'Ufficio, ed entrambe danno ragione al 100% all'utenza, una di brescia, e una di Biella (di ottobre 2024).



Comunque , tornando al tuo quesito, se è una cantina, tale rimane, per cui c/2, se l'acquirente, vuole un c/6, devi, dopo lo stralcio, fare il cambio destinazione in comune, se fattibile, e poi in catasto.



Saluti

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 17:19

"AA_71" ha scritto:
Buon pomeriggio

Una signora ha da vendere la cantina (piccolo locale, con una piccola porta di ingresso, posto al piano terra con accesso ad un corridoio comune che dà , attraverso dei gradini sulla strada) annessa alla sua abitazione.

In questo momento la cantina non ha un subalterno in quanto nell'accatastamento originario è stata rappresenta (com'era consuetudine un tempo) sulla stessa planimetria.

Ora la signora vuole vendere la cantina ad un signore che abita nello stesso palazzo. Ovviamente occorre procedere alla divione e all'attribuzione del sub.

Fino a qui è tutto normale. Le difficoltà nascono dal fatto che il nuovo acquirente ha chiesto che la cantina venga accatastata come C/6.

Potrebbe essere possibile?

Grazie mille



La categoria C/2 è l'insieme contente magazzini e locali di deposito, la categoria C/6 le stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse: escludendo le stalle e le scuderie che è difficile giustificare in un palazzo nel 2024, restano le rimesse e le autorimesse che quindi dovrebbero ospitare carrozze, calessi, motoveicoli ed autoveicoli, il che in teoria è possibile se ci entrano, se il conducente riesce ad uscire dal mezzo e se si rispettano le norme di sicurezza (antincendio, serbatoi di GPL ecc.) ma il problema sta nella difficoltà di farli entrare da quella che, ad oggi, è "una piccola porta d'ingresso". Allarga la porta con il titolo edilzio giusto senza pregiudizio alla stabilità dell'edificio e ai diritti dei condomini, procurati tutti i permessi ed i nulla osta - i Vigili del Fuoco non sono dolci di sale - e poi se ne può riparlare. Ad oggi è un deposito, quindi C/2.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2024 alle ore 20:05

La cantina in questo caso va per forza separata perchè viene venduta autonomamente dall'abitazione.

Premesso ciò, anche se io non lo farei e accatastarerei quella che è una cantina esclusivamente in C2, nulla vieta di registrare in catasto (quindi ai fini fiscali) l'immobile in categoria C6, anche se non rispetta le norme di sicurezza antincendio alle quali devono sottostare anche i magazzini C2 e non rispetta le norma urbanistiche ed edilizie. Dirò di più. L'assegnazione in C6 non influisce sulla regolarità urbanistica dell'immobile, sia riguardo lo scorporo, sia riguado l'ipotetico cambio di destinazione d'uso (visto che si tratta sempre di destinazione ad accessorio residenziale).

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2024 alle ore 06:34

"Manero" ha scritto:
La cantina in questo caso va per forza separata perchè viene venduta autonomamente dall'abitazione.

Premesso ciò, anche se io non lo farei e accatastarerei quella che è una cantina esclusivamente in C2, nulla vieta di registrare in catasto (quindi ai fini fiscali) l'immobile in categoria C6, anche se non rispetta le norme di sicurezza antincendio alle quali devono sottostare anche i magazzini C2 e non rispetta le norma urbanistiche ed edilizie. Dirò di più. L'assegnazione in C6 non influisce sulla regolarità urbanistica dell'immobile, sia riguardo lo scorporo, sia riguado l'ipotetico cambio di destinazione d'uso (visto che si tratta sempre di destinazione ad accessorio residenziale).



Le puoi sottolineare due volte ma sempre tue opinioni rimangono, ormai scrivi solo per spirito di contraddizione, senza riscontro e senza logica: nessuno lo vieta se non il buon senso e la serietà del tecnico, tutte qualità che non pratichi: come può esistere una rimessa o autorimessa se non si può eseguire il rimessaggio per il semplice motivo che il veicolo non ci entra dalla porta? Questa volta l'ufficio non direbbe nulla? L'istinto investigativo non funziona il sabato mattina? Non ti viene in mente che, ai fini dell' esenzione dalle imposte locali come prima casa molti comuni ammettono come pertinenze una A, un C2 ed un C6, non due C2. Cerchiamo di essere seri.

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AA_71

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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2024 alle ore 08:10

Le puoi sottolineare due volte ma sempre tue opinioni rimangono, ormai scrivi solo per spirito di contraddizione, senza riscontro e senza logica: nessuno lo vieta se non il buon senso e la serietà del tecnico, tutte qualità che non pratichi: come può esistere una rimessa o autorimessa se non si può eseguire il rimessaggio per il semplice motivo che il veicolo non ci entra dalla porta? Questa volta l'ufficio non direbbe nulla? L'istinto investigativo non funziona il sabato mattina? Non ti viene in mente che, ai fini dell' esenzione dalle imposte locali come prima casa molti comuni ammettono come pertinenze una A, un C2 ed un C6, non due C2. Cerchiamo di essere seri.[/quote]



Buongiorno a tutti

Rubino hai colto nel segno perché io da tecnico vorrei muovermi nel rispetto del buon senso e della buona logica e non accatastare un locale che ha tutte le caratteristiche di un C2 come un C6. L'acquirente insiste sul voler un C6 perché ha già accatastato nello stesso fabbricato un A e in un altro fabbricato vicino ha accatastato un C2. A suo parere per evitare spese vorrebbe che il locale, che vuole acquistare dalla signora, fosse accatastato come C6 e come giustificativo afferma che sarà una rimessa di bici e motocicli. A me sembra comunque un assurdo e non vorrei trovarmi incasinata in un possibile controllo da parte dell'agenzia dell'entrata, col rischio che venditrice e acquirente facciano passare come mia questa proposta.
Ho provato a prendere un appuntamento all'agenzia delle entrate ma ci vuole l'8 gennaio e quindi ho provato a scrivere qui per vedere cosa ne pensavate.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2024 alle ore 10:35

Mi dispiace che Rubino si metta a giudicare la mia professionalità solo perché ho sottolineato quella che ritengo la parte più importante del mio messaggio. È un atteggiamento sciocco il suo che non gli fa onore e non tiene conto che il suo parere non è la verità assoluta. Questo lo disturba assai tanto dal non leggere la premessa che ho scritto nel messaggio forse perche non l'ho sottolineata.



Per il resto, nell'affrontare il caso, AA71, che le piaccia o no, dovrà valutare tutte le opinioni qui espresse e fare la scelta più giusta nell'interesse del cliente. Non perché ha ragione Rubino o Manero. I quali, mi sembra di rilevare, al di là delle loro riflessioni espresse contrastanti, accatasterebbero entrambi quella cantina in C2. Il sottoscritto però ritiene che non si può escludere del tutto l'addivenire alla richiesta del cliente.

Per inciso, ho assistito come tecnico alla vendita di una quota di una autorimessa comune censita come C2 per il solo fatto che la stessa non aveva il CPI necessario.


Buon fine settimana sottolineato!

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AA_71

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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2024 alle ore 10:48

"Manero" ha scritto:
Mi dispiace che Rubino si metta a giudicare la mia professionalità solo perché ho sottolineato quella che ritengo la parte più importante del mio messaggio. È un atteggiamento sciocco il suo che non gli fa onore e non tiene conto che il suo parere non è la verità assoluta. Questo lo disturba assai tanto dal non leggere la premessa che ho scritto nel messaggio forse perche non l'ho sottolineata.



Per il resto, nell'affrontare il caso, AA71, che le piaccia o no, dovrà valutare tutte le opinioni qui espresse e fare la scelta più giusta nell'interesse del cliente. Non perché ha ragione Rubino o Manero. I quali, mi sembra di rilevare, al di là delle loro riflessioni espresse contrastanti, accatasterebbero entrambi quella cantina in C2.



Buon fine settimana sottolineato!





Guardi che la mia risposta non era assolutamente data per mettermi contro il suo parere, anzi io sto facendo tesoro di tutto ciiò che mi state prospettando e ve ne ringrazio.

Ho chiesto un parere qua proprio perché ritengo che siate tutti professionalmente preparati e non volevo aizzare liti o polemiche.

Qui ci si scambia dei pareri anche nel rispetto delle norme, che ad alcuni di noi, per come cambiano in continuazione, potrebbero sfuggire, soprattutto se non si lavora solo ed esclusivamente sul catasto.

Siamo tutti concordi che il locale per com'è in questo momento è riconducibile ad un C2, e nelle mie valutazioni vorrei comunque fare le scelte più idonee per non incorrere in sanzioni nell'interesse non solo del cliente ma anche mio.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2024 alle ore 11:16

Siamo un gruppo di esperti molto poco affiatato. Purtroppo.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2024 alle ore 12:09

"Manero" ha scritto:
Siamo un gruppo di esperti molto poco affiatato. Purtroppo.



Non vedo il problema, siamo tutti solisti e dipende da dove si mette il fiato: chi nel piiffero e chi nell' oboe,, neanche i Beatles erano tanto affiatati, nemmeno i Rolling Stones, forse lo erano i Dik Dik, i Camaleonti e i Pink Floid, per questi ultimi dovrò chiederlo ad anonimo leccese, per il sassofono affidiamoci a James Senese se no sei capace di scrivere che non suona bene perché è storto. Bacioni.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2024 alle ore 13:47

Rubino, Ti sbagli, il problema c'è ed è quello che avvertono tutti quelli che aprono un argomento per avere una risposta.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2024 alle ore 14:52

"Manero" ha scritto:
Rubino, Ti sbagli, il problema c'è ed è quello che avvertono tutti quelli che aprono un argomento per avere una risposta.



Capisco; quindi, praticamente, basteresti tu. Nessuna critica, nessuna dissonanza, nessuna richiesta di citare le fonti, nessuno che ti manda al quel paese quando scrivi cazzate e tutti in adorazione del nuovo messia di geolive. Un mondo perfetto, bellissimo.

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2024 alle ore 17:02

"AA_71" ha scritto:
Buon pomeriggio

Una signora ha da vendere la cantina (piccolo locale, con una piccola porta di ingresso, posto al piano terra con accesso ad un corridoio comune che dà , attraverso dei gradini sulla strada) annessa alla sua abitazione.

In questo momento la cantina non ha un subalterno in quanto nell'accatastamento originario è stata rappresenta (com'era consuetudine un tempo) sulla stessa planimetria.

Ora la signora vuole vendere la cantina ad un signore che abita nello stesso palazzo. Ovviamente occorre procedere alla divione e all'attribuzione del sub.

Fino a qui è tutto normale. Le difficoltà nascono dal fatto che il nuovo acquirente ha chiesto che la cantina venga accatastata come C/6.

Potrebbe essere possibile?



Semplicemente NO.... non siamo dal fruttivendolo che uno sceglie cio che ognuno vuol comprarsi a seconda del proprio gradimento (mele, pere, etc).

Il locale di cui parli va in C/2.

Allego uno stralcio dell'ISTRUZIONE II:

ISTRUZIONE II - Accertamento e classamento
Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali

Par. 3 - Sistema di accertamento
I fabbricati o le porzioni di fabbricati riconosciuti urbani si accertano per unità immobiliare.
Costituisce unità immobiliare ogni parte di immobile, intero immobile o complesso di immobili che, nello stato in cui si trova, è di per sé stesso utile ed atto a produrre un reddito proprio.

Par. 10 - Consistenza effettiva
La consistenza effettiva dell'unità immobiliare si determina mediante visita diretta di tutti i locali che la compongono e delle aree e dei suoli che di essa fanno parte, nonché dei locali e delle aree o dei suoli che sono di uso comune alla stessa unità immobiliare e ad altre.

Par. 20 - Data alla quale va riferito il classamento
Le unità immobiliari devono essere classate in base alle condizioni fisiche ed economiche che presentano all'atto del classamento.

Par. 21 - Modalità di classamento
Il classamento si effettua determinando sopraluogo dapprima la categoria dell'unità immobiliare da classare, in base alla destinazione propria di essa - risultante, oltre che dal suo uso attuale, dalle sue caratteristiche costruttive assegnandola quindi (a seguito di opportuni raffronti con le unità tipo della categoria) nella classe - fra quelle prestabilite nel prospetto delle categorie e classi (Mod. 16) - che include l'unità tipo della quale possiede o ha più prossime qualità, caratteristiche, requisiti e condizioni e complessivamente quindi capacità di reddito unitario.

Par. 22 - Assegnazione alla categoria
Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato dell'unità immobiliare.
Pertanto, nell'assegnazione alla categoria, non si terrà conto delle destinazioni anormali o occasionali, di prevedibile breve durata e non conformi a quelle che, sul luogo, hanno normalmente analoghe unità immobiliari.


Saluti

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Manero

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11 Agosto 2022 alle ore 12:24

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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2024 alle ore 17:27

"EFFEGI" ha scritto:
"AA_71" ha scritto:
Buon pomeriggio

Una signora ha da vendere la cantina (piccolo locale, con una piccola porta di ingresso, posto al piano terra con accesso ad un corridoio comune che dà , attraverso dei gradini sulla strada) annessa alla sua abitazione.

In questo momento la cantina non ha un subalterno in quanto nell'accatastamento originario è stata rappresenta (com'era consuetudine un tempo) sulla stessa planimetria.

Ora la signora vuole vendere la cantina ad un signore che abita nello stesso palazzo. Ovviamente occorre procedere alla divione e all'attribuzione del sub.

Fino a qui è tutto normale. Le difficoltà nascono dal fatto che il nuovo acquirente ha chiesto che la cantina venga accatastata come C/6.

Potrebbe essere possibile?



Semplicemente NO.... non siamo dal fruttivendolo che uno sceglie cio che ognuno vuol comprarsi a seconda del proprio gradimento (mele, pere, etc).

Il locale di cui parli va in C/2.

Allego uno stralcio dell'ISTRUZIONE II:

ISTRUZIONE II - Accertamento e classamento
Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali

Par. 3 - Sistema di accertamento
I fabbricati o le porzioni di fabbricati riconosciuti urbani si accertano per unità immobiliare.
Costituisce unità immobiliare ogni parte di immobile, intero immobile o complesso di immobili che, nello stato in cui si trova, è di per sé stesso utile ed atto a produrre un reddito proprio.

Par. 10 - Consistenza effettiva
La consistenza effettiva dell'unità immobiliare si determina mediante visita diretta di tutti i locali che la compongono e delle aree e dei suoli che di essa fanno parte, nonché dei locali e delle aree o dei suoli che sono di uso comune alla stessa unità immobiliare e ad altre.

Par. 20 - Data alla quale va riferito il classamento
Le unità immobiliari devono essere classate in base alle condizioni fisiche ed economiche che presentano all'atto del classamento.

Par. 21 - Modalità di classamento
Il classamento si effettua determinando sopraluogo dapprima la categoria dell'unità immobiliare da classare, in base alla destinazione propria di essa - risultante, oltre che dal suo uso attuale, dalle sue caratteristiche costruttive assegnandola quindi (a seguito di opportuni raffronti con le unità tipo della categoria) nella classe - fra quelle prestabilite nel prospetto delle categorie e classi (Mod. 16) - che include l'unità tipo della quale possiede o ha più prossime qualità, caratteristiche, requisiti e condizioni e complessivamente quindi capacità di reddito unitario.

Par. 22 - Assegnazione alla categoria
Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato dell'unità immobiliare.
Pertanto, nell'assegnazione alla categoria, non si terrà conto delle destinazioni anormali o occasionali, di prevedibile breve durata e non conformi a quelle che, sul luogo, hanno normalmente analoghe unità immobiliari.


Saluti





Rubino, hai visto, EFFEGGI ci ha fornito le norme.

Con riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato, quel locale, se ha lo spazio e l'accesso adeguato per parcheggiare un veicolo a due o più ruote, se non ha, inoltre, destinazione anormale o occasionale di prevedibile durata e non conformi a quelle che, sul luogo, hanno normalmente analoghe unità immobiliari, le norme ci inducono a sostenere che il locale può essere accatastato nella categoria C6 !

Fantastico.

Non so se è chiaro. Nessuno può contestare l'assegnazione alla categoria C6 del locale se si rispetta completamente quanto riportato nell''istruzioneII che molto gentilmente EFFEGGI ci ha fornito.

Il mio contributo finisce qui.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2024 alle ore 18:59

"Manero" ha scritto:
"EFFEGI" ha scritto:
"AA_71" ha scritto:
Buon pomeriggio

Una signora ha da vendere la cantina (piccolo locale, con una piccola porta di ingresso, posto al piano terra con accesso ad un corridoio comune che dà , attraverso dei gradini sulla strada) annessa alla sua abitazione.

In questo momento la cantina non ha un subalterno in quanto nell'accatastamento originario è stata rappresenta (com'era consuetudine un tempo) sulla stessa planimetria.

Ora la signora vuole vendere la cantina ad un signore che abita nello stesso palazzo. Ovviamente occorre procedere alla divione e all'attribuzione del sub.

Fino a qui è tutto normale. Le difficoltà nascono dal fatto che il nuovo acquirente ha chiesto che la cantina venga accatastata come C/6.

Potrebbe essere possibile?



Semplicemente NO.... non siamo dal fruttivendolo che uno sceglie cio che ognuno vuol comprarsi a seconda del proprio gradimento (mele, pere, etc).

Il locale di cui parli va in C/2.

Allego uno stralcio dell'ISTRUZIONE II:

ISTRUZIONE II - Accertamento e classamento
Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali

Par. 3 - Sistema di accertamento
I fabbricati o le porzioni di fabbricati riconosciuti urbani si accertano per unità immobiliare.
Costituisce unità immobiliare ogni parte di immobile, intero immobile o complesso di immobili che, nello stato in cui si trova, è di per sé stesso utile ed atto a produrre un reddito proprio.

Par. 10 - Consistenza effettiva
La consistenza effettiva dell'unità immobiliare si determina mediante visita diretta di tutti i locali che la compongono e delle aree e dei suoli che di essa fanno parte, nonché dei locali e delle aree o dei suoli che sono di uso comune alla stessa unità immobiliare e ad altre.

Par. 20 - Data alla quale va riferito il classamento
Le unità immobiliari devono essere classate in base alle condizioni fisiche ed economiche che presentano all'atto del classamento.

Par. 21 - Modalità di classamento
Il classamento si effettua determinando sopraluogo dapprima la categoria dell'unità immobiliare da classare, in base alla destinazione propria di essa - risultante, oltre che dal suo uso attuale, dalle sue caratteristiche costruttive assegnandola quindi (a seguito di opportuni raffronti con le unità tipo della categoria) nella classe - fra quelle prestabilite nel prospetto delle categorie e classi (Mod. 16) - che include l'unità tipo della quale possiede o ha più prossime qualità, caratteristiche, requisiti e condizioni e complessivamente quindi capacità di reddito unitario.

Par. 22 - Assegnazione alla categoria
Per la destinazione e per le altre qualità intrinseche che determinano la categoria, si avrà riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato dell'unità immobiliare.
Pertanto, nell'assegnazione alla categoria, non si terrà conto delle destinazioni anormali o occasionali, di prevedibile breve durata e non conformi a quelle che, sul luogo, hanno normalmente analoghe unità immobiliari.


Saluti





Rubino, hai visto, EFFEGGI ci ha fornito le norme.

Con riguardo alle caratteristiche costruttive ed all'uso appropriato, quel locale, se ha lo spazio e l'accesso adeguato per parcheggiare un veicolo a due o più ruote, se non ha, inoltre, destinazione anormale o occasionale di prevedibile durata e non conformi a quelle che, sul luogo, hanno normalmente analoghe unità immobiliari, le norme ci inducono a sostenere che il locale può essere accatastato nella categoria C6 !

Fantastico.

Non so se è chiaro. Nessuno può contestare l'assegnazione alla categoria C6 del locale se si rispetta completamente quanto riportato nell''istruzioneII che molto gentilmente EFFEGGI ci ha fornito.

Il mio contributo finisce qui.



Sopravviveremo, ma un momento, prima che te ne vai: quello che hai riportato in rosso da dove l'hai preso? Non c'è scritto nelle norme che ha indicato effeggi. Quali norme ti inducono a sostenere cosa, il tuo ufficio legislativo lavora alla grande, peccato che fra le caratteristiche costruttive non abbia considerato a larghezza della porta, requisito abbastanza importante per un' autorimessa.

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