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Quesito APE |

luigig
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26 Aprile 2013 alle ore 17:09
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Salve, ho due quesiti da proporvi: 1) "appurato che l'attestato APE va redatto in caso di donazioni, vendite o affitti, volevo chiedervi se in caso di affitto di breve durata, giorni o settimane (tipo l'affitto di una abitazione nel periodo estivo) va redatto l'APE?" 2) Se l'immobile è privo di riscaldamenti e deve essere affittato, venduto o donato, va ugualmente redatto l'APE vero? Grazie mille, Geom. Luigi G.
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geover
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Punto 1) Sì, il Dl 63/2013 non fa alcuna distinzione tra locazioni turistiche e non. L'Ape deve essere allegato a tutti i nuovi contratti di locazione (e non di proroghe o di rinnovi o altro) stipulati in seguito all'entrata in vigore del decreto stesso, pena la nullità. L'articolo 12 del Dl 63/2013, inoltre, prevede la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro per il proprietario che in caso di nuova locazione non doti l'immobile di Ape. Il Sole 24 Ore Punto 2) Circolare del notariato 2013 ove al punto ii), recita: ii) per interpretazione sistematica della normativa vigente (dovendosi in particolare escludere la necessità dell’attestato di prestazione energetica per tutti quegli edifici o manufatti che non comportino consumi energetici ovvero i cui consumi energetici siano del tutto irrilevanti, in relazione alle loro caratteristiche o destinazioni d’uso ovvero in quanto non ancora o non più utilizzabili per l’uso cui sono destinati) per cui tutti sia per gli edifici privi di impianto termico, sia per gli edifici con stufe e/o apparecchi elettrici la cui Potenza Nominale ed il cui consumo è basso => LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NON VA EFFETTUATA (ESENZIONE/ESCLUZIONE). NB, SI BADI BENE CHE LO STATO DI ESENZIONE/ESCLUSIONE VA ATTESTATO DA UN CERTIFICATORE ENERGETICO
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george_ces
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Non riesco a condividere il commento di geover quando esclude dall'obbligo di redazione dell'APE gli edifici (o unità immobiliari) prive di impianto termico o con stufe e/o apparecchi elettrici. Infatti, nelle regioni che non hanno legiferato autonomamente e nelle quali è in vigore la legislazione nazionale in materia, nel caso di edifici senza impianto di riscaldamento, vale quanto disposto dal d.lgs.192/2005 attraverso il suo decreto attuativo DM 26/6/2009, “Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici”. In particolare con il suo allegato 1, “Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria”, vengono dettate le regole tecniche necessarie al calcolo delle prestazioni energetiche in assenza di impianto di riscaldamento. In buona sostanza si presume che il comfort termico richiesto all’interno dell’edificio, in termini di fabbisogno di energia termica, venga raggiunto attraverso l’utilizzo di energia elettrica.
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uli
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42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
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condivido quanto detto da george ces. Approfitto per chiedere una info, sappiamo bene che la validità dell'APE è regolamentata dall'art. 6 del D.L n. 63/2013 comma 5. I miei dubi sono questi: il libretto di impianto con i dovuti controlli va allegato all'APE che si deposita in regione, o per allegazione si intende il "passaggio" di documenti che il locatore o venditore consegna all'inquilino/compratore ? (quest'ultima è un'interpretazione de ilsole24ore) Se il proprietario committente non mi fornisce copia del libretto con i controlli, posso io assegnare una validità inferiroe a 10 anni ? Non so se ho commesso degli errori ma ho agito sempre così: In validità APE dichiaro sempre "10 anni vedere note" e nelle note dichiaro che la validità dell'APE è subordinata al rispetto dei contenuti di cui all'art. 6 del D.L n. 63/2013 c.5. In buona sostanza perchè troncare la validità di un ape se si è saltati un controllo ? Se il Commitente fa fare, dopo il deposito dell'ape, il dovuto controllo rifaccio un'altra ape ?
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luigig
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26 Aprile 2013 alle ore 17:09
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"uli" ha scritto: condivido quanto detto da george ces. Approfitto per chiedere una info, sappiamo bene che la validità dell'APE è regolamentata dall'art. 6 del D.L n. 63/2013 comma 5. I miei dubi sono questi: il libretto di impianto con i dovuti controlli va allegato all'APE che si deposita in regione, o per allegazione si intende il "passaggio" di documenti che il locatore o venditore consegna all'inquilino/compratore ? (quest'ultima è un'interpretazione de ilsole24ore) Se il proprietario committente non mi fornisce copia del libretto con i controlli, posso io assegnare una validità inferiroe a 10 anni ? Non so se ho commesso degli errori ma ho agito sempre così: In validità APE dichiaro sempre "10 anni vedere note" e nelle note dichiaro che la validità dell'APE è subordinata al rispetto dei contenuti di cui all'art. 6 del D.L n. 63/2013 c.5. In buona sostanza perchè troncare la validità di un ape se si è saltati un controllo ? Se il Commitente fa fare, dopo il deposito dell'ape, il dovuto controllo rifaccio un'altra ape ? Ciao uli, non credo tu possa assegnare una validità inferiore a quella di legge. Credo inoltre che il libretto deve essere consegnato al momento della redazione dell?attestato APE. Per quanto riguarda il mio quesito, riassumo chiedendo un chirimento: quindi se la struttura è priva di un qualsiasi impianto non devo redigere l'APE ma, come afferma geover,bisogna dichiarara lo stato di esenzione/esclusione? Grazie Geom. Luigi G.
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george_ces
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Mi riaccodo a questa discussione, per un caso particolare : nel caso di 3 contratti di locazione, di una piccola abitazione per villeggiatura, per periodi inferiori a 30 gg ciascuno (ipotizziamo per semplicità : il primo di 20 gg, il secondo di 7 gg, il terzo di 15 gg) a tre diversi conduttori. In questo caso ho chiarito con l'AdE che non c'è l'obbligo di registrazione di detti contratti . C'è invece l'obbligo di redigere e consegnare ai conduttori l'APE ? Grazie e buona serata
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"george_ces" ha scritto: Mi riaccodo a questa discussione, per un caso particolare : nel caso di 3 contratti di locazione, di una piccola abitazione per villeggiatura, per periodi inferiori a 30 gg ciascuno (ipotizziamo per semplicità : il primo di 20 gg, il secondo di 7 gg, il terzo di 15 gg) a tre diversi conduttori. In questo caso ho chiarito con l'AdE che non c'è l'obbligo di registrazione di detti contratti . C'è invece l'obbligo di redigere e consegnare ai conduttori l'APE ? Grazie e buona serata SI www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-...
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george_ces
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Cesko grazie, ma avevo già visto quest'articolo che comunque non tratta il mio particolare caso ( locazione < 30 gg). Nei casi ordinari, invece, la normativa "all'italiana" dunque scarica dall'obbligo di allegare l'APE, però al contempo obbliga di annotare nel contratto che l'APE ci sia e venga consegnato al conduttore. A quel punto tanto vale allegarlo !!! W l'Italia
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lucapenny
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Salve, avrei un quesito da porvi: nel caso di edificio privo di impianto e con calcolo eseguito con dispositivi elettrici ( ho inserito 5 kw come potenza generatore?) cosa mi consigliate di inserire nella durata dell'ape: validità 10 anni vedi note oppure 31/12/2015? Mi sto occupando di un ape di immobile in regione Sicilia quindi dovrei seguire il DECRETO 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, è corretto secondo voi? grazie
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carmelob
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Salve a tutti, scusate se mi ricollego alla discussione, Vi scrivo in quanto avrei un problema da risolvere, confido anticipatamente in voi tutti. Mi è stato chiesto di redigere un APE per due appartamenti, di cui uno al primo piano e l'altro al secondo piano (entrambi di proprietà del mio cliente). Il mio cliente ha fatto il preliminare dal notaio per la vendita dell'appartamento al piano primo. Tale appartamento risulta al catasto in Cat A/2 già dal 1978, però non è mai stato rifinito quindi dovrebbe essere in corso di costruzione perchè all'interno non vi è nulla. Io per far evitare al mio cliente di produrre documenti più o meno falsi, ho consigliato di presentare al notaio una perizia giurata da allegare all'atto con la quale si afferma che l'appartamento pur essendo CAt A/2 ad oggi non è mai stato rifinito pertanto è in corso di costruzione. Ho detto anche al mio cliente di chiedere informazioni al notaio. Bene il notaio ha risposto: che è possibile poter fare l'APE pur essendo difatti l'immobile al grezzo. Quindi vi chiedo cosa dovrei certificare se non vi sono nemmeno le partizioni delle stanze? Vi chiedo ancora, il nuovo proprietario potrebbe crearmi problemi quando al comune andrà a chiedere autorizzazione per rifnirlo? Inoltre è possibile poter presentare una perizia giurata così che io eviteri di fare un APE falso a tutti gli effetti? Un idea che mi viene in mente: posso redigere l'Ape per l'appartamento al secondo piano (rifinito) e farla valere sotto dichiarazione del proprietario anche per l'appartamento in questione? Anticipatamente grazie.
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totonno
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Ciao Carmelob Hai letto qui www.geolive.org/forum/altro/suggerimenti... I casi in cui non é obbligatoria l'allegazione degli APE nei contratti di compravendita. Nell'elenco sono indicati anche gli immobili al "rustico" . Nel tuo caso, a mio parere, la categoria catastale è superflua. Saluti.
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carmelob
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Ciao totonno e grazie per avermi risposto. Il problema è che il notaio afferma: considerato che al catsto è a/2 si deve redigere l'ape anche se all'interno non vi è nulla(rustico) ... Ho detto al notaio di farmi redigere una perizia stabilendo la nuova rendita o di andare al catasto e fare un declassamento ... ma il notaio afferma che l'ape è obbligatorio e che la perizia giurata non serve!
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totonno
(GURU)
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Fai cambiare il notaio. Da quesro notaio ti fai rilasciare una sua nota dove dichiara che l'atto non lo fa per questo motivo. Saluti
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uli
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Mi accodo , ma per un quesito diverso: In assenza di impianto di riscaldamento e acs bisogna comunque simulare la loro presenza; sappiamo tutti che il DM Requisiti minimi attualmente in vigore prevede per la simulazione generatori a combustibile gassoso e non più apparecchi alimentati da rete elettrica. Nonostante la normativa sia chiara una adetta al controllo formale degli ape obbliga i tecnici a indicare i valori di energia elettrica da rete , pena la non protocollazione dell'attestato. Stessa cosa avviene anche per edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale e produzione di acs con generatori alimentati a combustibile gassoso. Mentre sul primo caso non ho dubbi sul secondo un pò li ho, ma solo perchè l'addetta è particolarmente insistente sull'indicazione dell'energia elettrica da rete. Ho notato che (nel caso di caldaia a gas metano) l'unico modo per avere il valore di energia elettrica da rete è quello di indicare la potenza della pompa che provvede al circolo dell'acqua. Nel caso di caldaia unifamiliare da 25-30 kw credo sia trascurabile l'indicazione in W della pompetta. Ben diverso è il discorso di una caldaia centralizzata che serve 30 appartamenti e deve essere dotata di apposita pompa di circolazione dell'acqua. In questo caso concordo con il fatto di indicare la potenza in w della pompa in quanto rientra nel sistema di produzione di acqua calda e quindi incide al raggiungimento di un dato Epi. Per il caso di caldaiette da 25-30 kw mi sembra scontato che senza energia elettrica non possano funzionare e credo sia errato indicare l'energia elettrica da rete per tale calcolo! Pareri ?
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totonno
(GURU)
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Io penso che tu abbia perfettamente ragione. Ma chi sarebbe questa addetta al controllo degli APE? Mi piacerebbe leggere altre e più autorevoli opinioni. Saluti.
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