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Autore La posizione del proprietario catastale in caso di abusivismo edilizio

uccellino

» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

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15 Ottobre 2008

Messaggi:
880

Località
.

 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2013 alle ore 13:12

http://www.geometra.info/la-posizione-...



Massima:

In materia di abusivismo edilizio i provvedimenti sanzionatori sono legittimamente adottati nei confronti dei proprietari catastali degli immobili abusivamente realizzati, dovendosi del tutto prescindersi sia dalle modalità con cui l'abuso è stato realizzato e sia dagli eventuali rapporti intercorrenti tra proprietari e costruttori (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. VI, n. 4336/2005).

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Autore Risposta

MARIUS83

Iscritto il:
10 Settembre 2008

Messaggi:
145

Località

 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2013 alle ore 18:19

Ciao, leggendo il tuo post sono rimasto perplesso ma forse è perchè non mi è chiaro cosa intendono per "proprietario catastale".

Sappiamo tutti che il catasto NON è probatorio per quanto riguarda la proprietà dell'immobile, quindi leggendo questa massima mi viene in mente un esempio:

Tizio vende a Caio nel 1980 un terreno senza però presentare la voltura. Caio vende a Sempronio anch'esso senza presentare voltura. Sempronio oggi costruisce un fabbricato totalmente abusivo. Stando a questa massima della conferma della sentenza, i provvedimenti sanzionatori sono adottati nei confronti di Tizio??

Mi sembra una cosa che non stia ne in cielo ne in terra!!

Leggo nella conferma della sentenza che, nel caso specifico, l'ordine di demolizione è stato notificato a al proprietario catastale (il reale proprietario afferma la mancata conoscenza dell'ordine di demolizione) e il CdS dice questo: "Anche nel caso in cui l'intestatario catastale affermi di non essere il reale proprietario, il medesimo è comunque responsabile a tutti i fini per la mancata tempestiva comunicazione all'effettivo proprietario dei provvedimenti amministrativi che concernono la demolizione degli abusi e l'acquisizione dei terreni interessati".

Quindi la responsabilità dipende dal fatto che il rpoprietario catastale non ha comunicato al proprietario l'ordine di demolizione.

Tornando al mio esempio.

Tizio riceve l'ordine di demolizione ma non sa assolutamente (passati trent'anni, è avvenuta un'ulteriore vendita del bene senza che lui ne fosse a conoscenza - e ci mancherebbe!) chi sia il proprietario attuale (sempronio) ne, giustamente, gli interessa saperlo!

Ma secondo il CdS è comunque responsabile??

Se fosse così siamo alla follia... ma magari ho interpretato male io la "Massima".

Vorrei sapere che ne pensate...

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MARIUS83

Iscritto il:
10 Settembre 2008

Messaggi:
145

Località

 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2013 alle ore 22:01

Ripensando e rileggendo la conferma della sentenza credo che il tutto dipenda dall'obbligatorietà alla segnalazione in caso di errore nell'attribuzione del soggetto della notifica. non riesco a trovare altre possibili motivazioni.

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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO

Iscritto il:
19 Maggio 2006

Messaggi:
8611

Località
Firenze

 0 -  0 - Inviato: 20 Marzo 2013 alle ore 23:06

"MARIUS83" ha scritto:
Ciao, leggendo il tuo post sono rimasto perplesso ma forse è perchè non mi è chiaro cosa intendono per "proprietario catastale".

Sappiamo tutti che il catasto NON è probatorio per quanto riguarda la proprietà dell'immobile, quindi leggendo questa massima mi viene in mente un esempio:

Tizio vende a Caio nel 1980 un terreno senza però presentare la voltura. Caio vende a Sempronio anch'esso senza presentare voltura. Sempronio oggi costruisce un fabbricato totalmente abusivo. Stando a questa massima della conferma della sentenza, i provvedimenti sanzionatori sono adottati nei confronti di Tizio??

Mi sembra una cosa che non stia ne in cielo ne in terra!!

Leggo nella conferma della sentenza che, nel caso specifico, l'ordine di demolizione è stato notificato a al proprietario catastale (il reale proprietario afferma la mancata conoscenza dell'ordine di demolizione) e il CdS dice questo: "Anche nel caso in cui l'intestatario catastale affermi di non essere il reale proprietario, il medesimo è comunque responsabile a tutti i fini per la mancata tempestiva comunicazione all'effettivo proprietario dei provvedimenti amministrativi che concernono la demolizione degli abusi e l'acquisizione dei terreni interessati".

Quindi la responsabilità dipende dal fatto che il rpoprietario catastale non ha comunicato al proprietario l'ordine di demolizione.

Tornando al mio esempio.

Tizio riceve l'ordine di demolizione ma non sa assolutamente (passati trent'anni, è avvenuta un'ulteriore vendita del bene senza che lui ne fosse a conoscenza - e ci mancherebbe!) chi sia il proprietario attuale (sempronio) ne, giustamente, gli interessa saperlo!

Ma secondo il CdS è comunque responsabile??

Se fosse così siamo alla follia... ma magari ho interpretato male io la "Massima".

Vorrei sapere che ne pensate...





1) Per proprietario catastale viene inteso quello che risulta essere agli atti del catasto.

2) Il soggetto risultante proprietario al catasto non è la parte che viene sanzionata e quindi non è giudicato responsabile del fatto, ma è il soggetto eventualmente ritenuto interessato dal provvedimento.

3) Se fosse stata comminata la sanzione al proprietario catastale, esso si sarebbe precipitato a dimostrare che l'immobile non era il suo.

4) Viene giudicato e sanzionato il responsabile dell'abuso, quello che ha realizzato l'opera.

5) La sentenza afferma che l'effettivo proprietario, che è l'appellante, non è esente da colpe dovute a negligenza nell' amministrare i propri immobili come dovrebbe fare secondo i principi del buon padre di famiglia e lo stesso effettivo proprietario ha avuto tutto il tempo di verificare quello che succedeva nel proprio terreno.

Ci sono altre valide motivazioni che hanno portato a decretare la sentenza secondo me giustificata anche dal fatto che l'amministrazione non deve mettersi in carico di andare a cercare il proprietario effettivo il quale sembra neanche sapere di possedere e di aver acquisito l'immobile sul quale è stata realizzata una costruzione abusiva da un soggetto diverso sul quale viene applicato il provvedimento. La demolizione e pure la futura acquisizione del bene è un atto dovuto a prescindere da chi ne sia il proprietario, catastale o no.

Saluti.

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