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Autore Nuovi termini e aliquote per ravvedimento operoso dal 01/01/2015

EFFEGI
f.g.

Iscritto il:
16 Dicembre 2008

Messaggi:
2084

Località
Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2015 alle ore 15:39

La legge di stabilità 2015 ha ampliato sensibilmente la portata del ravvedimento operoso.

Riepilogo le opzioni disponibili dal 01/01/2015 per il ravvedimento operoso:

Termine temporale: entro i primi 14 giorni dalla violazione

Sanzione: 1/10 del minimo con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo)

Ambito applicativo: tutti i tributi per violazioni sui versamenti
-----------------------------------------------------------------------------------------

Termine temporale: dal 15° al 30° giorno dalla violazione

Sanzione: 1/10 del minimo (3%)

Ambito applicativo: tutti i tributi per violazioni sui versamenti
-----------------------------------------------------------------------------------------

Termine temporale: dal 31° giorno e fino al 90° giorno dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione


Sanzione: 1/9 del minimo

Ambito applicativo: tutti i tributi
-----------------------------------------------------------------------------------------

Termine temporale: dal 91° giorno all`anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui è stata commessa la violazione

Sanzione: 1/8 del minimo

Ambito applicativo: tutti i tributi
-----------------------------------------------------------------------------------------

Termine temporale: oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione

Sanzione: 1/7 del minimo

Ambito applicativo: solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate

-----------------------------------------------------------------------------------------

Termine temporale: oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione

Sanzione: 1/6 del minimo

Ambito applicativo: solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate
-----------------------------------------------------------------------------------------

Dal 01/01/2015 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%;

Per ravvedimenti "a cavallo d`anno", andrà adottato un criterio di pro rata temporis;

Il tasso di interesse sarà quindi pari all`1%, fino al 31/12/2014 e allo 0,5% dal 01/01/2015 e fino al giorno del ravvedimento.

-----------------------------------------------------------------------------------------

In sintesi, con il nuovo ravvedimento operoso si ha:

-riduzione della sanzione allo 0,20% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento entro 14 giorni)

-riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (ravvedimento entro il 30° giorno)

-riduzione della sanzione a 1/9 del minimo (ravvedimento entro il 90° giorno)

-riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (ravvedimento entro un anno)

-riduzione della sanzione a 1/7 del minimo (ravvedimento entro due anni)

-riduzione della sanzione a 1/6 del minimo (ravvedimento oltre i due anni)

SE&O

Cordiali saluti

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Autore Risposta

rubino
.
(GURU)

Iscritto il:
04 Febbraio 2005

Messaggi:
4349

Località
Potenza

 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2015 alle ore 12:56

Grazie.

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furina

Iscritto il:
25 Maggio 2005

Messaggi:
496

Località
Batignano

 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2015 alle ore 11:45

Buongiorno, quindi in base alle nuove disposizioni per il ravvedimento operoso quanto dovrei pagare per una variazione catastale i cui lavori (a seguito di sopralluogo dell'Ufficio) sono stati ultimati in data 04/06/2015 ?

Se non ho capito male dovrebbero essere 1/8 del minimo (€ 258,00), quindi € 32,25 oltre interessi.

Mi date conferma ?

Grazie.

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