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Argomento: CALCOLO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER SANATORIA
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DUCHESSA 
 
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09 Settembre 2013 alle ore 12:13 
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CESKO !   come da evangelica memoria "l'hai detto tu" e scritto anche:.... varianti a permessi di costruire che non incidono su volumetrie e parametri urbanistici...    Adesso dimmi:... una diversa ubicazione del fabbricato rispetto al lotto che non incide sui parametri urbanisti (come ho riportato nel precedente intervento)  è o non è una variante al permesso di costruire ???!!  Ecco svelato il concetto di SCIA   Amabili saluti anche all'amico CESKO   DUCHESSA
 
  
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CESKO 
 
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Agro Nocerino Sarnese
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"DUCHESSA" ha scritto: CESKO !      come da evangelica memoria "l'hai detto tu" e scritto anche:....varianti a permessi di costruire che non incidono su volumetrie e parametri urbanistici...         Adesso dimmi:... una diversa ubicazione del fabbricato rispetto al lotto che non incide sui parametri urbanisti (come ho riportato nel precedente intervento) è o non è una variante al permesso di costruire ???!!      Ecco svelato il concetto di SCIA      Amabili saluti anche all'amico CESKO      DUCHESSA   Quando la SCIA non sostituisce la DIA  Le differenze tra DIA e SCIA non si limitano alle tempistiche: è necessario presentare la Denuncia quando:     l’opera è soggetta a vincoli dovuti a motivi paesaggistici e culturali;  si ha un cambiamento della volumetria o della sagoma della struttura.  
  Si può invece ricorrere alla SCIA in presenza di lavori:     di restauro, messa in sicurezza dell’edificio e recupero della capacità strutturale;  che prevedano l’accorpamento o la divisione di unità abitative;  per la costruzione di parcheggi;  per l’inserimento di nuove finestre.  
  Bisogna tenere presente che, di quest ultimo elenco, si dovrà ricorrere comunque alla DIA nel caso in cui l’opera causi un cambiamento sostanziale della struttura dell’immobile.   saluti
 
  
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DUCHESSA 
 
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09 Settembre 2013 alle ore 12:13 
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CESKO non insistere ! perbacco bacco !   Nel caso prospettato non siamo in presenza di  cambiamento sagoma o volumetrie o  cambiamento di parametri urbanistici ma solo in presenza di una semplice "variante" per diversa ubicazione del fabbricato (tra l'altro reso anche agibile o abitabile dallo stesso ufficio tecnico)   sempre amabili saluti   DUCHESSA
 
  
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CESKO 
 
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Agro Nocerino Sarnese
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"DUCHESSA" ha scritto: CESKO non insistere ! perbacco bacco !      Nel caso prospettato non siamo in presenza di cambiamento sagoma o volumetrie o cambiamento di parametri urbanistici ma solo in presenza di una semplice "variante" per diversa ubicazione del fabbricato (tra l'altro reso anche agibile o abitabile dallo stesso ufficio tecnico)      sempre amabili saluti      DUCHESSA   mi dispiace........ ma io non condivido! io sono della teoria della DIA, mentre tu resti del parere della SCIA.   ognuno resta del parere suo.   saluti
 
  
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DUCHESSA 
 
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09 Settembre 2013 alle ore 12:13 
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Salvatore_B. 
 
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Juneau
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"DUCHESSA" ha scritto: 1- non esiste abuso edilizio se il progetto è conforme alle norme urbanistiche vigenti all'epoca di realizzazione      2- negli anni '70 il certificato di abitabilità era quasi sempre preceduto da verifiche in loco da parte dell'ufficio tecnico comunale      3- non esiste varizione di sagoma o altro problema, solo un errore grafico nel riportare      anche qui, non sapendo il perché, la penso come la MARCHESA.     se con le norme e il modo d procedere dell'epoca i comunali hanno ritenuto di emettere il certificato a seguito di sopralluoghi (allora i sopra li facevano con minuziosità!), perché il solo spostamento faceva risultare conforme alle norme l'intera costruzione,     non capisco perché si deve applicare la mentalità di oggi, che tutto di un colpo lo fa diventare "abusivo"?     mah?   ________________     a duché,     il tuo punto 1) risolve veramente il problema...     mentre il tuo punto 3) va epurato da "solo un errore grafico nel riportare"; diciamo che il fabbricato fu posizionato diversamente rispetto alla planimetria di progetto, circostanza che allora non si riteneva variante al progetto.
 
  
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SIMBA964 
 
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20 Marzo 2014 alle ore 17:05 
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in fede con DIO
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Salve      Tanto per chiudere il caso del quesito, si arrivati alla conclusione della storia, fra Comune e privato,  in questo modo: l'oblazione sarà calcolata come nella ipotesi 2 del link indicato da gaetano59.   In sostanza si pagherà il doppio degli oneri concessori al Comune, ma che nel mio caso diventeranno solo oneri riferiti al 2014.   Così vi ho informati della questione.      Saluti cordiali
 
  
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