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ABITAZIONE CON VANO RESIDENZIALE "INDIPENDENTE" |

marco319
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25 Giugno 2019 alle ore 10:35
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Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto al portale mi presento sono Marco e faccio i complimenti al sito per la completezza e professionalità di tutti. Volevo porre un quesito che da diversi giorni mi ostacola nella redazione di un DOCFA. Ho un villino al piano terra con mansarda (residenziale) al piano primo collegati tra loro da una scala esterna. al Comune e al Catasto sono censiti con unico sub del 1987. Avendo oggi fatto un ampliamento al piano terra, sopprimo e creo un nuovo sub, includendo anche la mansarda come la vecchia plan. in atti. mi respingono il docfa in quanto la mansarda al piano primo, è vano autonomo a cui devo attribuire un sub diverso, ma cosi facendo non rispetto quanto urbanisticamente allora licenziato e mi si creerebbe una seconda casa. P.S. la mansarda ha un'altezza media di mt. 1,33 Come potrei risolvere? Grazie a tutti voi Marco
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bioffa69
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BRESCIA
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Suppongo tu possa essere in Lombardia, sono le nuove linee guida, la mansarda è per te vano principale o un acessorio? Saluti
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marco319
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25 Giugno 2019 alle ore 10:35
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Sono in Provincia di Latina.... la mansarda è un vano principale da sempre collegato con scala esterna al fabbricato principale.... collegata sia catastalmente che urbanisticamente... secondo il vademecum Lazio la mansarda è vano indipendente e devo dargli un sub diverso... è una situazione alquanto strana sinceramente... se gli dò un sub diverso dall'abitazione è impensabile... anche perchè un vano con altezza 1,33 di media non posso censirlo quale abitazione indipendente. con una superficie poi di mq 15
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EALFIN
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Allora le vecchie case con due stanze a piano terra e due stanze a piano primo, tutte accessibili solo dalla corte esterna (piano terra) e/o dal balcone ballatoio della scala (piano primo), non comunicanti fra di loro, andrebbero censite tutte e 4 in modo autonomo? Dove sta scritto che un'unità immobiliare su più piani che non abbia comunicazione interna ma solo esterna (esempio zona giorno a piano terra e zona notte a piano primo) debba avere obbligatoriamente un collegamento diretto interno?
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bioffa69
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"marco319" ha scritto: Sono in Provincia di Latina.... la mansarda è un vano principale da sempre collegato con scala esterna al fabbricato principale.... collegata sia catastalmente che urbanisticamente... secondo il vademecum Lazio la mansarda è vano indipendente e devo dargli un sub diverso... è una situazione alquanto strana sinceramente... se gli dò un sub diverso dall'abitazione è impensabile... anche perchè un vano con altezza 1,33 di media non posso censirlo quale abitazione indipendente. con una superficie poi di mq 15 Allora le nuove linee guida del Lazio corrispondono a quelle della Lombardia, avevo capito su altro forum che invece non equivalessero fra loro, comunque, stando alle stesse, lo devi denunciare come indipendente, visto che dici che sono 15 mq, con h non abitabile, è un accessorio, per cui lo denuncerai come c/2. Saluti
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bioffa69
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"EALFIN" ha scritto: Allora le vecchie case con due stanze a piano terra e due stanze a piano primo, tutte accessibili solo dalla corte esterna (piano terra) e/o dal balcone ballatoio della scala (piano primo), non comunicanti fra di loro, andrebbero censite tutte e 4 in modo autonomo? Dove sta scritto che un'unità immobiliare su più piani che non abbia comunicazione interna ma solo esterna (esempio zona giorno a piano terra e zona notte a piano primo) debba avere obbligatoriamente un collegamento diretto interno? Dal 01/06/2019, ci sono le nuove linee guida della Lombardia, e per quanto ho capito così è stato fatto in tutte le regioni. li è scritto, il mio Collegio ha fatto Istanza al garante del contribuente, ma per adeso così l'Agenzia sta operando, almeno in Lombardia, e per quanto capisco anche nel Lazio. Saluti
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samsung
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Non conosciamo i dettagli dell'unità, ma il problema è grave. Quanti di voi sottoscriverebbero la conformità catastale di un'abitazione che si presenta con una stanza nel sottotetto, così definita sia storicamente che urbanisticamente, con circolari (che valgono qualcosa in più di un vademecum) che dicono che per le vecchie schede i locali non comunicanti continuano ad appartenere all'unità principale, e si ritrova censito un C/2 unità a se stante ? Vi prego non dite che il Catasto è una cosa e l'Urbanistica è un'altra, perchè pur essendo vero in questo caso non c'entra nulla. Un notaio di fronte ai due documenti cosa farebbe. Faccio notare che ormai non è raro il cliente che chiede una variazione per una porta spostata pechè lo chiede il notaio. Mi sembra che su questi punti i Collegi ed il CNG dovrebbe sollevare le questioni pretendendo almeno una Circolare della DC.
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EALFIN
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Io penso che il problema non possa risolversi con le linee Guida Regionali o Provinciali. Anche se siamo in italia e quindi ognuno della Pubblica Amministrazione si crea le direttive a proprio piacimento. Se io ho una stanza a piano terra ad uso cucina soggiorno ed ho una scala esterna che mi permette di accedere alla stanza a piano primo ad uso letto, dove c'è anche il bagno al suo interno, perché l'insieme non debba considerarsi unica unità abitativa? Fanno le ispezioni ai Docfa a delle unità che più lineari in pianta e in loco non si può, che lo facessero alle situazioni particolari per accertarsi la reale situazione delle unità "atipiche" dichiarate.
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marco319
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Ringrazio tutti voi per la collaborazione nell'individuare una probabile risposta al quesito. Ora vi spiego meglio... ma tanto dopo un contrastato colloquio con i dirigenti non ho altra scelta. In sostanza io ritengo che catasto e urbanistica debbano comunicare e quindi allinearsi insieme... questo perchè nel mio caso è vero che le altezze non sono tali da poter individuare un vano residenziale, ma è pur vedo che il Comune rilasciò condono edilizio destinando il vano ad una superficie residenziale e a suo tempo urbanistica e catasto erano allineati. Con il piano casa poi, utilizzai la superficie in questione per il calcolo dell'ampliamento residenziale che ad oggi il Comune mi ha regolarmente concesso. Di conseguneza oggi avendo termitao i lavori procedo all'aggiornamento catastale ed è qui che il catasto mi chiede di accatastare come vano a se stante e non avendo altezze minime devo aggiornare come vano non residenziale, pretendendo quindi anche un cambio di destinazione da residenziale a non residenziale... Dall'altra parte però ho il Comune che mi dice: guarda che il tuo piano casa è stato concesso anche grazie a quella superficie, pertanto ho alzato la voce dicendo al Comune che in qualsiasi caso a lovello catastale non vi è la possibilità di aggiornare le planimetrie e quindi mi trovo davanti ad un cane che si morde la coda.. Morale della favola, chiedo intervento del Sindaco, Collegio; Direttore catasto e vediamo cosa succede. Grazie ancora a tutti.... se risolverò (e dovrò risolvere) vi aggiorno... Marco
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samsung
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Ringrazio io te per la tenacia. Ricordati di noi e facci sapere. Questo caso è un'ulteriore prova che mettere il Catasto nelle mani dei ragionieri è stato un errore gravissimo, tra l'altro ovvio e annunciato.
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SIMBA4
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Veneto - Adria città Etrusca
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Salve Eppure esiste una circolare catastale che ricorda proprio la prevalenza della normativa catastale su quella urbanistica (lo letta ma non riesco a trovarla). Mio parere personale, è una stronzata aver obbligato a censire le cantine e mansarde in modo autonomo se hanno ingresso indipendente e autonomo, ma purtroppo ci dobbiamo adeguare alle ultime circolari. cordiali saluti
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EALFIN
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"SIMBA4" ha scritto: Salve Eppure esiste una circolare catastale che ricorda proprio la prevalenza della normativa catastale su quella urbanistica (lo letta ma non riesco a trovarla). Mio parere personale, è una stronzata aver obbligato a censire le cantine e mansarde in modo autonomo se hanno ingresso indipendente e autonomo, ma purtroppo ci dobbiamo adeguare alle ultime circolari. cordiali saluti Concordo pienamente. L'altra cavolata, non prettamente catastale ma ad essa ricollegabile, è stata fatta nel caso di Imu e Tasi dal cosiddetto Governo dei Tecnici. Infatti se nell'abitazione (planimetria catastale) è ricompresa una Cantina, Soffitta Box, Auto, ecc. non si possono detrarre dall'abitazione principale altre unità di categoria (C/2, C/6 e C/7) assimilabili a detti locali. Risultato: a) chi sta tuttora facendo il furbo usufruendo delle agevolazioni prima casa, ad esempio, anche per un C/2 nonostante la presenza di "Cantina" nella consistenza dell'abitazione principale di categoria "A", per ora la sta facendo franca perché i Comuni non sono in grado o non vogliono controllare in merito; b) chi ha rispettato le disposizioni di Legge e/o di Circolari ha già pagato e sta tuttora pagando come un "fesso". Con queste disposizioni discutibili non guadagneranno chissà quanto in più in termini di imposte, ecc. In compenso complicano la vita ai più (Comuni, privati, professionisti, ecc.) Ma non sarebbe più logico uniformare le varie agevolazioni con gli stessi identici criteri?
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samsung
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"SIMBA4" ha scritto:
Eppure esiste una circolare catastale che ricorda proprio la prevalenza della normativa catastale su quella urbanistica (lo letta ma non riesco a trovarla). Sarebbe bello trovarla. Io sono rimasto che quanto rappresentato sulle schede prima dell'entrata in vigore di quella circolare che adesso non ricordo rimane solidale tra loro. Quindi la mansarda abitabile o meno di marco319 rimane solidale e non deve essere staccata. Aiutatemi ad aggiornarmi. Fornite le nuove norme. Grazie.
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figaro
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San Miniato (PI)
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Secondo me in questo caso l'Agenzia non può imporre la divisione dell'unità immobiliare esistente, in quanto, ai sensi della Circolare 2/E del 01/02/2016, punto 3.3.2 tale obbligo è previsto solo nelle "dichiarazioni di nuova costruzione". Recentemente anche l'Agenzia della provincia nella quale opero mi aveva respinto una variazione con tale motivazione, ma ho ripresentato la pratica specificando la circolare suddetta e mi è stata approvata. Cordialmente
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bioffa69
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BRESCIA
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Ragazzi la circolare 2E è chiara, cosi come la nota successiva, ma le regioni hanno fatto le linee guida in vigore, almeno per la Lombardia dal 01/06/2019, e qui è chiarissimo come "intendono" la circolare. Il Collegio di Brescia ha fatto istana al garante del contribuente , ma per il momento ci si deve adeguare. Nelle lienee guida, come in almeno una circolare, che dovrei cercare, è specificato che la normativa catastale non ha nulla a che fare con quella urbanistica, su questo l'Agenzia basa tutte le sue pretese. Saluti Dalle lienne guida della Lombardia. 12.A Quali sono gli ambiti di applicazione della Circolare n. 2/E del 2016 per quanto riguarda il punto 3.3.2, con particolare riferimento ai locali accessori quali cantine e solai già rappresentati sulle planimetrie agli atti, in presenza di variazione di consistenza dell’UIU o cambi di destinazione d’uso anche senza opere? La finalità perseguita dalla Circolare n. 2/E del 2016 è quella di non procedere più all’accatastamento di tali beni, autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, come maggiore consistenza di tali unità residenziali, dovendosi invece procedere al loro autonomo censimento. Non sussiste l’obbligo della "divisione" dell’originaria unica unità immobiliare, quando la variazione interessa un’abitazione che contiene già al suo interno tali beni. Tale previsione va riferita, però, alla sola variazione di un’unica unità immobiliare a destinazione abitativa che mantiene la stessa destinazione e non a dichiarazioni di unità immobiliari costituenti nuove entità edilizie derivanti da operazioni quali, ad esempio, la divisione, la fusione, l’ampliamento, …, di unità immobiliari già censite, nonché l'ultimazione di nuove unità immobiliari originariamente identificate in catasto "in corso di costruzione" o "in corso di definizione". Pertanto, indipendentemente dalla tipologia di documento di aggiornamento Do.C.Fa. (nuova costruzione o dichiarazione di variazione), in tutti i casi in cui, secondo la vigente disciplina catastale, è prevista la costituzione di una nuova unità immobiliare residenziale (operazione "C" nel Quadro U – Unità Immobiliari), la stessa non potrà più contemplare al suo interno, come maggiore consistenza ovvero come accessori complementari, beni quali le cantine o i solai che risultino autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, dovendosi, conseguentemente, procedere al loro autonomo censimento. La possibilità di non procedere all’autonomo censimento dei beni in questione è pertanto, consentita nei soli casi di variazione di unità immobiliari( operazione "V" nel Quadro U – Unità Immobiliari) che contengono già al loro interno i suddetti beni. Come detto prima, però, costituisce eccezione a questa regola il caso in cui venga dichiarata l'ultimazione dei lavori di immobili precedentemente censiti "in corso di costruzione" o ù"in corso di definizione", dove gli stessi, indipendentemente dal tipo di operazione che viene effettuata nel Quadro U - Unità Immobiliari ("C" o "V"), non potranno contenere al loro interno, come maggiore consistenza ovvero come accessori complementari, beni quali le cantine o i solai che risultino autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità principali.
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