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don.ABBONDIO
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Ma qualcuno sa per caso su quale documento catastale si evince se in una rendita catastale di un fabbricato in categoria D è compreso un macchinario bullonato? grazie don ABBONDIO
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SIMBA4
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Salve Forse se leggi attentamente la circ. 6/2012 puoi dirimere il tuo dubbio. Ma forse però, perchè bisogna leggere molto attentamente. Saluti di fine anno ormai
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AMOSTORTO
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"DUCHESSA" ha scritto: "DUCHESSA" ha scritto: L'obbligo dal 1.1.2016 alla rideterminazione della rendita per le categorie D ed E è evidente nella lettura e interpretazione logico sistematica dei due commi 18 e 19 E' evidente che chi effettua la variazione fuori termine soggiace alle sanzioni di rito per ridardato aggiornamento. La norma in questione è generica (tutti) e non fa riferimento alle sole D o E con imbullonati ! Infatti, per esempio le categorie D comprendono anche banche, alberghi, locali commerciali, sportivi ecc. che non hanno imbullontati...quindi il riferimento generico a tutte le due categorie presuppone una rideterminazione della rendita generalizzata non finalizzata esclusivamente agli imbullontati Per DUCHESSA l'OBBLIGO alla RIDETERMINAZIONE ESISTE ed è esteso alle due categorie catastali con o senza imbullontati. notte DUCHESSA PS.è evidente per queste categorie speciali anche il collegamento alla nuova Riforma del Catasto che prevede similmente la stima diretta ecc. Ripeto...la nuova norma non è specificatamente diretta ai soli imbullonati ma a tutte le categorie D e E e poi...aggiungere la parola magica " suolo" nella nuova rideterminazione non è cosa di poco conto...come a voler dire...se il tuo opificio ha un suolo circostante devi rideterminare con stima diretta la rendita della costruzione e del suolo escludendo i macchinari destinati alla attività produttiva. ....sarà pure come dici tu..... io aspetto una circolare che puntualmente ci dirà che tutto rimane così come è la storia tranne per quei casi dove sono stati considerati macchinari congegni... nella stima precedente. faccio un esempio se ad una cabina di trasformazione dell'energia elettrica non si considera il trasformatore, rimane una scatola di 4mt x 4mt. la stessa realizzata negli anni 60 ha inoltre una vetusta' mai considerata come da circ.6/2012 . quindi desumo che la cabina è tale (D/1) perché vi è un trasformatore altrimenti è un comune C2. per le categorie D il suolo è sempre ricompreso nella stima del capannone ... oltre l'area circostante. saluti
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don.ABBONDIO
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dunque, caro AMOSTORTO se seguo il tuo ragionamento anche un capannone industriale (per esempio un D/7) destinato ad attività di lavorazione che ha grandi macchinari imbullonati, se togliamo (stando alla nuova legge) dal calcolo della rendita i macchinari di lavorazione, ne consegue (come la cabina elettrica del tuo esempio) che il capannone potrebbe benissimo essere ricondotto a una categoria C per molti versi il tuo ragionamento sembra interessante, togliamo ai capannoni industriali i bullonati e magicamente tutto si trasforma in C. Potrebbe. ritengo la questione indirettamente sollevata da AMOSTORTO molto interessante buona serata don ABBONDIO
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AMOSTORTO
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...ma sai che così non può essere. ... questa norma va ad abrogare solamente quanto previsto con la legge di stabilità del 2014 sugli impianti e null'altro . almeno credo questo sino ad oggi. saluti
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don.ABBONDIO
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quindi caro AMOSTORTO, deduzione logica sarebbe che (quasi) TUTTE le categorie D o E alla banca dati catastale non hanno incluso la rendita dei bullonati Conseguenza, non c'è trippa per geo.gatti alla variazioni docfa catastali delle D o E E' cosìi ? saluti don
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robertopi
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NAPOLI
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Salve a tutti e buon anno. Provo a fare chiarezza e mi scuso se intervengo solo ora (non avevo la possibilità di accedere). Da oltre un decennio, la questione degli impianti nella determinazione della rendita è stata motivo di contenzioso tra le società proprietarie degli opifici e l’amministrazione finanziaria o i comuni; prima discutendo se dovessero essere inseriti o meno nel calcolo della rendita, poi, una volta stabilito con diverse sentenze che andavano calcolati, il contenzioso si è spostato su come il valore dovesse essere considerato. Da una parte (il privato) giustamente, sosteneva che un impianto non potesse mantenere inalterato nel tempo la sua capacità produttiva, dall’altro, non veniva condiviso quest’aspetto e si badava pressoché a stabilire un valore che tenesse conto solo della vetustà e dell’obsolescenza al momento della stima. In ogni caso, molto spesso l’amministrazione non aveva nemmeno le capacità per poter correttamente attribuire un valore ad un impianto (si provi a stabilire, ad esempio, un valore di una turbina per la generazione di elettricità e quanti fattori incidono sul tale valore). Sul metodo si è cercato di porre rimedio con la circolare 6/12, divenuta di fatto legge, con la manovra di stabilità varata nel 2014. In pratica veniva riconosciuto una sorta di valore medio costante per la parte componentistica, riferito al periodo infracensuario (10 anni). Ciò ovviamente non ha ridotto i contenziosi, poiché il privato attribuiva un valore con cognizione e l’ufficio l’accertava con pretese spesso assurde e mai supportate da elementi validi a dimostrare la scelta di certi valori (ma questa è un’altra cosa). Con la crisi, la pressione fiscale elevatissima sulla produzione, e con la ormai costante produzione a singhiozzo, si è cercato di porre rimedio instaurando un tavolo tecnico, da una parte l’ADE e rappresentanti del governo, dall’altra i rappresentanti degli industriali, per cercare di capire se fosse stato possibile togliere dalla rendita gli impianti. A quanto pare ciò è avvenuto. In verità ci credevo poco che avvenisse, visto che solo un anno fa si ribadivano per legge i concetti della circ. 6/12. Ma tant’è. Orbene, cosa fare ora? Certamente in questi ultimi 10/15 anni, chi ha inoltrato un docfa per una categoria D o E, avrà certamente considerato gli impianti, se esistenti o quanto meno, l’ufficio li avrà accertatati, per cui, il passo da compiere è quello di inoltrare un variazione per togliere tale valore dalla rendita. Pare che sia in via di rilascio una nuova versione del docfa che contempli tale modalità. E’ evidente che il caso riguarda tutte le categorie D e E, ma in particolar modo la questione riguarda i grandi opifici, in cui, molto spesso, il valore degli impianti supera/va il valore degli immobili o ne rappresenta/va una fetta considerevole. Infine, quando si parla di suolo e costruzioni, si fa riferimento a ciò che si è sempre considerato per determinare la rendita nelle categorie speciali, ovvero valore del suolo (quello di mercato ad esempio) e delle sistemazioni laddove esistenti, valore dei fabbricati (magari determinato mediante il costo di ricostruzione). Credo che ci sia poco da interpretare, chi ha una categoria D o E con rendita comprensiva di impianti, ha la possibilità di presentare la variazione entro giugno 2016 con effetto dal 1/1/16. Saluti ps. aggiungo, è ovvio che chi dovrà presentare oggi una variazione o una denuncia di n.c., non dovrà considerare gli impianti.
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don.ABBONDIO
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Scusa RObertopi, ma da dove si evince su una visura che la rendita di un D o E è compresniva di macchinari? Inoltre chiedo anche a te e a tutti: riguardo agli impianti FOTOVOLTAICI come si pone la questione bullontati atteso che potrebbero essere equiparati a impianti produttivi di trasformazione (è un ciclo produttivo come gli altri?) ciao don
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SIMBA4
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"don.ABBONDIO" ha scritto: Scusa RObertopi, ma da dove si evince su una visura che la rendita di un D o E è compresniva di macchinari? Inoltre chiedo anche a te e a tutti: riguardo agli impianti FOTOVOLTAICI come si pone la questione bullontati atteso che potrebbero essere equiparati a impianti produttivi di trasformazione (è un ciclo produttivo come gli altri?) ciao don Salve A che scopo poni la domanda numero 1? Gli impianti fotovoltaici vanno censiti a parte se ne hanno le caratteristiche? Saluti cordiali
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rubino
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"don.ABBONDIO" ha scritto: Scusa RObertopi, ma da dove si evince su una visura che la rendita di un D o E è compresniva di macchinari? Inoltre chiedo anche a te e a tutti: riguardo agli impianti FOTOVOLTAICI come si pone la questione bullontati atteso che potrebbero essere equiparati a impianti produttivi di trasformazione (è un ciclo produttivo come gli altri?) ciao don 1) Sappiamo che si evince solo dal documento docfa con cui è stata determinata la rendita, consultabile presso l'Ufficio. 2) in effetti la nuova disposizione collide con la Circ. AdE n. 36/E del 19/12/2013 "Impianti fotovoltaici. Profili catastali ed aspetti fiscali", con la Circ. AdT n. 6 del 30/11/2012 "Determinazione della rendita catastale delle u.i. a destinazione speciale e particolare: profili teorico-estimativi", con la Circ. AdT n. 14/T del 22/11/2007 "chiarimenti in materia di dichiarazioni di immobili ricompresi nella categoria D/1 - Le centrali eoliche" nonchè con le sentenze: Corte di Cassazione - Sentenze n. 4030 e 4031 del 14/03/2012.
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robertopi
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@ don abbondio Dalla visura non si evince, si potrebbe solo desumere, forse, che se è un accatastamento relativamente recente possa comprendere anche gli impianti,anche se non escludo che, pur trattandosi di vecchi accatastamenti, siano compresi le componenti impiantistiche, magari con valori bassissimi; in questo caso è da reperire la "busta". Per quanto riguarda il fotovoltaico e l'eolico, dovrebbe essere una conseguenza logica, l'esclusione della parte impiantistica, ma su questo mi aspetto un chiarimento, auspico a breve la pubblicazione di una circolare esplicativa. saluti
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don.ABBONDIO
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grazie per le risposte ma io dico, per esempio a Rubino o a SIMBA, quando arriva una nuova legge tutte le circolari dell' AdT vanno a farsi friggere se in contrasto con le nuove disposizioni di legge. pertanto se macchinari e attrezzature di impianti produttivi sono esclusi dalla rendita va da se che un pannello fotovoltaico o una turbina è assimilabile al 100 per 100 a un macchinario che produce (nel caso energia) quindi perchè dovremmo aspettare i chiarimenti degli illuminati burocrati di turno dell'AdE ? buona serata don
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rubino
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(GURU)
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Perchè, SECONDO ME: l'obiettivo di un Professionista dovrebbe essere il raggiungimento, attraverso il suo operato, del maggior utile per il proprio Cliente il che, nel caso specifico, equivale a dire che detto scopo si raggiunge mediante l'applicazione di quei protocolli operativi, detti appunto Circolari, che risolvono eventuali contenziosi dovuti ad ambiguità interpretative di norme. E' appena il caso di far notare che detti contenziosi possono risolversi negativamente, vanificando l'obiettivo primario sopra detto. Buona giornata.
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don.ABBONDIO
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così parlò Bellavista saluti
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rossa
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Con riferimento al fotovoltaico citato da don.ABBONDIO e SIMBA4. In genere un parco fotovoltaico è costituito da un piccolo fabbricato per la protezione delle apparecchiature elettriche e da pannelli fotovoltaici esterni fissati a telai in ferro infissi nel terreno più cavi di collegamento elettrico e recinzione. Se togliamo dalla rendita gli impianti ed attrezzature produttive, cosa rimane ? Saluti.
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