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Autore Salta il bonus se la categoria catastale non è adeguata

SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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3204

Località
Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2019 alle ore 10:34

Salve

notizia importante come da titolo:






Bonus casa, con la categoria catastale sbagliata salta la detrazione fiscale















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Sede - Collegio Geometri Rovigo






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09:56 (35 minuti fa)





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RISERVATO AI COLLEGI (Divulgabile agli iscritti )



Bonus casa, con la categoria catastale sbagliata salta la detrazione fiscale

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Le sorti dell’Ecobonus e del Bonus Ristrutturazioni possono essere determinate dalla categoria catastale degli immobili su cui sono effettuati gli interventi. Con l’ordinanza 13043/2019, la Cassazione ha ribadito che i bonus spettano per i lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli immobili esistenti, mentre sono esclusi in presenza di lavori di completamento. La Cassazione si è pronunciata sul caso di un contribuente, che in fase di dichiarazione dei redditi aveva richiesto le detrazioni fiscali per degli interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione edilizia. Il Fisco non aveva riconosciuto i bonus perché l’edificio su cui erano stati realizzati gli interventi era censito in Catasto nella categoria F3, cioè “immobile in costruzione”. L’Agenzia delle Entrate aveva spiegato che, diversamente da quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione del modello Unico, gli interventi, al momento della richiesta dei benefici fiscali nella dichiarazione annuale, non erano stati eseguiti su unità immobiliari già esistenti, ma su porzioni di fabbricato non idonee a essere destinate ad abitazione. Il contribuente si era però opposto affermando che l’immobile era dotato di energia elettrica secondo un regolare contratto. Il precedente proprietario aveva inoltre presentato una richiesta di condono edilizio, fatto che avrebbe dimostrato l’esistenza dell’immobile. Dal momento che i lavori non avevano inciso né sulla volumetria né sulla sagoma, secondo il contribuente potevano qualificarsi come ristrutturazione. Dopo una serie di accertamenti, dalla visura catastale l’immobile è risultato ancora in costruzione e il contribuente non è riuscito a dimostrare la data di ultimazione dei lavori in modo da poter contestare la classificazione catastale in categoria F3.
D’altro canto, la fornitura di energia elettrica non è stata considerata una prova sufficiente dato che è necessaria anche per un cantiere di lavoro.
I giudici hanno spiegato che la locuzione “ristrutturazione edilizia” esprime letteralmente il recupero di costruzioni già esistenti, non potendosi estendere alla diversa ipotesi di immobile in costruzione e non ancora completato alla data di richiesta delle agevolazioni fiscali. Sulla base di questi elementi, le motivazioni del contribuente sono state respinte.
Il Fisco ha commentato la decisione della Cassazione ricordando quanto spiegato con l’interpello 150/2019, con cui è stato chiarito che la detrazione spetta per le sole spese di ristrutturazione dell’edificio esistente e non anche per quelle di ampliamento. L’Agenzia ha aggiunto che l’intervento edilizio agevolato deve avere carattere conservativo del patrimonio immobiliare esistente e ha evidenziato che la qualificazione della tipologia di interventi effettuati spetta al Comune o ad altro ente territoriale, in qualità di organo competente per le classificazioni urbanistiche.
Il Fisco ha concluso che se l’intento conservativo non permane (nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione, rispettando la volumetria dell’edificio preesistente, la detrazione non può essere riconosciuta poiché l’ampliamento della volumetria preesistente determina che l’immobile vada considerato “nuova costruzione”.



Si allega copia della Sentenza



Cordiali saluti

La segreteria









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[size= 11.5pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #990000]QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019[/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #333333]
Per essere iscritto all’Associazione Nazionale Donne Geometra e usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione,ecc.), occorre effettuare il versamento della quota annuale di [/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #c00000; background: yellow]Euro 25,00[/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #333333; background: yellow] (per i Soci Ordinari)[/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #333333; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial],[/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #333333; background: yellow] [/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #c00000; background: yellow]Euro 15,00[/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #333333; background: yellow] (per Tirocinanti e Studenti)[/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #333333; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial], [/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #333333; background: yellow]Euro [/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #c00000; background: yellow]150,00[/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #333333; background: yellow] (Collegi provinciali e Enti)[/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #333333; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial], tramite : [/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #333333]
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[size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #c00000]La copia del bonifico o del bollettino postale dovranno essere inviate tramite posta elettronica a [/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS'...[size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #c00000] - oppure tramite fax al numero: 0174/81109. [/size][size= 10pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #333333]
Per ogni [/size]ulteriore informazione contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17





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[/size][size= 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif]www.donnegeometra.it[/size][size= 9pt; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif; color: #1f497d] - e-mail: [/size][size= 10pt; font-family: 'Times New Roman', serif]donnegeometra@libero.it[/size]

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Autore Risposta

EALFIN

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03 Dicembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 27 Giugno 2019 alle ore 22:42

Se mi è permesso esprimere un giudizio è anche giusto che un immobile censito in categoria F, pur se ultimato da tempo ovvero regolarmente utilizzato, non possa ottenere il bonus del recupero edilizio.

Già uno non ha ispettato la Legge per mancato accatastamento nei termini e quindi per mancata attribuzione di rendita che potrebbe comportare anche un mancato introito per la pubblica amministrazione (potrebbe perché in caso di prima casa il problema in linea generale non si pone).

Ora vorrebbe pure abbattere le proprie tasse che non paga regolarmente o meglio non adempie regolarmente agli obblighi di Legge che si ricollegano direttamente alla materia del fisco.

E' un pò come alcuni miei colleghi che non pagano regolarmente nei termini la propria quota sociale al Collegio Provinciale e poi sono i primi a lamentarsi di questo o di quello.

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