sentenza della cassazione n. 22557 del 08.09.2008
norma.dbi.it/news_testo.jsp?id=9145&smen... FINANZA PUBBLICA / Imposte e tasse
Riconosciuta la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastale ai possessori di immobili
La Sezione Tributaria della Cassazione riconosce al titolare dell'immobile la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita del bene, ricorrendo al Giudice Tributario, in caso di risposta negativa da parte dell'Amministrazione competente.
Con la Sentenza n. 22557, depositata lo scorso 8 settembre, la Sez. Tributaria della Cassazione ha stabilito che, fermo restando che spetta all'Amministrazione tracciare "il reticolo di riferimento ai fini del classamento catastale", il giudice, in caso di mutate condizioni o in ragione della vetustà dell'edificio, può disapplicare i criteri elaborati dall'Amministrazione medesima, quando il possessore del bene immobile vi si rivolge per il relativo declassamento.
L'Agenzia del Territorio, controparte nel giudizio di primo grado, sostiene che la revisione del classamento catastale può avvenire solo attraverso e come conseguenza di una revisione ordinaria del classamento, attraverso, cioè una misura generale. Di mutato avviso è la Commissione Tributaria della Sardegna -Sassari, tesi sostenuta e confermata dalla Suprema Corte nella decisione in commento.
Si legge nella sentenza, infatti, che il giudice adito dal contribuente, a cui era stato negata la richiesta di declassamento del proprio immobile da parte dell'Agenzia del Territorio competente, può disapplicare i criteri elaborati dall'Amministrazione, ove dovesse riscontrare mutate condizioni o la vetustà dell'edificio e la non corrispondenza dell'immobile alle esigenze attuali. Quindi può accadere che abitazioni in passato ritenute modeste o popolari divengano civili o signorili e viceversa che immobili di pregio perdano detta qualifica.
L'ordinamento riconosce, infatti, al possessore dell'immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà; tale diritto trova il proprio fondamento nell'art. 53 della Costituzione.
Gaetana Marino
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ALLEGATO • Cassazione Civile - Sentenza 8 settembre 2008 , n. 22557 - Testo non disponibile
> Imposte e tasse - Richiesta modifica classificazione catastale - Riconoscimento
> Ad ogni titolare di immobile deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere una diversa classificazione catastale e quindi una diversa rendita del bene, posto che i dati catastali costituiscono il punto di riferimento per tutto il sistema impositivo e non può essere assoggettato a indicazioni o provvedimenti di carattere generale, principio che trova il suo fondamento nell'art. 53 della Costituzione. L'ordinamento riconosce, infatti, al possessore dell'immobile il diritto ad una definizione mirata e specifica relativa alla sua proprietà e che, ove il classamento o la modifica catastale non risultino soddisfacenti, il privato può ricorrere al giudice tributario.