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Autore codici per pagare l' IMU con il mod F24

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 09:02

Ancor prima che ci fosse la nececessaria e dovuta chiarezza circa l'IMU, L’Agenzia delle Entrate ha emanato una risoluzione e due provvedimenti con cui sono introdotte novità e modifiche alle norme precedenti in modo da mettersi in linea con le procedure richieste per il versamento dell’imposta municipale unica.

Il provvedimento, emanato dall’Agenzia delle Entrate, spiega le modalità utili per pagare l’IMU.

I versamenti dell’imposta municipale vera e propria, nonché dei relativi interessi e sanzioni, sono corrisposti con modello F24.

I titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche, mentre per gli altri contribuenti è possibile ricorrere al metodo cartaceo tradizionale.

Il provvedimento definisce anche i tempi e le modalità di ripartizione e accreditamento degli importi riscossi.

La gestione accredita ai Comuni le somme ad essi dovute, secondo i codici di riferimento indicati nei modelli F24.

Altro provvedimento apporta modifiche ai modelli F24 e F24 accise.

Le versioni superate contenevano riferimenti all’ICI, che ovviamente ora viene sostituita con l’IMU.

Fino al 31 maggio 2013, sarà ancora possibile utilizzare i vecchi modelli compilando i campi relativi all’ex ICI.

Vi dovranno però essere riportati i nuovi codici tributo, che sono stati istituiti con la Risoluzione35/E.

I dieci nuovi codici sono:

3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 terreni (destinatario il Comune)
3915 terreni (destinatario lo Stato)
3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).

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Autore Risposta

jema

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 10:10

"geoalfa" ha scritto:
Vi dovranno però essere riportati i nuovi codici tributo, che sono stati istituiti con la Risoluzione 35/E.


www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connec...

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 10:21

"geoalfa" ha scritto:


I dieci nuovi codici sono:

3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
3914 terreni (destinatario il Comune)
3915 terreni (destinatario lo Stato)
3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).



Si,...ma non dice come calcolare e suddividere la quota per il Comune (3914) e quella per lo Stato (31915) per esempio 8O

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 11:03

"anonimo_leccese" ha scritto:
Si, ... ma non dice come calcolare e suddividere la quota per il Comune (3914) e quella per lo Stato (3915) per esempio


Per ora, considerando solo il pagamento della prima rata di Giugno:
fifty-fifty
Per la rata di Dicembre qualche "Luminare", a tempo debito, ci fornirà gli estremi per il calcolo, ma solo dopo che saranno state definite le aliquote definitive che lo Stato ed i Comuni, bontà loro, ci propineranno.
Da considerare che lo Stato si è preso sino al 10 Dicembre 2012 per stabilire i propri "intendimenti", con versamento da effettuare entro il 17 Dicembre.
Nell'attesa, ciao e buon lavoro.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 17:07

ovviamente quoto la risposta di Claudio, in arte Dado48 che, come sempre è impeccabile!

caro anonimo_leccese, nelle tua irruenza vedo un poco la storia della mia vita professionale!
ma debbo anche dirti che qualche volta, la mia irruenza, mi ha ostacolato!

anche se ritengo che, vale di più vivere un giorno da leoni che cento da pecora, bisogna considerare che l'opinione degli altri va tenuta nella debita considerazione, anche perchè questo poi ciò, prima o poi, premierà!

cordialità

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jema

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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 18:06

"dado48" ha scritto:
"anonimo_leccese" ha scritto:
Si, ... ma non dice come calcolare e suddividere la quota per il Comune (3914) e quella per lo Stato (3915) per esempio


Per ora, considerando solo il pagamento della prima rata di Giugno:
fifty-fifty
Per la rata di Dicembre qualche "Luminare", a tempo debito, ci fornirà gli estremi per il calcolo, ma solo dopo che saranno state definite le aliquote definitive che lo Stato ed i Comuni, bontà loro, ci propineranno.
Da considerare che lo Stato si è preso sino al 10 Dicembre 2012 per stabilire i propri "intendimenti", con versamento da effettuare entro il 17 Dicembre.


A dire il vero, a me risulta invece qualcosa di diverso. 8O

Con il comma 11 dell'art. 13 inserito nella Legge n° 214/11, infatti, si precisa che: " È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo.
La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.
Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.
Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni
".

Esiste forse qualche evoluzione normativa di cui non sono, per il momento, a conoscenza?

Cordialmente

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dado48

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 0 -  0 - Inviato: 23 Aprile 2012 alle ore 18:16

"Jema" ha scritto:
A dire il vero, a me risulta invece qualcosa di diverso


Mi si perdoni, ma mi ero fossilizzato sui codici indicati da Anonimo_leccese (3914-3915) senza leggere il "per esempio".
Per i Codici dell'esempio mi sembra che il "fifty-fifty" sia corretto.
Altrimenti devo ricominciare da capo e studiare ancora tutto.
Ciao, buon lavoro.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 08:35

"jema" ha scritto:
...... Esiste forse qualche evoluzione normativa di cui non sono, per il momento, a conoscenza? ...



Diamo atto , ancora una volta, al Maestro Jema della sua scrupolosa ed attenta analisi delle disposizioni.... "diciamo"..... in vigore!

Però dal momento che il governo è..."in fumo" ( circa la materia ) ed in considerazione che il "fumo" gli ha annebbiato completamente il cervello ...
ritengo giusto e corretto interpretare la "faccenda" così come suggerisce Dado48 !!!! ..... fifty fifty

credete forse, che da qui a dicembre la banda Bassotti capeggiata da Monti ed opportunamente supportata dal trio ABC non troverà altra soluzione ?
per spremerci meglio?

suvvia ..... non vi è ancora arrivata la notizia che le banche hanno già deliberato di detrarre dell'1% +spese e tasse (? ) il lauto interesse a favore?
.....
ecc. ecc..

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dado48

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 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 09:02

"Geoalfa" ha scritto:
Però dal momento che il governo è..."in fumo" ( circa la materia ) ed in considerazione che il "fumo" gli ha annebbiato completamente il cervello ...
ritengo giusto e corretto interpretare la "faccenda" così come suggerisce Dado48 !!!! ..... fifty fifty


Il Maestro Jema ha puntualizzato la diversa rateizzazione e destinatario dell'IMU relativa ai Codici 3912 e 3913, rispetto agli altri Codici.

Qualche tempo fa' Geoalfa aveva, con sapienza, avviato questa discussione:

www.geolive.org/modules.php?name=Forums&...

mentre, oggi, cerchiamo di inserire suggerimenti e segnalazioni in quest'ultima, sempre accesa da Geoalfa.
Gli interrogativi che ancora dovranno essere chiariti sono parecchi: noi non possiamo che raccogliere le certezze (???) e pubblicarle, magari aprendo un'apposita FAQ inserita tra la "07 - Normative", in modo da avere "sott'occhio" in un solo colpo il "tutto".
Dovremmo inserire, quì nel seguito, le nostre domande, i nostri dubbi e le soluzioni che già conosciamo e di cui siamo "certi", in modo che possano essere discusse, interpretate, risolte e ... pubblicate, sempre che siate tutti d'accordo.

Mi sono permesso di aprire la FAQ relativa all'IMU, per ora in fase embrionale, nell'attesa che cresca con l'apporto di tutti.

Ciao, buon lavoro.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 09:52

Certamente la proposta di Claudio, appena ci sarà possibile predisperre le FAQ, sarà puntualmente eseguita!

intanto chi vuole partecipare, può proporre la bozza di FAQ qui di seguito!

intanto fo rilevare il link da cui prendere il mod F24 :

www.ansa.it/documents/1334592123808_Imu....

cordialità

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 24 Aprile 2012 alle ore 10:09

"geoalfa" ha scritto:
ovviamente quoto la risposta di Claudio, in arte Dado48 che, come sempre è impeccabile!

caro anonimo_leccese, nelle tua irruenza vedo un poco la storia della mia vita professionale!
ma debbo anche dirti che qualche volta, la mia irruenza, mi ha ostacolato!

anche se ritengo che, vale di più vivere un giorno da leoni che cento da pecora, bisogna considerare che l'opinione degli altri va tenuta nella debita considerazione, anche perchè questo poi ciò, prima o poi, premierà!

cordialità



Solo ora leggo questo post...la mia "irruenza" era contro chi ha fatto la Legge senza spiegare nei dettagli le percentuali di tributi, pensando che la casalinga di Voghera o il carpentiere di Palermo e noi compresi, possa avere chissà quali conoscenze di Alta Finanza !!! :x..niente di personali verso Geolive..... 8O O forse l'hanno spiegata solo a dottori commercialisti etc....

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2012 alle ore 11:10

Così, tanto per risvegliare i "dormienti", ricordo che è nata la Faq www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... in via di continuo aggiornamento, si spera con l'apporto di tanti, se non altro per correggere "errori e strafalcioni" che l'[size=9]autore[/size], comune mortale, certamente vi ha infilato.

Vorrei quì inoltre provare a proporre, sempre se d'accordo, di pubblicare quesiti "spicci" relativi a casi pratici che ci possono capitare, per esempio:

Coniuge superstite,
intestata x 1/2 su prima casa con la figlia (questa non residente),
ricoverata in casa di riposo,
unità pervenuta con Successione,
dovrebbe valere il diritto di abitazione (non risulta però c/o il catasto),
lo scorso anno aliquota ridotta ICI e detrazione prima casa (Delibera Comunale riconosciuta per i ricoverati in casa di riposo).


Secondo il mio parere, oggi la Tassa IMU dovrebbe essere il 4º/[size=8]00[/size], pagata interamente dal coniuge superstite, senza alcuna detrazione prima casa.

Vi sono altre interpretazioni e conclusioni ?
Ciao, buon lavoro

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2012 alle ore 11:27

Claudio!
innanzi tutto benissimo per la FAQ....
poi, per coinvolgere tutti, proporrei questa veste ai casi da trattare, compreso il parere di chi lo scrive:

[quote] "CASO 1"
Coniuge superstite,
intestata x 1/2 su prima casa con la figlia (questa non residente),
ricoverata in casa di riposo,
unità pervenuta con Successione,
dovrebbe valere il diritto di abitazione (non risulta però c/o il catasto),
lo scorso anno aliquota ridotta ICI e detrazione prima casa (Delibera Comunale riconosciuta per i ricoverati in casa di riposo).


Parere:
oggi la Tassa IMU dovrebbe essere il 4º/[size=8]00[/size], pagata interamente dal coniuge superstite, senza alcuna detrazione prima casa.
[/quote]

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2012 alle ore 10:22

Alla continua stressante ricerca in rete delle "ultime novità" nel campo dell'IMU, ho trovato e ricopiato con opportune "cancellature":

[size=10]RICHIESTA DI VISURE CATASTALI ON LINE GRATIS PER I CITTADINI
Il servizio, COMPLETAMENTE GRATUITO E OFFERTO DAL - tramite la rete dei suoi iscritti su tutto il territorio italiano (escluso le province di Trento e Bolzano), vuole essere di aiuto ai cittadini che potranno evitare cosi' di recarsi presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio risparmiando tempo e denaro.
PERCHE' GRATIS? Perché riteniamo che un documento di identificazione di una proprietà che serve anche ai fini fiscali, debba essere rilasciato senza alcun costo al proprietario.
Il tempo di consegna della VISURA GRATUITA recapitata via email, sara' di circa 24 - 48 ore (in base al numero delle richieste pervenute).
Il servizio e' rivolto ai soli proprietari di immobili che con la compilazione del form affidano all' l'incarico di fornire un professionista per l'espletamento della Visura Catastale; nonché l'eventuale supporto tecnico necessario alla ricerca qualora vi siano incongruenze nella banca dati GRATUITAMENTE (es. anomalie nell'intestazione della proprietà per mancanza di data di nascita, codice fiscale, voltura dell'atto di provenienza, etc..).
Qualora si richieda oltre alla visura catastale GRATUITA anche il calcolo dell'imposta IMU e la preparazione del mod. F24, il costo della consulenza da versare al professionista sarà determinata nel seguente modo:[/size]


[size=12]Euro 20,00 (venti/00) per ciascun Comune dove sono ubicati gli immobili;
Euro 5,00 (cinque/00) per ciascuna unita' immobiliare presente nel Comune
Euro 5,00 (cinque/00) per tutti i terreni soggetti a IMU presenti nel Comune[/size]


[size=10]Il professionista le comunicherà la somma da pagare e la tempistica per lo svolgimento della pratica. Riceverà una e - mail con i suoi contatti non appena la richiesta verrà presa in carico.
ESEMPIO ONORARIO PER CALCOLO IMU E COMPILAZIONE F24 PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA Esempio1: Appartamento e Autorimessa posti nel medesimo Comune - Euro 30,00 (Trenta/00)
Esempio2: n. 2 Appartamenti e n. 1 Autorimessa e terreni posti nel medesimo Comune - Euro 40,00 (quaranta/00)
Esempio3: n. 2 appartamenti e n. 2 Autorimesse posti in Comuni diversi - Euro 60,00 (sessanta/00)
[/size]

Come può facilmente notare, ho evidenziato i costi del "servizio", così tanto per cominciare ad avere un'idea ...
Sempre per esempio, la prestazione dovrebbe comprendere ([size=9]dimenticandoci delle tre rate per la 1ª Casa[/size]):
- accettazione incarico
- visure
- calcolo dell'IMU di giugno
- predisposizione Modelli F24 di Giugno
- ricalcolo dell'IMU di Dicembre
- predisposizione Modelli F24 di Dicembre
- copie delle Tabelle di calcolo e dei Modelli F24
- predisposizione parcella ed incasso di lauto compenso
Altre considerazioni ? Altri esempi di costi ?
Ciao, buon lavoro.

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2012 alle ore 18:37

Tanto per "tenere a galla" la Discussione, in vista di scadenze ormai prossime:

In caso di Successione della 1ª Casa che costituiva l'abitazione familiare, il coniuge superstite vanta su di essa il Diritto reale di Abitazione, come previsto dall'Articolo 540, secondo Comma, del Codice Civile.
([size=9]Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli[/size])

Sarà il coniuge superstite il "soggetto passivo" tenuto al pagamento dell'imposta IMU, considerando la casa come abitazione principale: cioè, si applicherà l'aliquota base del 4 per mille e la detrazione di 200 euro.

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che, con l'apertura della Successione, il coniuge superstite diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare; quindi, lo stesso diritto reale viene acquisito non a titolo successorio-derivativo, bensì a titolo costitutivo, poiché fondato sulla qualità di coniuge che prescinde dai diritti successori ([size=10]Sentenza nº 1920 del 29/01/2008[/size]).
Questa situazione di diritto rimane immutata e, pertanto, produce effetti anche in relazione all'Imu.

Ciao, buon lavoro.

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