Ciao a tutti,
ho letto per caso alcuni vecchi commenti sull'argomento "distanze tra fabbricati".
Ho urgente bisogno di un Vs. parere su una questione a me prospettata da un cliente e che mi sta facendo perdere il sonno.....
Il vicino ha costruito nel 1985 la propria abitazione a una distanza di m 2.31 reali (sulla planimetria risultano 3 m) dal confine (sul confine ha eretto un muro di proprietò esclusiva).
La parete è finestrata (o luce ancora non mi è stato chiarito).
All'epoca il Comune non aveva ancora un piano regolatore.
Il mio cliente ha costruito con regolare concessione nel 2002 (già, si fa per dire, nel 2000 il Comune si era dotato di PRG e norme tecniche di attuazione che richiamano l'art. 9 D.M. 1444 del 1968 sulla distanza tra fabbricati).
La vicina deposita nel giugno 2007 un esposto presso il Comune e la Polizia Municipale (forse anche Procura) al fine di accertare le distanze tra i fabbricati.
Il Dirigente dell'ufficio tecnico del comune si reca il loco, effettua le misurazioni e si accorge che il fabbricato risulta a m. 5,15/5,46 dal confine anzicchè 7,50/8,20 indicati nel permesso.
Il tecnico quindi comunica verbalmente che occorre ripristinare le distanze regolamentari, cioè m 10 dal fabbricato della vicina.
In sostanza vuole abbattere la parte di fabbricato difforme, cioè il vano scala.
Secondo Voi è legittimo?
Ho trovato la sent. Cass. civ. n. 3340 del 2002 che dice:
"L'art. 9 n. 2 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 non impone di rispettare in ogni caso una distanza minima dal confine e, in applicazione del principio di prevenzione, va interpretato nel senso che tra una parete finestrata e l'edificio antistante va rispettata la distanza di mt. 10, con obbligo del prevenuto di arretrare la propria costruzione fino ad una distanza di mt. 5 dal confine, se il preveniente, nel realizzare tale parete finestrata, ha rispettato una distanza di almeno mt. 5 dal confine. Ove il preveniente abbia realizzato una parete finestrata ad una distanza dal confine inferiore a mt. 5, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino a rispettare la distanza di mt. 10 da tale parete, ma potrà imporre al preveniente di chiudere le aperture e costruire (con parete non finestrata) rispettando la metà della distanza legale dal confine ed eventualmente procedere all'interpello di cui all'art. 875 comma 2 c.c., ove ne ricorrano le condizioni."
Il PRG del comune non parla di distanza dal confine, ma rinvia solo all'art. 9 di cui sopra.
Io non riesco a capire se il mio cliente deve quindi sacrificarsi (al di là del contro-esposto che si accinge a depositare) o meno e soprattutto è in regola o no?
Vi prego aiutatemi a fare chiarezza!!!!
Grazie
Pat