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RURALITA' E FISCO |

lucanto
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27 Giugno 2006
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una richiesta di chiarimento, che penso possa tornare utile a molta gente: Nell'ambito dei fabbricati rurali ad uso non abitativo. c'è un pò di confusione sul requisito della costruzione strumentale alle attività agricole e mi spiego meglio: Il requisito è oggettivo del fabbricato, a prescindere dal fatto che il titolare di diritti reali sul bene, abbia o meno il possesso della partita iva per attività agricola, oppure è vincolante che l'attività agricola sia sancita dal possesso della partita iva, e quindi diventerebbe anche soggettivo? Chiedo di aprire una discussione su questo punto.
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amal
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09 Febbraio 2003
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Per la classificazione dei fabbricati rurali occorre (oltre ai requisiti oggettivi) che il soggetto rivesta la qualifica di imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993 n. 581 (e quindi necessariamente in possesso di partita IVA). Dai un'occhiata in proposito alla mia dispensa "Ruralità e Fisco" che trovi qui a lato www.pregeo.it/Ruralia%27&Fisco.pdf Ciao Alberto
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geosim
Iscritto il:
08 Ottobre 2005
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Grosseto
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"amal" ha scritto: Per la classificazione dei fabbricati rurali occorre (oltre ai requisiti oggettivi) che il soggetto rivesta la qualifica di imprenditore agricolo, iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di cui all’art. 8 della legge 29.12.1993 n. 581 (e quindi necessariamente in possesso di partita IVA). Dai un'occhiata in proposito alla mia dispensa "Ruralità e Fisco" che trovi qui a lato www.pregeo.it/Ruralia%27&Fisco.pdf Ciao Alberto Sono d'accordo sul fatto che la qualifica di imprenditore agricolo sia un requisito necessario per i fabbricati rurali ad uso abitativo, mentre mi trovo meno d'accordo per quelli strumentali in quanto il D.P.R. 23/03/1998 n. 139 non indica espressamente la necessità di tale requisito in quanto testualmente recita: "Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attivita' agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Deve, altresi', riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attivita' agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonche' ai fabbricati destinati all'agriturismo." In verità c'è molta confusione su questo punto ed ognuno da una sua interpretazione.
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lucanto
Iscritto il:
27 Giugno 2006
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Alla luce di quanto affermato da geosim, che io condivido, chiedo il motivo per cui nella dispensa di "ruralità e fisco" citata in precedenza nel modello di richiesta di esenzione per FABBRICATI STRUMENTALI, c'è il requisito reddituale, con il numero di partita iva. Le cose dette da Amal sono valide solo per le abitazioni, anche se opportunamente modificate con nuovo emendamento che ha esteso i benefici anche ai pensionati ex scau etc.. Perchè non c'è un'associazione che chiede che siano stabiliti con certezza i parametri per i beni strumentali? Faccio un esempio, per un terreno di 2000 mq puoi avere una rimessa attrezzi di 20 mq.
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geosim
Iscritto il:
08 Ottobre 2005
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Grosseto
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Confermo la confusione che esiste per i fabbricati strumentali, personalmente mi sono trovato con due interpretazioni diverse ed opposte da parte di due comuni limitrofi; ritengo più importante l'interpretazione dei comuni e dell'agenzia delle entrate piuttosto che quella che può dare l'agenzia del Territorio in quanto sono i primi poi che applicano le imposte ICI e IRPEF; spero e auspico che in merito ci sia una pronuncia ufficiale da parte di qualcuno tale da chiarire la situazione.
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GIOR9
Iscritto il:
16 Novembre 2004
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Non sono ancora riuscito a chiarire completamente, a quali fabbricati sono applicabili i requisiti di ruralità, citati dall'art.9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n 577. In sostanza un fabbricato che utilizza un semplice cittadino senza p.iva, come magazzino per le attrezzature utili alla coltivazione dell'appezzamento, al fine di produrre per uso proprio ortaggi e frutta può essere considerato rurale? Un ringraziamento a tutti quelli che vorranno chiarire questo piccolo quesito!!!
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alfalimapapa
Iscritto il:
19 Gennaio 2006
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"GIOR9" ha scritto: Non sono ancora riuscito a chiarire completamente, a quali fabbricati sono applicabili i requisiti di ruralità, citati dall'art.9 comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n 577. In sostanza un fabbricato che utilizza un semplice cittadino senza p.iva, come magazzino per le attrezzature utili alla coltivazione dell'appezzamento, al fine di produrre per uso proprio ortaggi e frutta può essere considerato rurale? Un ringraziamento a tutti quelli che vorranno chiarire questo piccolo quesito!!! Devono essere imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese!!! vedi Art. 4 comma 6 del Decreto Legge 262/2006
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lucanto
Iscritto il:
27 Giugno 2006
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Ringrazio Alfalimapapa per l'intervento, ma si discute dei fabbricati ad uso non residenziale, al contrario del comma da lui citato.
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