Accedi al portale - Non fai parte della nostra community? Registrati è gratis!
GeoLIVE
4/11/2023 18:28 - Il rollout degli aggiornamenti relativi alla moderazione è ancora in corso, e durerà fino alle 22:30 di lunedi, ci potranno essere sporadici disservizi nel corso della giornata.


 
/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / discussione nota 30707 del 03/06/2009
Forum

Parole da cercare:
Cerca su:

SEGUI ARGOMENTO

Pagine:  3 - Vai a pagina  successiva

Autore discussione nota 30707 del 03/06/2009

geobax

(GURU)

Iscritto il:
17 Maggio 2005

Messaggi:
2196

Località
Biella

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 09:24

Ritenendo più comodo un topic dedicato, non mi accodo alla news di cui www.pregeo.it/modules.php?name=News&file... e proseguo in questo senso nell'esame della nota in oggetto.
credo che risulti "strana", ancorchè bene accetta, l'interpretazione della normativa sulla tipologia c.
Se è vero che, in effetti, non viene a crearsi un'area di corte scoperta (ovvero la stessa è integralmente occupata dal fabbricato), è altrettanto vero che si ha stralcio da particella di maggior consistenza che, in tal senso, viene ridotta della superficie destinata ad ente urbano, ovvero variata per edificazione.
Mi chiedo, inoltre, se nel caso di tipo mappale, magari in modesta entità ma questo è irrilevante ai fini della conclusione, per ampliamento di fabbricato esistente su particella limitrofa (a coltura ordinaria intestata a stessa ditta) e fusione della porzione ampliata con l'esistente si abbia stralcio o meno. Non dovrebbe più aversi estendendosi, per questa casistica, l'interpretazione data alla tipologia c...

Ecco perchè ho premesso "ben accetta": perchè sicuramente semplifica la vita a tutti, ma, a mio modesto parere, sarà facilmente mal utilizzata.

Mi chiedo inoltre perchè la procedura inversa (scorporo di fabbricato da corte) sia espressamente un tipo di frazionamento (cfr. circ. 14063 del 22/02/2005).

Forse i miei dubbi sono solo miei, altrimenti...spero di originare una buona e sana discussione

saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Autore Risposta

utente

(GURU)

Iscritto il:
01 Settembre 2006

Messaggi:
642

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 10:04

potresti postare la nota 14063 del 22/02/2005?

grazie

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

AMOSTORTO

Iscritto il:
20 Marzo 2008

Messaggi:
912

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 10:10

ti ho capito poco.
però è chiaro che nell'esempio C l'area non è un'ente urbano.
cioè non è pertinenziale,rimane al terreni.
cordialità.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geobax

(GURU)

Iscritto il:
17 Maggio 2005

Messaggi:
2196

Località
Biella

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 10:22

"utente" ha scritto:
potresti postare la nota 14063 del 22/02/2005?

grazie



Vai a vedere nella sezione Normative e circolari.

"AMOSTORTO" ha scritto:
ti ho capito poco.
però è chiaro che nell'esempio C l'area non è un'ente urbano.
cioè non è pertinenziale,rimane al terreni.
cordialità.



capisco, dalla tua risposta, che non hai capito...il fatto che la maggior consistenza rimanga ai terreni è uno dei presupposti del tipo mappale con stralcio.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geo_roma

Iscritto il:
11 Febbraio 2008

Messaggi:
432

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 10:46

Salve
è del tutto evidente che la circolare guida sui frazionamenti, confrontata con il punto 11 della nota 14063 del 22/02/2005, esprima un controsenso notevole.
Anche per quanto riguarda il caso da te prospettato di ampliamento di fabbricato su particella limitrofa sino ad ora lo stesso veniva uniformato ad un tipo di frazionamento alla luce del dm 701/94.
Forse però la tipologia c della nota 30707, anche non essendo del tutto chiara, risponde a tutti i nostri dubbi "abrogando" le recenti disposizioni.
Ciao e buon lavoro

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

AMOSTORTO

Iscritto il:
20 Marzo 2008

Messaggi:
912

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 11:03

ragazzi io continuo a non capire.
l'esempio c riguarda l'inserimento in mappa di un fabbricato.
il punto 11 riguarda lo stralcio dalla consitenza originaria di un fabbricato graffato al terreno,dell'area di sedime che si stralcia dal fondo.
cordialità

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

AMOSTORTO

Iscritto il:
20 Marzo 2008

Messaggi:
912

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 11:07

faccio un passo indietro.
da me un tipo mappale come l'esempio C non va notificato al comune.
perchè da voi si?
è questo che intendete?

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geobax

(GURU)

Iscritto il:
17 Maggio 2005

Messaggi:
2196

Località
Biella

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 11:40

"AMOSTORTO" ha scritto:
faccio un passo indietro.
da me un tipo mappale come l'esempio C non va notificato al comune.
perchè da voi si?
è questo che intendete?



esatto, almeno fino al 02/06/2009, altrimenti il dubbio non si sarebbe posto...

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

VisualTAF

(GURU)

Iscritto il:
27 Giugno 2007

Messaggi:
517

Località
Verbania Piemonte Italia

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 13:03

Fino al 02/06/2009 casi del tipo "C" li ho sempre notificati al comune.
E mi sa che finché non me li bloccano in AdT continuerò a farlo.
La nota secondo me (in quel caso) contrasta con quanto riportato nel DPR 380/2001 che non prevede deroghe per quella tipologia.
Giusto non pagarne i diritti, ma sempre di frazionamento si tratta...

Ciao,
Beppe

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

numero

(GURU)

Iscritto il:
30 Gennaio 2004

Messaggi:
1834

Località
prato

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 14:07

Secondo la mia personale opinione non esiste conflitto tra la nota 30707 e la circ.14063 per i seguenti motivi:

1) la circ.14063/2005 prevede al par.11 l'attribuzione di un nuovo identificativo ai fabbricati graffati. Si tratta pertanto come giustamente riportato di un frazionamento, poichè l'area esterna viene stralciata da quella di sedime del fabbricato (già presente in mappa). Non si tratta di tipo mappale poichè la variazione non riguarda l'inserimento e/o la modifica del fabbricato stesso ma l'individuazione di un'area scoperta, che in quanto tale potrebbe essere ceduta a terzi e quindi a norma di legge serve la valenza di tipo di frazionamento.
2) la nota 30707 si riferisce in tutti i casi a variazioni conseguenti l'inserimento in mappa di un fabbricato.
Vediamo le varie ipotesi:
a) inserimento del fabbricato con stralcio della relativa area scoperta e contemporaneo frazionamento di altri lotti: si tratta di frazionamento+mappale e quindi il tipo va depositato in comune.
b) inserimento del fabbricato con stralcio della relativa area scoperta. In questo caso si tratta o di semplice tipo mappale oppure di frazionanento+ mappale se la porzione 100a va ceduta a terzi. In ogni caso è previsto il deposito in comune.
c) inserimento del fabbricato con stralcio della sola area di sedime.
In questo caso se lo vediamo come solo tipo mappale può essere giusto non depositarlo in comune (anche se il sottoscritto lo ha comunque sempre fatto e continuerà a farlo).
La nota però è carente nel senso che se come nel caso b) intendiamo cedere a terzi la porzione residua il tipo anche in questo caso diventa un frazionamento+mappale e quindi paga i tributi per il frazionamento e va depositato in comune.

saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geobax

(GURU)

Iscritto il:
17 Maggio 2005

Messaggi:
2196

Località
Biella

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 14:50

concordo con "numero" sul fatto che il caso trattato dalla circ. 14063/2005 non possa che identificarsi in un tipo di frazionamento (e non certo in un tipo mappale) per quanto ha già pienamente esposto. E' seppur vero, però, che quanto "numero" ha evidenziato in grassetto è presupposto spesso già disatteso e/o ignorato ancorchè fondamentale, a norma del dpr 650/72, per il trasferimento di diritti e, in un tale panorama, la lettera circolare in questione, secondo me, aggiunge un ulteriore elemento di confusione.
Resta il fatto che, anche nel caso C, si ha stralcio da maggior consistenza, infatti da una particella ne otteniamo due, ancorchè una sia interamente edificata, ma sempre di particella trattasi. Noto, però, che nessuno di voi mi ha ancora risposto sulla problematica dell'ampliamento... e, non da ultimo, rilevo come i miei due "amici guru" che, ad ora sono intervenuti, propendono, come il sottoscritto, per un riconoscere ma non seguire l'indicazione della nota in discussione...

grazie per gli interessanti interventi (spero proseguano)

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

AMOSTORTO

Iscritto il:
20 Marzo 2008

Messaggi:
912

Località

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 15:24

non ci siamo.
sono di roma dove ripeto non è previsto il deposito per il caso c.
sto conducendo una battaglia personale con l'agt di latina,proprio per questi ed altri motivi.
mi dite dove è previsto nel caso di tm caso c predetto si debba notificare al comune?
ma perchè vi ostinate a notificare il tm,nonostante sia un'ente pubblico a precisare che nel caso specifico la notifica non serve?
così si creano dei precedenti,chi segue la norma alla lettera potrebbe vedersi respinto il tipo perchè la massa od alcuni fanno il contrario.
rispondo ancora all'intelligente questione posta da geobax:
se un fabbricato non è inserito in mappa può essere successo che:
era abusivo poi sanato
è regolare con licenza,concessione,pdc.
a questo punto punto è il comune l'organo territoriale competente che rilascia deciderà se "la superficie fondiaria del lotto in base alla quale si rilascia la concessione edilizia deve intendersi asservita alla costruzione ...e non potrà essere utilizzata per altri eventuali costruzioni .." quando la cubatura è esaurita o meno.
il problema che si pone quindi è sul lotto minimo.o meglio su quanta cubatura quella costruzione ha assorbito.
se era un vecchio fabbricato rurale si presume che il prg abbia quantificato il volume presuntivo che quel lotto esprime o meno.
ripeto per me è corretto quanto previsto nell'esempio c.
per concludere dico a geobax che l'ampliamento sul lotto è come sopra un tm e non un tf.
scusate ho striminzito l'intervento.
cordialità

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

numero

(GURU)

Iscritto il:
30 Gennaio 2004

Messaggi:
1834

Località
prato

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 15:50

rispondo ad amostorto:

Poni il caso che presenti un tipo mappale secondo la tipologia C, senza visto in comune e senza pagare i diritti di frazionamento.
Qualche tempo dopo il tuo cliente vende la porzione residua ad un terzo.
Ai sensi del DPR 650/72 già citato l'area compravenduta non deriva da un frazionamento ma da un tipo mappale, inoltre il tipo non è stato vistato in comune contravvenendo a quanto disposto in materia di frazionamenti.
Non credi che l'atto stipulato possa essere quantomeno irregolare?

Per quanto sopra continuo a pensare che il tipo mappale con stralcio da più ampia consistenza senza pagamento dei diritti di frazionamento non dovrebbe proprio esistere, mentre invece pregeo 10 lo riporta ancora nelle casistiche previste. E' vero che spenderemmo di più ma tutta questa incertezza sparirebbe una volta per tutte.

saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

Messaggi:
3534

Località
NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 15:54

secondo me il caso c) e tra quelli che in passato ha più volte posto il dubbio se depositarlo o meno in comune. In origine ricordo che a seconda dei tecnici che trovavi lo accetavano senza deposito, secondo me giustamente. E' chiaro che appare un po' una retromarcia da parte della direzione.
saluti

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

geobax

(GURU)

Iscritto il:
17 Maggio 2005

Messaggi:
2196

Località
Biella

 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2009 alle ore 16:07

"AMOSTORTO" ha scritto:
non ci siamo.
ma perchè vi ostinate a notificare il tm,nonostante sia un'ente pubblico a precisare che nel caso specifico la notifica non serve?



la risposta sta nella circ. 7/92:

Come e' noto, l'applicazione delle recenti disposizioni impartite con la
circolare n. 5 del 1989, in materia di conservazione dei tipi di
frazionamento e tipi mappali, impone che il risultato dell'atto di
aggiornamento geometrico venga reso definitivo, con conseguente immediata registrazione delle variazioni nella partita di pertinenza.
Nel particolare caso della costituzione di aree destinate quali attinenze di
fabbricati o porzioni di essi, stralciate da maggiore consistenza
particellare - ora trattate nell'ambito applicativo espresso nella circolare
15/85 - verrebbero a crearsi stati di fatto riconducibili al frazionamento di
lotti, complementari alla denuncia di cambiamento di cui all'art. 8 della
legge n. 679 del 1 ottobre 1969, per i quali la possibile certificabilita'
degli elementi censuari, definitivamente acquisiti negli archivi catastali,
potrebbe presumere il graduale compimento di illeciti, in materia di
lottizzazioni abusive.
Pertanto, nella preminente esigenza di evitare il verificarsi della anzidetta
circostanza, si dispone, ritenendo superato il concetto espresso nella citata
circolare 15/85, che vengono assoggettati alle norme che regolano i tipi di
frazionamento (art. 18 legge 47/85) anche i tipi mappali utilizzati per
acquisire, oltre l'individuazione dei lotti su cui e' stato edificato, anche
la definizione delle porzioni di aree scoperte, implicitamente venute a
configurarsi nell'atto di aggiornamento.
Restano valide tutte le procedure di denuncia al catasto previste nella
circolare n. 2/84 e seguenti nonche' nella circolare n. 2/88 e seguenti,
sempreche' non rientrino nella fattispecie contemplata nell'art. 12 della
legge 31 maggio 1990, n. 128.
Gli Uffici Tecnici Erariali sono invitati a trasmettere, nel comune
interesse, copia della presente circolare agli Ordini e Collegi professionali
delle rispettive province.
Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.


Inoltre, non mischierei mai la normativa catastale con quella urbanistico-edilizia: sono autonome ed indipendenti. Tale principio generale è ben ricordato nella circ. 4/2006, ancorchè tratti tutt'altro argomento.

Devi essere un utente registrato per rispondere a questo messaggio
 
 

 

Pagine:  3 - Vai a pagina  successiva

Parole da cercare:
Cerca su:


 
Ricerca moderatori per il forum:

Nell'ottica di migliorare la qualità dei post e ridurre i "flame", cerchiamo volontari per moderare uno o più forum di GeoLIVE, se siete interessati consultate direttamente il seguente post:

Grazie


 
Convertitore da PDF a libretto DAT:

Servizio gratuito che abbiamo realizzato per estrarre il libretto presente nel PDF rilasciato da SISTER e salvarlo come semplice file DAT da importare direttamente su PREGEO.

 


 
SOLIDARIETA':

 Donare non aiuta...SALVA!

Visita il sito dell'AVIS (www.avis.it) per maggiori informazioni.


 
Il nostro visualizzatore delle mappe catastali:


 
Amici:

Analist Group

Analist Group è un’azienda leader nello sviluppo di software per il mondo dell'edilizia e non solo. Da decenni al fianco di professionisti per offrire soluzioni innovative e supporto costante.

» Consulta l'elenco di tutti i nostri amici «

© 2003-2023 Ezio Milazzo e Antonino S. Cutri'
(Crediti)
HOME  |   FORUM  |   NEWS  |   EVENTI  |   FAQ  |   GLOSSARIO  |   GUIDE
RECENSIONI  |   NORMATIVA CATASTALE  |   ALTRE NORMATIVE  |   DOCUMENTI  |   DOWNLOADS
LINKS  |   BLOG
Chi siamo -  Contatti -  Informazioni legali -  Termini di utilizzo -  Proprietà intellettuale -  Privacy -  Informativa sui cookie