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Argomento: CONDONO EDILIZIO LEGGE 47/85 - QUESITO

Autore Risposta

EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2021 alle ore 13:01

"totonno" ha scritto:
"EFFEGI" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
P.S. Spero che io abbi fatto in tempo a scrivere il messaggio, visto che sono stato segnalato all'amministratore del forum e, questo mi inquieta.



Ah allora li leggi i miei messaggi birbantello che non sei altro



Solo le parti che mi riguardano.



E allora li leggi tutti.... riguardano tutti te

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SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2021 alle ore 13:01

Ciao EFFEGI, la risposta viene da come consideriamo la legge 47/85, è una legge urbanistica? Rispondo io, per me SI perché è una legge nell'ambito dell'urbanistica.

Sicuramente il condono legittima, ed è la cosa più importante in quanto supera ogni sorta di problema in caso di compravendita.

Cordiali saluti

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EFFEGI
f.g.

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16 Dicembre 2008

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2058

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2021 alle ore 13:05

Grazie Stefano per la tua risposta e conferma.

Il condono (mi riferisco a tutti i condoni L. 47/85, 724/94 e 326/2003) sono leggi speciali (giuste o sbagliate che siano) che riguardano la legittimazione urbanistica degli immobili sui quali sono stati realizzati degli abusi (entro determinati periodi temporali espressamente previsti dalle tre leggi) non ci sono altre forme di considerazione per queste leggi.

Naturalmente un immobile oggetto di richiesta di condono deve aver chiuso tutto l'iter fino alla conclusione del procedimento con il relativo rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria.

Gli immobili le cui pratiche di condono sono ancora in corso, e sono migliaia in tutta Italia (come qualcuno ha fatto riferimento in un messaggio precedente - non ricordo l'autore) non potranno mai considerarsi legittimi fino a quando non verrà loro rilasciato il relativo permesso di costruire in sanatoria.... fatto salvo alcune particolari condizioni della pratica in cui potrebbe essere applicato il criterio del "silenzio assenso", ma questo è un altro problema molto complesso e non vorrei alimentare altri motivi di discussione.

Saluti cordiali

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carlocinelli
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 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2021 alle ore 13:14

"totonno" ha scritto:

Visto che il Comune nel rilascio del provvedimento, ha accertato che le opere sono state eseguite in difformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, mi spieghi come fai a dichiarare oggi o domani o domani l'altro la conformità urbanistica dell'immobile ?



Mi sa che bisogna fare un passo indietro.

Tu stai facendo una esegesi della parola Conformità che nessuno ti richiede.

Attestare la Conformità Urbanistica, tecnicamnete parlando altrimenti il rischio è entrare nella lana caprina, vuol dire semplicemente attestare che quell'immobile nello stato in cui si trova è coerente con i titoli edilizi depositati presso il Comune.

E tra i Titoli Edilizi c'è anche il Condono.

Che ti piaccia o meno.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2021 alle ore 13:16

"carlocinelli" ha scritto:
"totonno" ha scritto:

Visto che il Comune nel rilascio del provvedimento, ha accertato che le opere sono state eseguite in difformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, mi spieghi come fai a dichiarare oggi o domani o domani l'altro la conformità urbanistica dell'immobile ?



Mi sa che bisogna fare un passo indietro.

Tu stai facendo una esegesi della parola che nessuno ti richiede.

Attestare la Conformità Urbanistica, tecnicamnete parlando altrimenti il rischio è entrare nella lana caprina, vuol dire semplicemente attestare che quell'immobile nello stato in cui si trova è coerente con i titoli edilizi depositati presso il Comune.

E tra i Titoli Edilizi c'è anche il Condono.

Che ti piaccia o meno.

Cordialmente

Carlo Cinelli



Infatti, che ti piaccia o meno, io la intendo in maniera diversa, mica devo firmare le dichiarazioni che fai te.

Saluti

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amastria

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 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2021 alle ore 11:50

Salve,

mi introduco in questo interessante dibattito per esprimere il mio (modesto) pensiero.
La discussione credo debba essere incentrata e riassunta in due fondamentali domande:

a) I tre condoni edilizi (leggi n. 47/1985, 724/1994 e 326/2003) hanno avuto natura di legittimazione urbanistica?

b) La disciplina del condono edilizio, e quindi il rilascio del titolo in sanatoria, poteva derogare a altre disposizioni di legge in materia di sicurezza statica, igienico sanitarie, prevenzione incendi ecc.?

Risposta a)

Le leggi susseguitasi sul condono edilizio, sono state norme di natura eccezionale e temporale che derogavano a requisiti fissati da norme regolamentari (statali e regionali) ovvero sanare cio’ che urbanisticamente era stato realizzato senza il rispetto degli indici e parametri fissati dalle NTA dello strumento urbanistico locale.
Con il pagamento dell’oblazione prevista veniva quindi estinto il reato penale e si rendeva l’immobile sanato e commerciabile sotto l’aspetto formale. Punto.

Risposta b)

Altro discorso credo possa essere fatto per una legittimazione di fatto dell’immobile sanato dal punto di vista igienico-sanitario in quanto una interpretazione estensiva del concetto di condono sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto contrastante con i criteri di sicurezza, salubrità e quindi con concetti fondamentalmente incidenti con il principio primario della salute. Potrebbe essere agibile un fabbricato sanato con ambienti di H inferiore a ml 2,70? O con rapporto aeroilluminante inferiore a quelli stabiliti per legge? E adibire l’immobile condonato a locale commerciale o altro senza il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza antincendio? Ne discende che l’immobile sanato riguarda solo il manufatto edilizio e non l’attività o l’uso cui esso è preposto.


Considerazione finale: l'immobile condonato è un immobile condonato a pieno titolo sotto ogni aspetto (urbanistico ed igienico-sanitario) o un immobile condonato a metà??


Leggendo un po' tutti gli interventi, ritengo il mio pensiero allineato con quello di totonno (ma se mi permette, non con il modo con cui interloquisce nel forum)

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2021 alle ore 12:02

Ribadisco che a me non sembra possibile il rilascio di una concessione in santoria ai sensi delle tre leggi sui condoni edilizi, laddove, ad esempio non siano rispettati i requisiti di agibilità/abitabilità.

Un'abitazione avente altezza 2.20, statene certi non avrà mai il rpovvedimento finale (salvo produrre docuementazione falsa). Pertanto sono convinto che il C.E. non deroga a queste norme.

saluti

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SIMBA4

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2021 alle ore 12:09

Salve amastria



il condono/i sana/no, leggittimano, commercializzano, ecc.

Se successivamente le opere condonate necessitano di altre caratteristiche urbanistiche, per poter essere trasformate o usate in altro modo, di conseguenza si deve affrontarle man man che vengono.

Voglio dire, se si è sanato con condono edilizio la cuccia del cane e successivamente tale cuccia la si vuole usare come camera da letto, fa da se che si dovrà adeguare, con progetto comunale, la cuccia alle norme urbaniste vigenti.

cordiali saluti

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pan

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 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2021 alle ore 12:33

"robertopi" ha scritto:
Ribadisco che a me non sembra possibile il rilascio di una concessione in santoria ai sensi delle tre leggi sui condoni edilizi, laddove, ad esempio non siano rispettati i requisiti di agibilità/abitabilità.

Un'abitazione avente altezza 2.20, statene certi non avrà mai il rpovvedimento finale (salvo produrre docuementazione falsa). Pertanto sono convinto che il C.E. non deroga a queste norme.

saluti



Art 35 47/85.

A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Che poi il certificato di agibilità non è automatico è un altro discorso

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totonno
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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2021 alle ore 12:52

"pan" ha scritto:
"robertopi" ha scritto:
Ribadisco che a me non sembra possibile il rilascio di una concessione in santoria ai sensi delle tre leggi sui condoni edilizi, laddove, ad esempio non siano rispettati i requisiti di agibilità/abitabilità.

Un'abitazione avente altezza 2.20, statene certi non avrà mai il rpovvedimento finale (salvo produrre docuementazione falsa). Pertanto sono convinto che il C.E. non deroga a queste norme.

saluti



Art 35 47/85.

A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Che poi il certificato di agibilità non è automatico è un altro discorso



A proposito dell'automatismo e dell'Art.35, dalle mie parti alcuni comuni integrano il condono con il contestuale rilascio dell'agibilità limitata alle opere condonate. Altri Comuni, come quello di Firenze, oggi nel provvedimento scrivono:

Ai fini dell'attestazione di abitabilità o agibilità dell'unità immobiliare occorre presentare, all'Ufficio competente, la documentazione necessaria, come previsto dall'artt. 149 e 150 della L.R.T. 65/2014 e successive modifiche ed integrazioni.




Saluti

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carlocinelli
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Lamporecchio (PT)

 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2021 alle ore 15:31

Buongiorno

La discussione è stata interessante fino a che non ci siamo resi conto che una tesi era supportata da norme, dottrina e giurisprudenza; l'altra da pareri personali che per quanto mi riguarda sono tutti legittimi e interessanti ma lasciano il tempo che trovano.

Cordialmente

Carlo Cinelli

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totonno
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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2021 alle ore 16:29

"amastria" ha scritto:
Salve,

mi introduco in questo interessante dibattito per esprimere il mio (modesto) pensiero.
La discussione credo debba essere incentrata e riassunta in due fondamentali domande:

a) I tre condoni edilizi (leggi n. 47/1985, 724/1994 e 326/2003) hanno avuto natura di legittimazione urbanistica?

b) La disciplina del condono edilizio, e quindi il rilascio del titolo in sanatoria, poteva derogare a altre disposizioni di legge in materia di sicurezza statica, igienico sanitarie, prevenzione incendi ecc.?

Risposta a)

Le leggi susseguitasi sul condono edilizio, sono state norme di natura eccezionale e temporale che derogavano a requisiti fissati da norme regolamentari (statali e regionali) ovvero sanare cio’ che urbanisticamente era stato realizzato senza il rispetto degli indici e parametri fissati dalle NTA dello strumento urbanistico locale.
Con il pagamento dell’oblazione prevista veniva quindi estinto il reato penale e si rendeva l’immobile sanato e commerciabile sotto l’aspetto formale. Punto.

Risposta b)

Altro discorso credo possa essere fatto per una legittimazione di fatto dell’immobile sanato dal punto di vista igienico-sanitario in quanto una interpretazione estensiva del concetto di condono sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto contrastante con i criteri di sicurezza, salubrità e quindi con concetti fondamentalmente incidenti con il principio primario della salute. Potrebbe essere agibile un fabbricato sanato con ambienti di H inferiore a ml 2,70? O con rapporto aeroilluminante inferiore a quelli stabiliti per legge? E adibire l’immobile condonato a locale commerciale o altro senza il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza antincendio? Ne discende che l’immobile sanato riguarda solo il manufatto edilizio e non l’attività o l’uso cui esso è preposto.


Considerazione finale: l'immobile condonato è un immobile condonato a pieno titolo sotto ogni aspetto (urbanistico ed igienico-sanitario) o un immobile condonato a metà??


Leggendo un po' tutti gli interventi, ritengo il mio pensiero allineato con quello di totonno (ma se mi permette, non con il modo con cui interloquisce nel forum)



Mi allineo alla analisi di Amastria.

Il condono non deroga sulla sicurezza statica nè sul vincolo paesaggistico. Quindi per il suo rilascio occorre l'idoneità statica e il nulla osta della sovrintendenza o della commissione paesaggistica del Comune.

Sulla considerazione finale, che sarebbe una domanda, mi sento di rispondere così.

L'immobile condonato sotto l'aspetto urbanistico legittima solo la sua esistenza e la sua presenza sul libero mercato. Può essere quindi legittimamente abitato o utilizzato per l'uso condonato. Ma ad ogni necessaria importante trasformazione (compreso il cambio di destinazione d'uso) necessita di adeguamento alla normativa tutta vigente. Risulta quindi assentito il volume di aria che occupa la sagoma e può questi essere oggetto di riutilizzo per una nuova costruzione obbligatoriamente conforme agli strumenti urbanistici, edilizi ed igienico sanitari. Senza opere di trasformazione urbanistica, il bene esiste, è condonato, ma se non è stato realizzato in conformità alle norme urbanistiche all'epoca della sua realizzazione, motivo per il quale è stato richiesto il condono, il bene così autodenunciato, non avrà mai il miraggio ipotetico della "conformità urbanistica". Al tecnico redattore della relazione tecnica per la compravendita del bene condonato per abusi di tipo urbanistico non resta che dichiarare la completa commerciabilità dell'immobile. Quando gli va bene. Il bollino Chiquita si mette alla prossima compravendita.

Qui si parla di un caso specifico, ma per ogni relazione tecnica e per ogni compravendita, è sempre la prima volta.

Saluti

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EFFEGI
f.g.

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16 Dicembre 2008

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2021 alle ore 20:03

"totonno" ha scritto:
Il condono non deroga sulla sicurezza statica nè sul vincolo paesaggistico. Quindi per il suo rilascio occorre l'idoneità statica e il nulla osta della sovrintendenza o della commissione paesaggistica del Comune.



Allora cerchiamo di RIMETTERE il treno sui giusti binari: CHI HA MAI DETTO che il condono (Legge speciale - ricordiamocelo-) deroga a tutte le normative?

Te lo dico io: NESSUNO che in precedenza ha risposto su questo argomento.

Dopo aver riportato le tipologie di abusi, ti riporto (e spero che questa volta li leggi senza arrabiarti di nuovo) tutti i vincoli che dovevano (e devono) essere considerati per l'espletamento di una pratica di condono, ossia:

(Il numero è quello che andava riportato nel modello di richiesta del condono)

01 - Storico

02 - Artistico

03 - Architettonico

04 - Archeologico

05 - Paesistico

06 - Ambientale

07 - Idrogeologico

08 - Difesa delle coste marine, lacuali e fluviali (sul modello è scritto lacunali)

09 - Difesa militare e sicurezza interna

10 - ZONE SISMICHE

11 - Destinazione a edifici o spazi pubblici

12 - Rispetto stradale

13 - Cimiteriale

14 - Aeronautico

15 - Altri

La cosa buona (e questo dipende dai punti di vista) è che nelle pratiche ex legge 47/85 ed in parte quelle della ex legge 724/94 gli immobili furono realizzati in un'epoca in cui molti di questi vincoli ancora non esistevano, mentre per le pratiche di cui alla legge 326/2003 questo è divenuto molto più complicato, e cito come semplice esempio la legge Galasso per la distanza dai corsi d'acqua di una certa importanza impone(va) la distanza minima al di fuori delle zona A e B, la distanza minima di 150 mt (e questo è un vincolo assoluto e non relativo).

Quindi come fai a dire che il rilascio di un Permesso di Costruire in sanatoria ex condono sia un titolo valido a metà?

Trovami una sentenza che giustifica quello che stai continuamente "farneticando" dall'inizio di questo post, altrimento, è, e resta, solo una tua opinione.

Saluti cordiali

P.S. A proposito: hai comprato un nuovo specchio?

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amastria

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12 Febbraio 2003

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 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2021 alle ore 12:26

Per ragioni di tempo sono stato un po’ assente dal forum e leggo solo oggi gli ulteriori approfondimenti e risposte sulle varie argomentazioni e considerazioni espresse dai vari forumisti intervenuti…………

Come detto nel mio ultimo post, a volte è difficile trovate una verità assoluta (anche giurisprudenziale) ma è interessante che il dibattito sia alimentato da diverse opinioni e che quindi ognuno sia libero di esprimere il proprio pensiero, liberamente, anche in contrapposizione degli altri interlocutori………………

Per “infarcire” ulteriormente il dibattito riporto una interessante FAQ ripresa dal sito della Provincia di Lecce – Edilizia sismica………..

Buona lettura.


FAQ n. 9.
In una pratica di permesso di costruire ex art. 36 DPR 380/2001, dimostrata la doppia conformità del manufatto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, il Comune chiede come integrazione: "Documentazione scritto-grafica prevista dal DPR n.380/01 art.94 (circolare esplicativa al punto 4 del D.P.R.380/01 art.65,67,93,94,98,100 - adempimenti afferenti al deposito di progetti di costruzioni in zona sismica. Semplificazione amministrativa)" che prevede: "In caso di progetti in sanatoria in tutte le 4 zone sismiche, a conclusione della procedura descritta agli artt. 98, comma 3, e 100, si applica il regime autorizzativo di cui all'art. 94 del citato D.P.R. che prevede l'esame preventivo dei contenuti tecnici, verificando che gli stessi siano conformi alle N.T.C. vigenti al momento dell'abuso edilizio". Si chiede se la richiesta sia corretta.

Risposta:

Il quesito è complesso e la risposta non esclude integrazioni future, alla luce di approfondimenti e chiarimenti già attivati da questo Ente, nei confronti degli organi centrali e regionali competenti sulla materia. Come è noto, l'accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 è anche denominato "sanatoria edilizia ordinaria" in quanto operante anche al di fuori dai casi consentiti dai provvedimenti di natura straordinaria denominati "condoni edilizi" (di cui alle Legge n. 47/85, Legge n. 724/94 e Legge n. 326/2003) che sono, invece, finalizzati alla legittimazione di determinati abusi, anche non conformi alla disciplina urbanistica vigente, realizzati entro limiti temporali ben specificati nella corrispondente norma; per detti condoni edilizi, peraltro, risulta appositamente disciplinata dalla stessa legge istitutiva del condono e dalle norme in essa richiamate la procedura di regolarizzazione, anche strutturale, dell'intervento abusivo.

L'accertamento di conformità, istituito inizialmente con la L. n. 47/85 (cfr. articoli 13 e 22), e oggi disciplinato dagli articoli 36 e 45 del DPR 380/01, invece, consente la regolarizzazione urbanistica per i soli interventi abusivi che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della presentazione della domanda. La Giurisprudenza, però, ha definitivamente chiarito (ex multis: Sentenza n. 17825 del 11/05/2012 della Corte di Cassazione Penale - Sezione III, Sentenza n. 19221 del 07/05/2019 della Corte di Cassazione Penale - Sezione III) che questa fattispecie di sanatoria, attraverso il pagamento dell'oblazione prevista, estingue esclusivamente i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non estingue altri tipi di reati come, ad esempio,quelli relativi a violazioni delle disposizioni dettate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di costruzioni in zona sismica, o dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086 (norme oggi confluite nel Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001).

Le pronunce richiamate confermano come, a differenza dei condoni straordinari, non sia prevista - per legge - alcuna procedura di sanatoria strutturale ordinaria per interventi abusivi realizzati al di fuori dei condoni, simile a quella disciplinata dall'art. 36 del DPR n. 380/2001 per gli aspetti urbanistici. In materia di denuncia delle opere strutturali per i fabbricati non in possesso di regolare titolo edilizio risulta che, allo stato, la Regione Puglia si sia pronunciata unicamente con la Circolare esplicativa del Servizio Lavori Pubblici prot. n. 63622 del 06/07/2010 - paragrafo 4 (Circolare pubblicata sul BURP n. 121 del 15/07/2010) che ha previsto un regime di controllo sulle calcolazioni da presentare simile a quello dell'art. 94 del D.P:R. n. 380/2001 "che prevede l'esame preventivo dei contenuti tecnici, verificando che gli stessi siano conformi alle N.T.C. vigenti al momento dell'abuso edilizio" ed ha stabilito, inoltre, che "l'acquisizione dell'atto autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale, è propedeutica al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria".

In questo contesto normativo, è intervenuta la Sentenza n. 101 del 29/05/2013 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcuni articoli della L.R. Toscana n. 4 del 31/01/2012 (che, peraltro, contenevano alcune norme analoghe a quelle della predetta Circolare della Regione Puglia) ed ha stabilito che "non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l'art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell'accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l'edilizia, sia al momento della realizzazione dell'intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria".

Pertanto, come peraltro evidenziato nella Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale n. 714 del 08/05/2019, questo Ente si è conformato al principio stabilito della cosiddetta "doppia conformità strutturale" sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 101/2013.
Alla luce di quanto sopra si può affermare che:

1. per il perfezionamento della procedura di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, oltre a verificare la "doppia conformità urbanistica", occorre comprovare, tramite opportune verifiche e calcolazioni strutturali, anche la "doppia conformità strutturale", vale a dire dimostrare che l'intervento, realizzato in assenza di titolo edilizio, è conforme sia alla normativa strutturale vigente al momento dell'abuso che alla normativa strutturale vigente al momento di presentazione dell'istanza.

2. come diretta conseguenza, il procedimento può comportare - in relazione a specifici casi correlati ai diversi regimi normativi e come indicato nella D.D. n. 714/2019 -, l'attivazione delle procedure previste dagli articoli da 69 a 76 e da 95 a 103 del D.P.R. n. 380/2001 in materia di accertamento delle violazioni, e relative autorizzazioni, in conformità a quanto richiamato nella citata Circ. Reg. n. 63622/2010.

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Lamporecchio (PT)

 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2021 alle ore 14:43

Caro Amastria

Non mi sembra che questa Faq riporti grandi elementi di novità.

E se sbaglio quali sarebbero?

Cordialmente

Carlo Cinelli

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