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Nuovi termini e aliquote per ravvedimento operoso dal 01/01/2015 | 
 
  
EFFEGI 
f.g.
 
Iscritto il: 
16 Dicembre 2008 
Messaggi:  
2131 
Località 
Irpinia
 | 
La legge di stabilità 2015 ha ampliato sensibilmente la portata del ravvedimento operoso.     Riepilogo le opzioni disponibili  dal 01/01/2015 per il ravvedimento operoso:     Termine temporale: entro i primi 14 giorni dalla violazione    Sanzione: 1/10 del minimo con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo)    Ambito applicativo: tutti i tributi per violazioni sui versamenti  -----------------------------------------------------------------------------------------    Termine temporale: dal 15° al 30° giorno dalla violazione    Sanzione: 1/10 del minimo (3%)     Ambito applicativo: tutti i tributi per violazioni sui versamenti  -----------------------------------------------------------------------------------------    Termine temporale: dal 31° giorno e fino al 90° giorno dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione      Sanzione: 1/9 del minimo    Ambito applicativo: tutti i tributi   -----------------------------------------------------------------------------------------    Termine temporale: dal 91° giorno all`anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui è stata commessa la violazione    Sanzione: 1/8 del minimo    Ambito applicativo: tutti i tributi  -----------------------------------------------------------------------------------------    Termine temporale: oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione    Sanzione: 1/7 del minimo    Ambito applicativo: solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate    -----------------------------------------------------------------------------------------    Termine temporale: oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione    Sanzione: 1/6 del minimo    Ambito applicativo: solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate  -----------------------------------------------------------------------------------------    Dal 01/01/2015 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%;     Per ravvedimenti "a cavallo d`anno", andrà adottato un criterio di pro rata temporis;     Il tasso di interesse sarà quindi pari all`1%, fino al 31/12/2014 e allo 0,5% dal 01/01/2015 e fino al giorno del ravvedimento.    -----------------------------------------------------------------------------------------    In sintesi, con il nuovo ravvedimento operoso si ha:    -riduzione della sanzione allo 0,20% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento entro 14 giorni)    -riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (ravvedimento entro il 30° giorno)    -riduzione della sanzione a 1/9 del minimo (ravvedimento entro il 90° giorno)    -riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (ravvedimento entro un anno)    -riduzione della sanzione a 1/7 del minimo (ravvedimento entro due anni)    -riduzione della sanzione a 1/6 del minimo (ravvedimento oltre i due anni)     SE&O     Cordiali saluti   
  
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| Autore | 
Risposta | 
 
  
rubino 
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(GURU)
Iscritto il: 
04 Febbraio 2005 
Messaggi:  
4455 
Località 
non moderatore
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furina 
 
Iscritto il: 
25 Maggio 2005 
Messaggi:  
496 
Località 
Batignano
 | 
Buongiorno, quindi in base alle nuove disposizioni per il ravvedimento operoso quanto dovrei pagare per una variazione catastale i cui lavori (a seguito di sopralluogo dell'Ufficio) sono stati ultimati in data 04/06/2015 ?   Se non ho capito male dovrebbero essere 1/8 del minimo (€ 258,00), quindi € 32,25 oltre interessi.   Mi date conferma ?   Grazie.
 
  
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