Ecco l'articolo della Polizia rurale
Art. 18 - ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE
I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l’obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto non coltivata, verso le strade, loro ripe o loro fossi.
Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore al metro misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.
Qualora non esista un fosso stradale, l’aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto, fatto salvi gli obblighi di cui al comma precedente.
Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.
La piantumazione di siepi ed alberi a sostegno delle sponde devono avvenire a una distanza di mt. 4 fra loro, per permettere una periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.