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Nuovi termini e aliquote per ravvedimento operoso dal 01/01/2015 |

EFFEGI
f.g.
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16 Dicembre 2008
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2084
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Irpinia
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La legge di stabilità 2015 ha ampliato sensibilmente la portata del ravvedimento operoso. Riepilogo le opzioni disponibili dal 01/01/2015 per il ravvedimento operoso: Termine temporale: entro i primi 14 giorni dalla violazione Sanzione: 1/10 del minimo con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo (0,20% per giorno di ritardo) Ambito applicativo: tutti i tributi per violazioni sui versamenti ----------------------------------------------------------------------------------------- Termine temporale: dal 15° al 30° giorno dalla violazione Sanzione: 1/10 del minimo (3%) Ambito applicativo: tutti i tributi per violazioni sui versamenti ----------------------------------------------------------------------------------------- Termine temporale: dal 31° giorno e fino al 90° giorno dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione Sanzione: 1/9 del minimo Ambito applicativo: tutti i tributi ----------------------------------------------------------------------------------------- Termine temporale: dal 91° giorno all`anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno in cui è stata commessa la violazione Sanzione: 1/8 del minimo Ambito applicativo: tutti i tributi ----------------------------------------------------------------------------------------- Termine temporale: oltre il termine di cui sopra ma entro 2 anni dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione Sanzione: 1/7 del minimo Ambito applicativo: solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate ----------------------------------------------------------------------------------------- Termine temporale: oltre i 2 anni dalla violazione oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno successivo a quello in cui e' stata commessa la violazione Sanzione: 1/6 del minimo Ambito applicativo: solo per i tributi amministrati dall`Agenzia delle Entrate ----------------------------------------------------------------------------------------- Dal 01/01/2015 in caso di ravvedimento operoso, il tasso legale da applicare è pari allo 0,5%; Per ravvedimenti "a cavallo d`anno", andrà adottato un criterio di pro rata temporis; Il tasso di interesse sarà quindi pari all`1%, fino al 31/12/2014 e allo 0,5% dal 01/01/2015 e fino al giorno del ravvedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- In sintesi, con il nuovo ravvedimento operoso si ha: -riduzione della sanzione allo 0,20% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento entro 14 giorni) -riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (ravvedimento entro il 30° giorno) -riduzione della sanzione a 1/9 del minimo (ravvedimento entro il 90° giorno) -riduzione della sanzione a 1/8 del minimo (ravvedimento entro un anno) -riduzione della sanzione a 1/7 del minimo (ravvedimento entro due anni) -riduzione della sanzione a 1/6 del minimo (ravvedimento oltre i due anni) SE&O Cordiali saluti
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Autore |
Risposta |

rubino
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(GURU)
Iscritto il:
04 Febbraio 2005
Messaggi:
4349
Località
Potenza
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furina
Iscritto il:
25 Maggio 2005
Messaggi:
496
Località
Batignano
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Buongiorno, quindi in base alle nuove disposizioni per il ravvedimento operoso quanto dovrei pagare per una variazione catastale i cui lavori (a seguito di sopralluogo dell'Ufficio) sono stati ultimati in data 04/06/2015 ? Se non ho capito male dovrebbero essere 1/8 del minimo (€ 258,00), quindi € 32,25 oltre interessi. Mi date conferma ? Grazie.
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