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Argomento: Donazione e rigetto scia al comune - frazionamento immobile
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"Latemar" ha scritto: Credi benissimo. Puoi farla ora in sanatoria e tutto si rimette a posto. Parlane con il comune. Senza fare polemiche e battibecchi.... e secondo Te il Comune è così stupido, che dopo aver dato il diniego alla SCIA precedentemente presentata, si vede presentare oggi una CILA in Sanatoria per sanare l'abuso (frazionamento da una a due unità immobiliari)? Per me questa è una forzatura e/o meglio una furbata, fermorestando che se anche fosse accettata occorre integrare l'atto di donazione iniziale con un nuovo atto integrativo - il tutto comunque dopo essersi confrontati con l'Ufficio Tecnico Cmunale sulla fattibilità o meno della CILA. Saluti
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Latemar
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"CESKO" ha scritto: "Latemar" ha scritto: Credi benissimo. Puoi farla ora in sanatoria e tutto si rimette a posto. Parlane con il comune. Senza fare polemiche e battibecchi.... e secondo Te il Comune è così stupido, che dopo aver dato il diniego alla SCIA precedentemente presentata, si vede presentare oggi una CILA in Sanatoria per sanare l'abuso (frazionamento da una a due unità immobiliari)? Per me questa è una forzatura e/o meglio una furbata, fermorestando che se anche fosse accettata occorre integrare l'atto di donazione iniziale con un nuovo atto integrativo - il tutto comunque dopo essersi confrontati con l'Ufficio Tecnico Cmunale sulla fattibilità o meno della CILA. Saluti Il comune ha dovuto per forza annullare la SCIA perchè il frazionamento con SCIA presuppone che l'intervento modifichi il carico urbanistico quindi deve rispettare lo strumento urbanistico vigente che non consente di frazionare per contrasto con la normativa stessa. In realtà l'intervento di frazionamento non cambia la destinazione d'uso e non influisce sul carico urbanistico, pertanto, rientrando nella CILA (in sanatoria in quanto i lavori si è dichiarato averli già eseguiti) il presupposto essenziale è che questa tipologia di intervento di manutenzione straordinaria non va ad intaccare lo strumento urbanistico e il comune non può invocare il non rispetto alla normativa urbanistica. Teniamo anche conto che il comune avrebbe il vantaggio con la CILA in sanatoria di incassare la sanzione amministrativa almeno minima di 1000 euro oltre diritti di segreteria per la nuova pratica oltre quelli che ha già incassato per la presentazione della SCIA che il richiedente non può più richiedere indietro. Con la presentazione della CILA in sanatoria non ci sono più i presupposti per ritenere effettuato un abuso e quindi l'atto di trasferimento non è in alcun modo compromesso.
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asordi
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"Latemar" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "Latemar" ha scritto: Credi benissimo. Puoi farla ora in sanatoria e tutto si rimette a posto. Parlane con il comune. Senza fare polemiche e battibecchi.... e secondo Te il Comune è così stupido, che dopo aver dato il diniego alla SCIA precedentemente presentata, si vede presentare oggi una CILA in Sanatoria per sanare l'abuso (frazionamento da una a due unità immobiliari)? Per me questa è una forzatura e/o meglio una furbata, fermorestando che se anche fosse accettata occorre integrare l'atto di donazione iniziale con un nuovo atto integrativo - il tutto comunque dopo essersi confrontati con l'Ufficio Tecnico Cmunale sulla fattibilità o meno della CILA. Saluti Il comune ha dovuto per forza annullare la SCIA perchè il frazionamento con SCIA presuppone che l'intervento modifichi il carico urbanistico quindi deve rispettare lo strumento urbanistico vigente che non consente di frazionare per contrasto con la normativa stessa. In realtà l'intervento di frazionamento non cambia la destinazione d'uso e non influisce sul carico urbanistico, pertanto, rientrando nella CILA (in sanatoria in quanto i lavori si è dichiarato averli già eseguiti) il presupposto essenziale è che questa tipologia di intervento di manutenzione straordinaria non va ad intaccare lo strumento urbanistico e il comune non può invocare il non rispetto alla normativa urbanistica. Teniamo anche conto che il comune avrebbe il vantaggio con la CILA in sanatoria di incassare la sanzione amministrativa almeno minima di 1000 euro oltre diritti di segreteria per la nuova pratica oltre quelli che ha già incassato per la presentazione della SCIA che il richiedente non può più richiedere indietro. Con la presentazione della CILA in sanatoria non ci sono più i presupposti per ritenere effettuato un abuso e quindi l'atto di trasferimento non è in alcun modo compromesso. Si avevo pensato anche io a questa possibile soluzione , prima della quale volevo vedere se, trattandosi di frazionamento per divisione ereditaria si potesse bypassare alcuni ostacoli normativi, come da D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 art. 30 comma 10
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"asordi" ha scritto: Si avevo pensato anche io a questa possibile soluzione , prima della quale volevo vedere se, trattandosi di frazionamento per divisione ereditaria si potesse bypassare alcuni ostacoli normativi, come da D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 art. 30 comma 10 E questo cosa centra..... mica stai frazionando un terreno?
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asordi
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"CESKO" ha scritto: "asordi" ha scritto: Si avevo pensato anche io a questa possibile soluzione , prima della quale volevo vedere se, trattandosi di frazionamento per divisione ereditaria si potesse bypassare alcuni ostacoli normativi, come da D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 art. 30 comma 10 E questo cosa centra..... mica stai frazionando un terreno? Non sono un legale, ma pare assodato che la giurisprudenza considerando le precedenti sentenze, lo applichi anche agli edifici : Clicca sull'immagine per vederla intera ">Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera
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asordi
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CESKO
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"asordi" ha scritto: Non sono un legale, ma pare assodato che la giurisprudenza considerando le precedenti sentenze, lo applichi anche agli edifici Non è questo il suo caso.... consiglierei eventualmente la strada della CILA in Sanatoria (parlandone prima con l'Ufficio Tecnico - Comunale) saluti
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Latemar
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Purtroppo la discussione è diventata illeggibile. Pregherei asordi di cancellare dal suo messaggio ultimo la stringa lunghissima che ha inserito. Grazie.
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asordi
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"Latemar" ha scritto: Purtroppo la discussione è diventata illeggibile. Pregherei asordi di cancellare dal suo messaggio ultimo la stringa lunghissima che ha inserito. Grazie. fatto , scusate
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Latemar
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"asordi" ha scritto: "Latemar" ha scritto: Purtroppo la discussione è diventata illeggibile. Pregherei asordi di cancellare dal suo messaggio ultimo la stringa lunghissima che ha inserito. Grazie. fatto , scusate Grazie. Concordo con Cesko nel suggerire di intraprendere la strada della CILA in sanatoria andando a parlare con un tecnico dell'ufficio edilizia comunale.
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st-topos
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Il problema non è Cila si Scia no, aumento di unità immobiliari si o no. Il problema è ben altro, la L.R. non consente il frazionamento in zona agricola delle u.i.
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Latemar
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"st-topos" ha scritto: Il problema non è Cila si Scia no, aumento di unità immobiliari si o no. Il problema è ben altro, la L.R. non consente il frazionamento in zona agricola delle u.i. Non mi risulta sia scritto da nessuna parte che non si può fare manutenzione straordinaria in zona agricola.
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Pippocad
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Südtirol
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Io la penso così: In tutta questa storia quello che ha sbagliato di più è sicuramente il notaio. Il notaio doveva almeno attendere i termini di legge in cui il Comune poteva opporsi all'intervento previsto dalla SCIA. Suppongo che nell’atto non c’è scritta la classica frase del tipo:”la parte alienante dichiara che nel caso di specie ricorrevano tutte le condizioni di legge per avvalersi della segnalazione certificata di inizio attività, che non sussistevano vincoli o motivi ostativi all'intervento e che nei termini di legge il Comune non si è opposto all'intervento oggetto delle stesso segnalazione certificata di inizio attività”? Il geometra ha la responsabilità di aver presentato una SCIA illegittima. Ma può capitare. Doveva però quantomeno evitare di consegnare l'elaborato (o il protocollo della SCIA) a notaio/cliente prima dei canonici 30 gg. L'atto è nullo? Si. Ma finchè qualcuno non si muove per annullarlo l'atto continua ad avere efficacia e la rogna passa al nuovo proprietario. Ora il tema non è quale sia il titolo autorizzativo corretto. Ma è se il proprietario ha i requisiti per frazionare in zona agricola e/o se le norme locali consentono di frazionare in zona agricola. Non conosco quella normativa ma da quanto leggo... dubito. Un bel caos...
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BiagioOmbrin
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Buongiorno. Mi permetto di intervenire ancora una volta, dopo 3 pagine di discussioni, pareri, proposte, ecc. Suggerire una CILA (come definita dal comma 1 dell’art. 6-bis del DPR n. 380/2001) in sanatoria per sanare un intervento presentato con una SCIA, senza conoscere le precise e specifiche motivazioni, con le quali il responsabile ha dapprima diffidato di eseguire i lavori, poi ha rigettato e archiviato il tutto ritenendo l’intervento inammissibile, mi pare assolutamente assurdo. CILA in sanatoria che con tutta probabilità si trasformerebbe in una autodenuncia. Forse perché l’immobile, realizzato con una categoria funzionale rurale (abitazione agricola), è poi finito intestato a soggetti che nulla hanno a che fare con l’attività agricola e quindi risulta mutata la categoria in residenziale (vedasi in proposito art. 23-bis, 31, ecc. del DPR. n. 380/2001)? Se poi il responsabile dovesse concordare una CILA in sanatoria significherebbe che riconosce di aver preso una solenne cantonata nell’esame della pratica. Ma allora perché avventurarsi nella procedura suggerita, che comporterebbe anche una sanzione (per l’omissione o il ritardo nella comunicazione di inizio lavori, non per un contrasto con le norme e con gli strumenti urbanistici vigenti), invece di una richiesta di riesame della SCIA e di annullamento delle determinazioni assunte? Probabilmente il caso prospettato non è così semplice. Qualcosa della pratica è sconosciuto e non si vuole qui rilevare. Nel mio precedente intervento (09 gennaio, ore 15:50) avevo in fatti richiesto ad “asordi” di esplicitare quale fosse la precisa motivazione del diniego (e, aggiungo, anche della precedente diffida), che però non ha avuto alcuna risposta. E’ poi necessario conoscere di che immobile si tratta (immobile agricolo, come ipotizzato da, o altro?) precisandone la relativa classificazione nello strumento urbanistico vigente, nonché il relativo stato legittimo. In zona E (agricola) si possono trovare anche casi di “residenze extra-agricole in aree agricole” con una loro specifica normativa. Devono pur continuare a vivere, non vi pare? Relativamente alla legge regionale non è affatto detto che sia escluso il frazionamento di unità immobiliari in zona agricola. Vedasi il comma 2 dell’art. 55, che ammette la manutenzione straordinaria (lett. b), ecc. senza alcun riferimento alla destinazione, all’uso e alle condizioni oggettive e soggettive dell’immobile. Il comma 4 (riportato da “asordi”), che fa salvo quanto disposto dal comma 2, 3 e 7, potrebbe anche essere ininfluente, in relazione sempre alla categoria funzionale e alla classificazione dell’immobile nello strumento urbanistico. Il comma 3-bis altro non è che una precisazione del comma 2 a seguito della modifica ed integrazione del comma 1, lettera b) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001. Ribadisco che è comunque assolutamente indispensabile conoscere quanto sopra richiesto per un eventuale proficuo prosieguo della discussione. Chiedo, per ultimo, a “Latemar” di voler cortesemente modificare il suo intervento del 09 gennaio, ore 18:50, in quanto mai ho citato l’articolo che ha riportato. Grazie. Ad “asordi”.
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Latemar
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29 Agosto 2022 alle ore 22:25
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"BiagioOmbrin" ha scritto: Buongiorno. Mi permetto di intervenire ancora una volta, dopo 3 pagine di discussioni, pareri, proposte, ecc. Suggerire una CILA (come definita dal comma 1 dell’art. 6-bis del DPR n. 380/2001) in sanatoria per sanare un intervento presentato con una SCIA, senza conoscere le precise e specifiche motivazioni, con le quali il responsabile ha dapprima diffidato di eseguire i lavori, poi ha rigettato e archiviato il tutto ritenendo l’intervento inammissibile, mi pare assolutamente assurdo. CILA in sanatoria che con tutta probabilità si trasformerebbe in una autodenuncia. Forse perché l’immobile, realizzato con una categoria funzionale rurale (abitazione agricola), è poi finito intestato a soggetti che nulla hanno a che fare con l’attività agricola e quindi risulta mutata la categoria in residenziale (vedasi in proposito art. 23-bis, 31, ecc. del DPR. n. 380/2001)? Vorrei fare alcune mie considerazioni a seguito di quanto esposto da Biagio Ombrin che potrebbero magari servire ad asordi. L'intervento di frazionamento, con la SCIA, annullata dal comune è già autodenunciato. Se l'intero edificio è stato realizzato con una categoria funzionale rurale ora è finito a soggetti non imprenditori agricoli e vale il concetto che questo muta la categoria in residenziale non legittimata dalla destinazione urbanistica, vuol dire che adesso l'immobile è completamente abusivo e quindi il comune oltre all'annullamento della SCIA avrebbe dovuto adottare il provvedimento di demolizione dell'edificio divenuto interamente abusivo, con denuncia penale a carico dei proprietari non imprenditori agricoli. A me sembra questo assurdo. I nuovi proprietari si trovano in possesso di un immobile residenziale che non possono utilizzare in quanto non imprenditori agricoli e che per utilizzarlo o venderlo dovrebbero chiedere il cambio di destinazione da rurale a residenziale, la quale richiesta però il comune rigetterebbe in quanto l'intervento anche questo non sarebbe consentito dal piano urbanistico in quanto il soggetto richiedente non è un imprenditore agricolo. Una follia.
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