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discussione nota 30707 del 03/06/2009 |

geobax
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Ritenendo più comodo un topic dedicato, non mi accodo alla news di cui www.pregeo.it/modules.php?name=News&file... e proseguo in questo senso nell'esame della nota in oggetto. credo che risulti "strana", ancorchè bene accetta, l'interpretazione della normativa sulla tipologia c. Se è vero che, in effetti, non viene a crearsi un'area di corte scoperta (ovvero la stessa è integralmente occupata dal fabbricato), è altrettanto vero che si ha stralcio da particella di maggior consistenza che, in tal senso, viene ridotta della superficie destinata ad ente urbano, ovvero variata per edificazione. Mi chiedo, inoltre, se nel caso di tipo mappale, magari in modesta entità ma questo è irrilevante ai fini della conclusione, per ampliamento di fabbricato esistente su particella limitrofa (a coltura ordinaria intestata a stessa ditta) e fusione della porzione ampliata con l'esistente si abbia stralcio o meno. Non dovrebbe più aversi estendendosi, per questa casistica, l'interpretazione data alla tipologia c... Ecco perchè ho premesso "ben accetta": perchè sicuramente semplifica la vita a tutti, ma, a mio modesto parere, sarà facilmente mal utilizzata. Mi chiedo inoltre perchè la procedura inversa (scorporo di fabbricato da corte) sia espressamente un tipo di frazionamento (cfr. circ. 14063 del 22/02/2005). Forse i miei dubbi sono solo miei, altrimenti...spero di originare una buona e sana discussione saluti
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utente
(GURU)
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potresti postare la nota 14063 del 22/02/2005? grazie
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AMOSTORTO
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ti ho capito poco. però è chiaro che nell'esempio C l'area non è un'ente urbano. cioè non è pertinenziale,rimane al terreni. cordialità.
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geobax
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"utente" ha scritto: potresti postare la nota 14063 del 22/02/2005? grazie Vai a vedere nella sezione Normative e circolari. "AMOSTORTO" ha scritto: ti ho capito poco. però è chiaro che nell'esempio C l'area non è un'ente urbano. cioè non è pertinenziale,rimane al terreni. cordialità. capisco, dalla tua risposta, che non hai capito...il fatto che la maggior consistenza rimanga ai terreni è uno dei presupposti del tipo mappale con stralcio.
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geo_roma
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Salve è del tutto evidente che la circolare guida sui frazionamenti, confrontata con il punto 11 della nota 14063 del 22/02/2005, esprima un controsenso notevole. Anche per quanto riguarda il caso da te prospettato di ampliamento di fabbricato su particella limitrofa sino ad ora lo stesso veniva uniformato ad un tipo di frazionamento alla luce del dm 701/94. Forse però la tipologia c della nota 30707, anche non essendo del tutto chiara, risponde a tutti i nostri dubbi "abrogando" le recenti disposizioni. Ciao e buon lavoro
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AMOSTORTO
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ragazzi io continuo a non capire. l'esempio c riguarda l'inserimento in mappa di un fabbricato. il punto 11 riguarda lo stralcio dalla consitenza originaria di un fabbricato graffato al terreno,dell'area di sedime che si stralcia dal fondo. cordialità
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AMOSTORTO
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faccio un passo indietro. da me un tipo mappale come l'esempio C non va notificato al comune. perchè da voi si? è questo che intendete?
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geobax
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"AMOSTORTO" ha scritto: faccio un passo indietro. da me un tipo mappale come l'esempio C non va notificato al comune. perchè da voi si? è questo che intendete? esatto, almeno fino al 02/06/2009, altrimenti il dubbio non si sarebbe posto...
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VisualTAF
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Verbania Piemonte Italia
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Fino al 02/06/2009 casi del tipo "C" li ho sempre notificati al comune. E mi sa che finché non me li bloccano in AdT continuerò a farlo. La nota secondo me (in quel caso) contrasta con quanto riportato nel DPR 380/2001 che non prevede deroghe per quella tipologia. Giusto non pagarne i diritti, ma sempre di frazionamento si tratta... Ciao, Beppe
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numero
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prato
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Secondo la mia personale opinione non esiste conflitto tra la nota 30707 e la circ.14063 per i seguenti motivi: 1) la circ.14063/2005 prevede al par.11 l'attribuzione di un nuovo identificativo ai fabbricati graffati. Si tratta pertanto come giustamente riportato di un frazionamento, poichè l'area esterna viene stralciata da quella di sedime del fabbricato (già presente in mappa). Non si tratta di tipo mappale poichè la variazione non riguarda l'inserimento e/o la modifica del fabbricato stesso ma l'individuazione di un'area scoperta, che in quanto tale potrebbe essere ceduta a terzi e quindi a norma di legge serve la valenza di tipo di frazionamento. 2) la nota 30707 si riferisce in tutti i casi a variazioni conseguenti l'inserimento in mappa di un fabbricato. Vediamo le varie ipotesi: a) inserimento del fabbricato con stralcio della relativa area scoperta e contemporaneo frazionamento di altri lotti: si tratta di frazionamento+mappale e quindi il tipo va depositato in comune. b) inserimento del fabbricato con stralcio della relativa area scoperta. In questo caso si tratta o di semplice tipo mappale oppure di frazionanento+ mappale se la porzione 100a va ceduta a terzi. In ogni caso è previsto il deposito in comune. c) inserimento del fabbricato con stralcio della sola area di sedime. In questo caso se lo vediamo come solo tipo mappale può essere giusto non depositarlo in comune (anche se il sottoscritto lo ha comunque sempre fatto e continuerà a farlo). La nota però è carente nel senso che se come nel caso b) intendiamo cedere a terzi la porzione residua il tipo anche in questo caso diventa un frazionamento+mappale e quindi paga i tributi per il frazionamento e va depositato in comune. saluti
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geobax
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concordo con "numero" sul fatto che il caso trattato dalla circ. 14063/2005 non possa che identificarsi in un tipo di frazionamento (e non certo in un tipo mappale) per quanto ha già pienamente esposto. E' seppur vero, però, che quanto "numero" ha evidenziato in grassetto è presupposto spesso già disatteso e/o ignorato ancorchè fondamentale, a norma del dpr 650/72, per il trasferimento di diritti e, in un tale panorama, la lettera circolare in questione, secondo me, aggiunge un ulteriore elemento di confusione. Resta il fatto che, anche nel caso C, si ha stralcio da maggior consistenza, infatti da una particella ne otteniamo due, ancorchè una sia interamente edificata, ma sempre di particella trattasi. Noto, però, che nessuno di voi mi ha ancora risposto sulla problematica dell'ampliamento... e, non da ultimo, rilevo come i miei due "amici guru" che, ad ora sono intervenuti, propendono, come il sottoscritto, per un riconoscere ma non seguire l'indicazione della nota in discussione... grazie per gli interessanti interventi (spero proseguano)
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AMOSTORTO
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non ci siamo. sono di roma dove ripeto non è previsto il deposito per il caso c. sto conducendo una battaglia personale con l'agt di latina,proprio per questi ed altri motivi. mi dite dove è previsto nel caso di tm caso c predetto si debba notificare al comune? ma perchè vi ostinate a notificare il tm,nonostante sia un'ente pubblico a precisare che nel caso specifico la notifica non serve? così si creano dei precedenti,chi segue la norma alla lettera potrebbe vedersi respinto il tipo perchè la massa od alcuni fanno il contrario. rispondo ancora all'intelligente questione posta da geobax: se un fabbricato non è inserito in mappa può essere successo che: era abusivo poi sanato è regolare con licenza,concessione,pdc. a questo punto punto è il comune l'organo territoriale competente che rilascia deciderà se "la superficie fondiaria del lotto in base alla quale si rilascia la concessione edilizia deve intendersi asservita alla costruzione ...e non potrà essere utilizzata per altri eventuali costruzioni .." quando la cubatura è esaurita o meno. il problema che si pone quindi è sul lotto minimo.o meglio su quanta cubatura quella costruzione ha assorbito. se era un vecchio fabbricato rurale si presume che il prg abbia quantificato il volume presuntivo che quel lotto esprime o meno. ripeto per me è corretto quanto previsto nell'esempio c. per concludere dico a geobax che l'ampliamento sul lotto è come sopra un tm e non un tf. scusate ho striminzito l'intervento. cordialità
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numero
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prato
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rispondo ad amostorto: Poni il caso che presenti un tipo mappale secondo la tipologia C, senza visto in comune e senza pagare i diritti di frazionamento. Qualche tempo dopo il tuo cliente vende la porzione residua ad un terzo. Ai sensi del DPR 650/72 già citato l'area compravenduta non deriva da un frazionamento ma da un tipo mappale, inoltre il tipo non è stato vistato in comune contravvenendo a quanto disposto in materia di frazionamenti. Non credi che l'atto stipulato possa essere quantomeno irregolare? Per quanto sopra continuo a pensare che il tipo mappale con stralcio da più ampia consistenza senza pagamento dei diritti di frazionamento non dovrebbe proprio esistere, mentre invece pregeo 10 lo riporta ancora nelle casistiche previste. E' vero che spenderemmo di più ma tutta questa incertezza sparirebbe una volta per tutte. saluti
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robertopi
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secondo me il caso c) e tra quelli che in passato ha più volte posto il dubbio se depositarlo o meno in comune. In origine ricordo che a seconda dei tecnici che trovavi lo accetavano senza deposito, secondo me giustamente. E' chiaro che appare un po' una retromarcia da parte della direzione. saluti
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geobax
(GURU)
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"AMOSTORTO" ha scritto: non ci siamo. ma perchè vi ostinate a notificare il tm,nonostante sia un'ente pubblico a precisare che nel caso specifico la notifica non serve? la risposta sta nella circ. 7/92: Come e' noto, l'applicazione delle recenti disposizioni impartite con la circolare n. 5 del 1989, in materia di conservazione dei tipi di frazionamento e tipi mappali, impone che il risultato dell'atto di aggiornamento geometrico venga reso definitivo, con conseguente immediata registrazione delle variazioni nella partita di pertinenza. Nel particolare caso della costituzione di aree destinate quali attinenze di fabbricati o porzioni di essi, stralciate da maggiore consistenza particellare - ora trattate nell'ambito applicativo espresso nella circolare 15/85 - verrebbero a crearsi stati di fatto riconducibili al frazionamento di lotti, complementari alla denuncia di cambiamento di cui all'art. 8 della legge n. 679 del 1 ottobre 1969, per i quali la possibile certificabilita' degli elementi censuari, definitivamente acquisiti negli archivi catastali, potrebbe presumere il graduale compimento di illeciti, in materia di lottizzazioni abusive. Pertanto, nella preminente esigenza di evitare il verificarsi della anzidetta circostanza, si dispone, ritenendo superato il concetto espresso nella citata circolare 15/85, che vengono assoggettati alle norme che regolano i tipi di frazionamento (art. 18 legge 47/85) anche i tipi mappali utilizzati per acquisire, oltre l'individuazione dei lotti su cui e' stato edificato, anche la definizione delle porzioni di aree scoperte, implicitamente venute a configurarsi nell'atto di aggiornamento. Restano valide tutte le procedure di denuncia al catasto previste nella circolare n. 2/84 e seguenti nonche' nella circolare n. 2/88 e seguenti, sempreche' non rientrino nella fattispecie contemplata nell'art. 12 della legge 31 maggio 1990, n. 128. Gli Uffici Tecnici Erariali sono invitati a trasmettere, nel comune interesse, copia della presente circolare agli Ordini e Collegi professionali delle rispettive province. Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro. Inoltre, non mischierei mai la normativa catastale con quella urbanistico-edilizia: sono autonome ed indipendenti. Tale principio generale è ben ricordato nella circ. 4/2006, ancorchè tratti tutt'altro argomento.
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