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Autore Normativa su attività edilizia libera - CIL

Pachino

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30 Settembre 2013 alle ore 15:06

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283

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Salerno

 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 17:17

Buongiorno a tutti,
come noto, per lavori di manutenzione straordinaria occorre presentare al Comune una CIL asseverata ex art. 6, c.2, lett.a, del TUE.
Presentata la CIL asseverata, viene comunicato, con lettera, all'interessato l'avvio del procedimento e la nomina del responsabile del procedimento ex L. 241/90.
Alla fine di questa comunicazione viene riportata la seguente dicitura:
"L'atto finale sarà adottato dal Funzionario e/o Dal Dirigente il settore Urbanistica unitamente al responsabile del procedimento"
La domanda è: che cosa è ed in cosa consiste l'atto finale ??

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Autore Risposta

carmelob

Iscritto il:
07 Gennaio 2014 alle ore 19:28

Messaggi:
116

Località

 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2014 alle ore 19:55

Salve a tutti, mi ricollego alla domanda di cui sopra
Cercherò brevemente di esporVi i quesiti che mi son arrivati:
1) Rifacimento intonaco balcone:
Ho chiamato in comune e mi hanno confermato di redigere una CIL (comunicazione inizo lavori "redatta dal committente) in quanto questi lavori sono classificati come manutenzione ordinaria, premetto che in comune non hanno il modello (problema facilmente risolvibile).
Quali documenti dovrei allegare oltre all'identificazione dell'immobile e concessione edilizia (rilasciata qualche anno fa)? Ho letto che serve anche il DURC da parte dell'impresa che svolgerà i lavori. Inoltre ho già il modello per l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per il ponteggio, devo allegare anche altri documenti relativi alla presenza del ponteggio?
2) Nello stesso immobile, si dovrà demolire una parete (non portante) quindi comunicherò al comune anche tale intervento, ma ciò non ho capito bene fa parte della manutenzione straordinaria? Se fosse così quale documenti dovrei presentare? CIL o CILA o SCIA?
3) Lo stesso proprietario, per un altro immobile, qualche tempo fa presento in comune un frazionamento di un garage, a questo punto mi è stato detto di proseguire con l'accatastamento dei 4 garagi avuti per frazionamento. Quindi ho pensato di accatastare i 4 sub, ma il proprietario vuole che questi 4 sub vengono accorpati con gli immobili dei figli che abitano nello stesso stabile, ma io mi chiedo se non vi è un atto come posso accorpare tali immobili? Ok che sono stati frazionati materialmente, ok che li porterò in catasto identificandoli in 4 sub distinti, ma per identificarli a 4 proprietari diversi non serve un atto?
Scusate in anticipo se ho detto qualcosa che possa sembrarvi banale

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totonno
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19 Maggio 2006

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2014 alle ore 13:28

Ciao Carmelob. la domanda non è banale ma è articolata e cercherò di essere sintetico nella risposta.

1) L'opera singola di rifacimento del balcone privato rientra nella manutenzione ordinaria, quindi non necessita di alcun atto abilitativo o comunicazione. Tuttavia la comunicazione può essere facoltà dell'interessato depositarla al Comune. Ma non essendo obbligatoria, non ci sono sanzioni e non ci sono procedure da rispettare. Va invece rispettata la norma sulla sicurezza nei cantieri D.Lgs 81/01 e potrebbe essere necessaria la comunicazione alla Asl e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento se intervengono nell'opera più di una impresa e/o se ci sono particolari condizioni di pericolo come può essere nell'opera provvisionale del ponteggio. Per questo occorre nominare un tecnico Coordinatore della sicurezza.

2) La demolizione della parete non strutturale è un opera che rientra tra le quelle di manutenzione straordinaria. Essa necessita della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). in questa pratica puoi tranquillamente inserire le opere di rifacimento del balcone. L'insieme delle opere rientrano nella manutenzione straordinaria e chi sostiene la spesa può detrarne il 50% diviso per dieci anni dai redditi percepiti nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa. Vale lo stesso discorso fatto per la sicurezza nei cantieri. La CILA, depositata tramite modello proposto dal comune, può essere oggetto di preventivo pagamento dei diritti di segreteria. Non è obbligatoria la fine dei lavori. Qualche comune la richiede. Le opere non sono soggette al pagamento dei tributi concessori.

3) I 4 garage vanno accatastati distinti e intestati al proprietario attuale intestatario del garage originario. Se vuole trasferire i garage ognuno ai figli deve andare da un notaio che redigerà l' atto di trasferimento che le parti sottoscriveranno. Poi con la trascrizione e la voltura relativa, il pagamento dei tributi fiscali, i garage saranno di effettiva proprietà dei figli.



Saluti

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carmelob

Iscritto il:
07 Gennaio 2014 alle ore 19:28

Messaggi:
116

Località

 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2014 alle ore 16:57

Più chiaro di così .... Se non ci si vede sul forum ti auguro un felice natale, ovviamente l'augurio è rivolto anche a tutti coloro che frequentano il forum!!!!

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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19 Maggio 2006

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 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2014 alle ore 17:40

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