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Autore Vademecum Fabbricati Rurali

anonimo_leccese

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29 Ottobre 2009

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 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2017 alle ore 17:18

Credo faccia cosa utile pubblicare una nota inviata dal Collegio di Lecce ai propri iscritti, ma credo di utilità generale -

Come ampiamente preannunciato l’Agenzia delle Entrate ha iniziato ad inviare gli avvisi di contestazione per le sanzioni dovute per il mancato accatastamento nel CEU dei fabbricati rurali.

In merito si segnalano alcune situazioni particolari da tenere nella giusta considerazione.

1. Per i fabbricati rurali che sono stati oggetto di tipo mappale, con la conseguente costituzione nel CEU della nuova unità in corso di definizione (categoria F/6) si invitano i tecnici a completare con urgenza l’accatastamento con l’invio della pratica Docfa. La mancata definizione dell’accatastamento comporterà, a partire dal giorno 11.12.2017, l’attivazione dell’avviso di contestazione della sanzione.

2. Per i fabbricati rurali per i quali è stata già notificata la sanzione, nel caso in cui la stessa non sia dovuta, prima di procedere con eventuale accatastamento, è necessario produrre istanza di annullamento in autotutela del provvedimento sanzionatorio, allegando a supporto tutta la documentazione necessaria. In particolare il proprietario è tenuto a dimostrare la data probante in cui il fabbricato ha perso i requisiti di ruralità.

3. Se il fabbricato rurale per il quale l’accatastamento non era dovuto (ad esempio fabbricato diruto, fabbricato collabente, ecc.) è stato comunque oggetto di sanzione, per l’annullamento della stessa è necessario produrre istanza in autotutela, allegando la documentazione fotografica che comprovi lo stato dell’immobile.

4. Molti fabbricati rurali sono stati trasformati d’ufficio in “fabbricato diruto” o simili. Se invece il fabbricato modificato d’ufficio non è realmente diruto, ma è in realtà censibile in categoria ordinaria (ad esempio C/2) in fase di accatastamento sarà necessario mettere in evidenza in relazione tecnica, sia in fase di redazione del tipo mappale che del Docfa, che l’attribuzione della categoria fabbricato diruto è dovuta ad una errata valutazione dell’Ufficio.

Infine si rammenta che, in fase di accatastamento di fabbricati ex rurali, è sempre necessario indicare specificamente nel campo della relazione tecnica in che data il fabbricato ha perso i requisiti di ruralità.

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Autore Risposta

geo91

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10 Dicembre 2010

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 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2017 alle ore 18:44

?????

.............. comporterà, a partire dal giorno 11.12.2017, l’attivazione dell’avviso di contestazione della sanzione.

---- Nella nostra Provincia il Campione certo è datato 16.11.2017 è sono in fase di consegna le notifiche, quindi non hanno dato nessuno spazio. (che ci so 2 Italie?) - ci stava tempo vino a dicembre

Io sono rimasto alla famosa nota prot. 213605 del 10/10/2017 la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare dove precisa" che la notifica degli atti di contestazione era prevista a partire dalla fine del mese di ottobre, tuttavia allo scopo di porre in essere ogni possibile forma di collaborazione con i contribuenti e le categorie professionali, l’Ufficio poteva comunque differire l’invio dell’atto di contestazione nei casi in cui il tecnico incaricato segnalava che l’atto di aggiornamento era in corso di predisposizione e veniva presentato non oltre la metà del mese di novembre."

Si sperava nella "possibile forma di collaborazione tra AE e Geometri" nel differire l'invio, infatti alla scadenza di fine ottobre molti si sono attivati mandando la lettera d'incarico con la precisazione per molti che i fabbricati avevano perso i requisiti di ruralità, ma non ha sortito nessun effetto.

Pe quanto attiene i vari punti tutti condivisibili, è fonte ufficiale o una disposizione del Collegio esterna all'Agenzia. -

La materia è Molto Interessante visto che sarà un Dicembre di FUOCO.

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EALFIN

Iscritto il:
03 Dicembre 2006

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4043

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 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2017 alle ore 20:45

Le sanzioni che stanno pervenendo in questi giorni (a mio avviso non proprio legittime perchè non previste dalla norma nella modalità in cui vengono predisposte ed inviate, anche se vi è da dire che ci si può avvalere dell'autotutela), nei casi in cui si provvede al pagamento entro 60 giorni (entro fine gennaio 2018), almeno per quanto riguarda quanto ricevuto dai miei clienti, l'importo da pagare è di circa 353,00 Euro.

Detta sanzione non tiene conto del numero delle unità immobiliari sanzionabili e quindi sia se si possiede una sola unità con requisiti di ruralità, sia se si possiede più unità con requisiti di ruralità, pagando nei termini la misura agevolata della suddetta sanzione e spese di notifica si sana tutto quanto ricade sulla particella incriminata.

Poiché mi pare (non ho accatastato alcun edificio rurale dopo il 2013) che con il ravvedimento operoso ogni unità rurale accatastata sconta, o meglio possiamo dire scontava, circa 170,00 Euro di sanzioni e interessi, appare evidente che chi ha già accatastato dopo il 2013 e fino a ieri più di due unità immobiliari con richiesta dei requisiti di ruralità ed avvalendosi del ravvedimento operoso, ha pagato di più mettendosi in regola prima dell'arrivo delle sanzioni che dopo.

E' la solita storia italiana dove i più onesti che rispettano le regole e pagano in anticipo lo prendono..........................

Per di più fino a fine gennaio si deve solo pagare e nella notifica non si parla di dover accatastare entro un certo termine.

Pertanto già da febbraio 2018 l'Agenzia delle Entrate, di sicuro a scaglioni vista la numerosa mole di fabbricati rurali ancora censiti come tali, potrebbe notificare alle parti l'obbligo di accatastare entro il termine massimo di 3 mesi.

Con la conseguenza che non è escluso che dopo aver pagato le sanzioni agevolate si possa avere ancora tutto il 2018 per adempiere all'accatastamento.

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furina

Iscritto il:
25 Maggio 2005

Messaggi:
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Batignano

 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2017 alle ore 18:39

Scusa, dove è riportato che la sanzione in oggetto è unica (circa € 353,00) anche se sulla particella ad accatastamento completato risulteranno più unità immobiliari ?

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