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Autore Lettera Confinanti prescrizione diritto

andreabag

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09 Luglio 2003

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Ancona

 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 10:11

Buongiorno a tutti, ho provato a cercare nei precedenti post, senza trovare niente che fa al mio caso....
Poniamo il fatto che debba procedere a ripristinare una linea di confine, eseguo il rilievo preventivo, invio comunicazione ai confinanti che in tal giorno si provvederà al ripristino del confine ecc. ecc. e se nessuno si presenta che valore hanno quei picchetti apposti?
Qualcuno è ha conoscenza di eventuali prescrizioni sul diritto di rivalsa, cioè io sono costretto ad avere risposta oppure a rivolgermi agli organi giudiziari per avere la certezza che quella posizione non possa venir modificata?

Andrea

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Autore Risposta

geoproject

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19 Ottobre 2007

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Ferrara

 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 10:50

solitamente invio una raccomandata con ricevuta di ritorno ai confinanti così sono sicuro e potrò dimostare che se mi ritorna la cartolina firmata, hanno ricevuto la lettera (sperando sempre che la leggano), così un pensiero è tolto.
poi il giorno stabilito mi reco sul posto dove procedo con le operazioni del caso e fin ora ho sempre trovato i confinanti con i loro tecnici di fiducia!!!

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CATONE

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03 Novembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 11:19

CANCELLATO DALL'AUTORE

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andreabag

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09 Luglio 2003

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Ancona

 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2008 alle ore 11:57

FERMI FERMI TUTTI.....
Scusate errore mio, non ho dato tutti gli elementi; riassumo la situazione.
E' ovvio che invierò lettera R.A. al confinante quello che mi chiedevo è se non mi rispondono o non si presentano cosa succede?
In quanto devo riconfinare un lotto che confina con una strada pubblica, ho già fatto il rilievo per un tipo sul lotto in oggetto e ho anche ricostruito i vari confini perchè mi serviva per il TF.
Ovviamente sono entrato nelle varie proprietà ma, come sempre mi comporto quando faccio i rilievi, entro se posso con autorizzazione del propr. o misuro con DR con opportune verifiche, ecc.
Nel caso specifico, la controparte è l'amministrazione comunale, con la quale ho già parlato e mi ha detto verbalmente di procedere con la riconfinazione del mio confine con la strada.
Sicuramente so che non hanno interesse a questa strada, in quanto era una strada in terra battuta di campagna ormai sparita perchè arata dai due frontisti, ma che ovviamente è tracciata sulle mappe catastali e presente nell'elenco delle strade pubbliche del comune.
Quello che mi chiedo è: sicuramente il comune non ha tecnici con preparazione per disquisire sulle riconfinazioni, non credo che mi firmerà verbali o quant'altro.
Quindi se non mi rispondono ad eventuali raccomandate legalmente si considera che i termini apposti sono accettati?
Spero di essermi spiegato e scusate se mi sono dilungato.
Saluti
Andrea

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andreabag

Iscritto il:
09 Luglio 2003

Messaggi:
226

Località
Ancona

 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 00:23

Scusate se porto in evidenza il mio post.
Nessuno ha commenti e o esperienze in merito a come comportarsi in caso di mancata risposta da parte dei confinanti?
Grazie, un saluto.
Andrea

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

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12182

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 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 08:58

"andreabag" ha scritto:
Scusate se porto in evidenza il mio post.
Nessuno ha commenti e o esperienze in merito a come comportarsi in caso di mancata risposta da parte dei confinanti?
Grazie, un saluto.
Andrea



scusa andrea, ma se l'amministrazione comunale non ha tecnici che possono contraddire il tuo operato, c'è sempre la possibilità che accetti per scritto il tuo operato oppure che diano incarico ad altro tecnico di presenziare alle operazioni di apposizione,
sai benissimo che i termini apposti senza la presenza delle controparti o loro delegati, non ha nessun valore, tanto più che l'amministrazione comunale non perde mai i diritti per usucapione!
ti devi attivare quindi che la stessa possa delegare qualcuno per la verifica ed accettazione del tuo operato, dopodichè redigerai il verbale con indicate le operazioni svolte ivi allegati gli elaborato grafici e libretti delle misure relativi.

cordialità

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macius

Iscritto il:
18 Giugno 2004

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1086

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 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 09:46

scusami geoalfa,
anch'io ho sempre sostenuto (e osservato nei miei lavori) che la proprietà comunale non è usucapibile dai privati in quanto sono stato così "indotrinato" già ai tempi del praticandato dai colleghi più anziani.

Ora ti chiedo se puoi indicarmi dove posso trovare un riferimento di legge in tal proposito (codice civile, sentenza, legge ordinaria..).

Ti ringrazio anticipatamente.

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geoalfa

(GURU)

Iscritto il:
02 Dicembre 2005

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12182

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 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 12:19

"macius" ha scritto:
scusami geoalfa,
anch'io ho sempre sostenuto (e osservato nei miei lavori) che la proprietà comunale non è usucapibile dai privati in quanto sono stato così "indotrinato" già ai tempi del praticandato dai colleghi più anziani.
Ora ti chiedo se puoi indicarmi dove posso trovare un riferimento di legge in tal proposito (codice civile, sentenza, legge ordinaria..).
Ti ringrazio anticipatamente.



ciao macius!
ora ti riporto il passaggio che ti può interessare, tratto da:
www.jurispedia.it/index.php?title=Usucap...

Ambito di applicazione

Secondo l'ordinario regime codicistico sono usucapibili i diritti di proprietà e gli altri diritti reali di godimento.

Per le servitù si richiede specificamente il requisito dell'apparenza, vale a dire la sussistenza di opere visibili e permanenti tali da manifestare l'assoggettamento del fondo servente ( art. 1061 c.c.).

Il partecipante alla comunione può acquistare per usucapione le restanti quote di comproprietà; a tal fine, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, mentre non è necessaria l'interversione del possesso - giacché il singolo è sin dall'origine comproprietario - non è però sufficiente neppure la dimostrazione che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, attesa l'imprescrittibilità del diritto di comproprietà (Cass. Civile, Sez. II, sent. 2 marzo 1998 n. 2261 in "Codici d'Italia", De Agostini Professionale, testo vigente) occorrendo piuttosto la dimostrazione che il godimento si sia attuato con modalità inconciliabili con la possibilità del godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (Cass. Civile, Sez. II, sent. 18 ottobre 1999 n. 11696; Cass. Civile, Sez. II, sent. 7 luglio 1999 n. 7075; Cass. Civile, Sez. II, sent. 26 maggio 1999 n. 5127; Cass. Civile, Sez. II, sent. 18 febbraio 1999 n. 1370; Cass. Civile, Sez. II, sent. 20 giugno 1996 n. 5687; Cass. Civile, Sez. II, sent. 28 aprile 1993 n. 5006; Cass. Civile, Sez. II, sent. 12 febbraio 1993 n. 1783 in "Codici d'Italia", De Agostini Professionale, testo vigente).

In particolare nelle suindicate pronunce si argomenta che l'assolvimento del suindicato onere probatorio è reso difficile anche dalla presunzione iuris tantum che taluni atti siano compiuti dal singolo in quanto partecipante alla comunione e non quale unico ed esclusivo possessore dell'intero bene: si pensi, ad esempio, all'uso spettante a ciascun comunista ai sensi dell'art. 1102 c.c. ovvero alla amministrazione e manutenzione del patrimonio del de cuius da parte del coerede.

Possono essere usucapite, inoltre, le universalità di mobili ( art. 1160 c.c.) e, più in generale, le universalità di fatto, con esclusione delle universalità di diritto (C. M. Bianca, op. cit., 813).

Sono, invece, insuscettibili di usucapione i beni del demanio e quelli del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali: l'art. 1145, comma 1, c.c. afferma, al riguardo, che è senza effetto il possesso di cose di cui non si può acquistare la proprietà.

Non vi è preclusione, invece, all'usucapione da parte della Pubblica Amministrazione di un bene privato: in tal senso si veda Cass. Civile, Sez. II, sent. 11 marzo 1992 n. 2913, in "Codici d'Italia", De Agostini Professionale, testo vigente, ed in "Giust. Civ." 1992, I, 2072, che l'ha ammessa con riferimento ad un bene conferito in concessione ad un terzo per oltre un ventennio sull'erroneo convincimento che fosse di proprietà demaniale.

comunque se si fa una semplicissima ricerca su qualsiasi banca dati e scrivendo semplicemente : usucapinone di beni pubblici, si trovano altri articoli e sentenze che trattano la questione!

cordialità

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andreabag

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09 Luglio 2003

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Ancona

 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2008 alle ore 15:58

"geoalfa" ha scritto:

scusa andrea, ma se l'amministrazione comunale non ha tecnici che possono contraddire il tuo operato, c'è sempre la possibilità che accetti per scritto il tuo operato oppure che diano incarico ad altro tecnico di presenziare alle operazioni di apposizione,
sai benissimo che i termini apposti senza la presenza delle controparti o loro delegati, non ha nessun valore, tanto più che l'amministrazione comunale non perde mai i diritti per usucapione!
ti devi attivare quindi che la stessa possa delegare qualcuno per la verifica ed accettazione del tuo operato, dopodichè redigerai il verbale con indicate le operazioni svolte ivi allegati gli elaborato grafici e libretti delle misure relativi.
cordialità


Innanzitutto grazie a tutti per le risposte.
Caro geoalfa come ben sai fosse facile attivare l'a.c. quando non ha interessi, si preferisce lasciar cadere la cosa nel dimenticatoio.....
Cmq non avevo mai pensato che in realtà il verbale di apposizione termini è da considerarsi una "scrittura privata" a maggior dettaglio di un atto che può essere una TF, o una mappa a seconda dei casi.
Cmq grazie ancora cercherò di convincere i tecnici dell'a.c.
Saluti
Andrea

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