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Nota prot. 38500 del 04-06-2020 (chiarimenti circ.2/E - 2016) |

CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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OGGETTO: Ulteriori chiarimenti ed istruzioni in tema di autonomo censimento in catasto delle cantine e delle autorimesse (cfr. punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016). ALLEGATO: www.collegiogeometri.sa.it/collegio/conv... SALUTI
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uccellino
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Grazie. Ne avevo sentito parlare: letta attentamente, pur non cambiando niente rispetto all'"ordinario" trattamento di questi beni, non vorrei che si verificasse qualche alzata d'ingegno in merito agli scantinati e alle soffitte disgiunte dalle u.i.u. che hanno accesso dai corridoi condominiali. P.S.: faccio notare il passaggio in cui si dice a qualcuno (e chi ha capito ha capito) di non mettersi a telefonare per spargere la voce che bisogna staccare cantine e soffitte.
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bioffa69
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A mio avviso ribadisce quanto già specificato nella circolare e nella nota, però mi sembra che si aggiunga una cosa, che posto poi sotto, di fatto mi sembra di capire che se non si tocca l'unità, non vi è obbligo di stralcio di cantina, mentre in tutti gli altri casi si, anche se si procede ad una variazione spazi interni. DALLA CIRCOLARE , PAGINA 4 Quanto ai dubbi manifestati in ordine alla tipologia di atti di aggiornamento interessati dalle disposizioni di prassi in argomento, attesa la finalità perseguita al punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 2016 richiamata in premessa e l’esigenza di conseguire uniformità nelle modalità di censimento dei suddetti beni immobili, si dispone che le indicazioni originariamente limitate alle sole dichiarazioni di nuova costruzione siano estese, a far data dal 1° luglio 2020, anche alle dichiarazioni di variazione, indipendentemente dal presupposto normativo in base al quale le stesse sono rese in Catasto. Per cui tutte le volte che si presenta una pratica, a meno che la cantina sia comunicante, si deve sempre procedere allo stralcio della cantina, concordate? Per Uccellino, le cantine o soffitte, che comunicano con parti comuni condominiali, vanno già disgiunte, se l'unità non è oggetto di semplice VSI , con questa capisco che vanno disgiunte anche se si procede alla variazione spazi interni
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"bioffa69" ha scritto: Quanto ai dubbi manifestati in ordine alla tipologia di atti di aggiornamento interessati dalle disposizioni di prassi in argomento, attesa la finalità perseguita al punto 3.3.2 della circolare n. 2/E del 2016 richiamata in premessa e l’esigenza di conseguire uniformità nelle modalità di censimento dei suddetti beni immobili, si dispone che le indicazioni originariamente limitate alle sole dichiarazioni di nuova costruzione siano estese, a far data dal 1° luglio 2020, anche alle dichiarazioni di variazione, indipendentemente dal presupposto normativo in base al quale le stesse sono rese in Catasto. Per cui tutte le volte che si presenta una pratica, a meno che la cantina sia comunicante, si deve sempre procedere allo stralcio della cantina, concordate Stando alla suddetta Nota, è così...... ma bisogna vedere nella pratica se i vari Uffici saranno conseguenti nell'applicabilità di tali direttive! saluti
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uccellino
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Dice che non bisogna agire con l'accetta delle "note" e riferirirsi sempre all'ordinarietà ed all'uso locale: dove sto io, ad esempio, ordinariamente la soffitta o lo scantinato di una casa popolare non sono in grado di produrre un reddito autonomo e non lo diventano adesso solo perchè vi si accede dal corridoio condominiale, altrimenti non avrebbe senso l'esistenza, dall'impianto del C.F., del vano complementare (cantine, soffitte ecc.) a valere per 1/4 nel calcolo della consistenza, concetto presente anche nel calcolo della superficie catastale con i diversi poligoni dell'attuale versione di DOCFA: Tipo B Superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A (parametro 62 del DXF = 2). Tipo C Superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora non comunicanti con i vani di cui alla lettera A (parametro 62 del DXF = 3).
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bioffa69
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Stando al tuo ragionamento, non varrebbe da nessuna parte, in tutte le città le cantine sono legate all'abitazione, ma lo scopo è proprio quelle di farle dividere, nei casi previsti, in Lombardia già con le linee guida del giugno 2019, si è iniziato," spegando" la circolare 2016, ed adesso affondano il colpo. Lo scopo è che prima o poi tutte siano denunciate indipendentemente, in modo che si vedano in visura e che sulla seconda, si paghi IMU. Saluti
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uccellino
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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Leggi bene la Circolare, dice di far riferimento all'ordinarietà ed agli usi locali, che si intendono sempre a livello comunale e non a quello che hanno fatto in Lombardia: ancora una volta si cerca di sanare evidenti sperequazioni nazionali uniformando le prassi andando a quel posto al contribuente. L'IMU è esente per la prima casa e si estende a due sue pertinenze, in C/2 e in C/6.
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bioffa69
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Vedremo come agirà la tua Agenzia sull'ordinarietà. Lo scopo resta comunque quello si tassare il secondo deposito. Si è esenti, per prima casa per un C/6, per un C/2 e per un C/7, procedendo come dicono sarà in visura il secondo C/2 ecc. ecc., cosa che adesso non accade, Agenzia delle Entrate si chiama e lo scopo e questo. In Lombardia si stralciano , si è obbligati, e l'ordinarietà era quella di averli rappresentati nella stessa planimetria, come per tutti, ma come avrai visto con la circolare 2016, l'ordinarietà non esiste, le cantine se non comunicanti vanno denunciate separate,per le nuove costrruzioni, ed adesso sembra anche perquasi tutte le variazioni, questo è ciò che vuole ottenere l'Agenzia. Saluti
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uccellino
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Benissimo, e io scriverò in relazione che la condizione ordinariamente ritraibile nel comune X in merito alle pertinenze dell'u.iu. corrisponde sia all'uso locale sia a quanto redatto dallo scrivente. Me lo respingeranno? Benissimo, lo rimanderò allegando la circolare. Non attacchiamo sempre il ciuccio dove vuole il padrone, leggi bene la circolare.
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bioffa69
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Allora, evidentemente ho letto , più volte la circolare, così come la 2/E 20166 , così come la nota 60244 sempre del 2016, così come ho letto le linee guida della Lombardia (redatte con la Consulta regionale dei Geometri della Lombaria e la direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate., in vigore dal 01/06/2019 e quanto predisposto dalla Commissione catasto indirizzata al garante del contribuente e la relativa risposta prot.1642/2019. Per cui non continuare a dirmi di leggere bene, qui non stiamo parlando io e te ognuno con le sue idee, io sto solo esponendo le procedure che in Lombardia sono in vigore da anni, e basta. Il tuo punto di vista è anche il mio, peccato che così non sia il modo di attuazione dell'Agenzia, basta vedere e leggere le normative in merito che l'Agenzia continua a sfornare. Per cui se presso la tua Agenzia passano ancora nuove costruzioni con le cantine non comunicanti, dichiarate come accessori e variazioni dove si Sopprimono le unità per ampliamento o divisione o ultimazione fabbricato, dove non sei obbligato a stralciare le cantine/solai non comunicanti , va bene, passano lì, da noi non passano, ti sto dicendo questo. Prendine atto, la mia è una testimonianza, non il mio punto di vista, qui si devono portare normative ed esperienze e non punti di vista non supportati da esempi reali. Due anni fa fusione dui due abitazioni in condominio, attico, a Milano, con una cantina ciascuno, obbligato a stralciarle e denunciarle come uiu C/2. Così avviene a Brescia, se non lo fai e la pratica viene comunque registrata (da noi può capitare, perchè i DOCFA sono approvati a Foggia), l'Agenzia entro l'anno li divide e ti impone di presentarte entro 30 giorni le relative planimetrie. Unico caso in cui, fino ad adesso, si poteva mantenere la cantina legata era per le diverse distribuzione spazi interni, con quest'ultima circolare mi sembra evidente che non sia più possibile. La procedura stabilita per le nuove costruzioni con la circolare del 2016, piani piano è diventata prassi anche per le variazioni, ed adesso direi per tutti i casi in cui la cantina non è comunicante. Questo è un fatto, se poi pensi di cavartela, in Lombardia dicendo che non è l'ordinarietà, prova, ormai qui l'ordinarietà sta diventando un'altrra. Spero non mi ripeterai di leggere bene, perchè l'argomento lo conosco da anni , non è una novità di questa circolare, stanno solo aumentando i casi in cui obbligano a quata procedura. Conoscere come agisce ed in base a quali normative è importante, Saluti
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uccellino
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Sto scrivendo di altre circostanze diverse dall'esempio che hai citato ma non voglio monopolizzare la discussione. Buona giornata.
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bioffa69
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Io parlo solo della circolare in questione, non di altro, e come applica le stesse l'Agenzia, altre circostanze sono appunto altre, fuori argomento. Saluti
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uccellino
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Allora mi costringi a continuare, perchè non sono affatto "altre" circostanze: sto scrivendo a proposito dell'applicazione della nota (non Circolare, infatti fino a poco fa non ve n'era traccia nel sito dell'AdE) e di questa frase in particolare: "Quanto ad eventuali locali disgiunti dall’unità principale con accesso unicamente da corte esclusiva di quest’ultima, occorre, di contro, una attenta valutazione - soprattutto in relazione agli usi locali - circa la sussistenza di quei requisiti di autonomia funzionale e reddituale che ne richiederebbero l’autonomo censimento in Catasto4. Tale valutazione non può prescindere, peraltro, dalla verifica delle caratteristiche tecnico-fisiche del bene oggetto di censimento che ne individuano l’ordinaria destinazione d’uso." Per me significa che "l'attenta valutazione" deve essere fatta sia dal tecnico redattore che dall'Ufficio tenendo conto della situazione locale: questa dizione (e la nota) non fa altro che richiamare il concetto di ordinarietà, sempre in ambito comunale e che non viene annullato o amplianto da quanto avete fatto in Lombardia.
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bioffa69
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L'ho letta, ma parla di corte esclusiva, questo è un caso in cui si può lasciare l'accessorio legato all'abitazione, bene che l'abbiano spiegato, perchè qui stralciavano anche quelle. Ma tutto il resto non cambia. Saluti
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uccellino
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Rispondendo ad un forumista, ho ritrovato questa Circolare: n° 13/2005 prot. 85463 del 7.12.2005. A me pare che contraddica quanto contenuto nella nota del 4 giugno (di cui ho appena ri-verificato l'inesistenza nel sito dell'Agenzia e non c'è fra i Provvedimenti, non c'è fra le Circolari, non c'è fra le Risoluzioni: se non era per il forum, ne avremmo mai saputo qualcosa?). Nella Circolare del 2005, in particolare, c'è scritto "Per agevolare i contribuenti, sul sito Internet dell'Agenzia del Territorio sono disponibili i criteri per la corretta determinazione della superficie catastale, nonchè un prospetto di ausilio al corretto calcolo della stessa. Nell'allegato C sono prodotte alcune esemplificazioni concernenti un'abitazione ed un negozio": ora, posto che il calcolo della superficie catastale è diretta conseguenza della modalità di calcolo della consistenza in vani, riversata pari pari nei diversi poligoni del DOCFA, procedure entrambe vigenti e mai abrogate, si ha che le superfici accessorie vengono distinte nelle tipologie B e C discriminando se sono o meno direttamente accessibili da superfici principali; a queste vengono applicati i coefficienti correttivi pari a, rispettivamente, 0.50 e 0.25 ma non c'è scritto da nessuna parte che queste porzioni vadano considerate separatamente dall'unità principale di cui sono, appunto, superfici accessorie secondo i criteri di cui alla nota. https://www.agenziaentrate.gov.it/port... https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/...
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