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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ |

rubino
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Propongo questo schema, emendabile. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ ai sensi dell' Art. 19, comma 14 della Legge n. 122/2010 (G.U. n° 176 del 30/07/2010) Il sottoscritto Geom. ______________________________, iscritto all'Albo professionale tenuto dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di __________ col numero ______________, esercitante la Libera Professione di Geometra con studio in _________________ alla Via ________________________________________________ tel. ______________________ fax ____________________ e-mail ________________________________________ P.E.C. _______________________________________, titolare del numero di partita IVA __________________________ e del codice fiscale __________________________________, in qualità di tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, a seguito di incarico ricevuto da __________________________________________________________ nato/a il ______________ residente a _________________________ alla _______________ cod. fisc. _______________________________________________ quale intestatario dell'unità immobiliare urbana censita nel Catasto Fabbricati del Comune di __________________________ identificata come segue: Dati identificativi Dati di classamento Sez. Foglio p.lla Sub. Z.C. Micro Zona Categoria Classe Consistenza Rendita indirizzo note A T T E S T A dopo aver eseguito visita sopralluogo e sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi dell' Art. 19, comma 14 della Legge n. 122/2010 (G.U. n° 176 del 30/07/2010), la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie dell'immobile come sopra individuato. (luogo e data) ____________________________ In fede
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jonni1
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se ti riferisce all'obbligo delle dichiarazione alle planimetrie depositate in catasto da citare o da allegare agli atti pubblici e/o scritture privati autenticate (secondo chi è il notaio) mi sembra di non aver letto da nessuna parte che bisogna produrre un'attestato di conformità, anzi nelle due circolari emanate prima dal Notariato e in secondo luogo dall' Agenzia del Territorio mi sembra di aver capito che le dichiarazione da riportare in atti va resa sia dalla parte alienante che da quella acquirente, senza nessuna responsabilità del Notaio se non quella di aver accertato o meno l'esistenza della planimetria depositata in catasto.
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rubino
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"jonni1" ha scritto: se ti riferisce all'obbligo delle dichiarazione alle planimetrie depositate in catasto da citare o da allegare agli atti pubblici e/o scritture privati autenticate (secondo chi è il notaio) mi sembra di non aver letto da nessuna parte che bisogna produrre un'attestato di conformità, anzi nelle due circolari emanate prima dal Notariato e in secondo luogo dall' Agenzia del Territorio mi sembra di aver capito che le dichiarazione da riportare in atti va resa sia dalla parte alienante che da quella acquirente, senza nessuna responsabilità del Notaio se non quella di aver accertato o meno l'esistenza della planimetria depositata in catasto. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». ... Titolo II CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA Art. 19 Aggiornamento del catasto ... 14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti, (( ad esclusione dei diritti reali di garanzia, )) devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, (( sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. )) Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari.». ...
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bertone
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"rubino" ha scritto: "jonni1" ha scritto: .................., senza nessuna responsabilità del Notaio se non quella di aver accertato o meno l'esistenza della planimetria depositata in catasto. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». ... Titolo II CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA Art. 19 Aggiornamento del catasto ... 14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate .......... ...... La predetta dichiarazione puo' ..... (non c'è scritto DEVE ). )) ............................ cut e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari.». ... Quindi si farà se si può fare, altrimenti si arrangia chi vende e chi compra: giusto no? Buone ferie a tutti. Roberto
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rubino
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La dichiarazione va resa comunque. E' possibile far attestare la conformità anche ad un tecnico abilitato, in luogo dell'intestatario.
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Alex63
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78 Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125 del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». ... Titolo II CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA Art. 19 Aggiornamento del catasto ... 14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti, (( ad esclusione dei diritti reali di garanzia, )) devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, (( sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. [b ]La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. )) Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari.». ...[/quote] Ho letto il testo ma non ho trovato la citazione "La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale" dove è riportato?
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rubino
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www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatch... 14. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia' esistenti, (( ad esclusione dei diritti reali di garanzia, )) devono contenere, per le unita' immobiliari urbane, a pena di nullita', oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita' allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, (( sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione puo' essere sostituita da un'attestazione di conformita' rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. )) Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita' con le risultanze dei registri immobiliari.».
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Alex63
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Grazie Rubino, Il testo che avevo consultato pubblicato sul Bollettino di Legislazione tecnica ed anche facendo una ricerca della legge con Google non riportava queste modifiche/integrazini. Sei stato molto utile a risolvere ogni mio dubbio. :P
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Alex63
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In merito alla dichiarazione di conformità tra la planimetria catastale e lo stato di fatto, vorrei capire come comportarci nel caso rilevassimo delle difformità che per il catasto non richiedono denuncia di variazione (es. posizione di porte o finestre; piccoli spostamenti di tramezze che non variano la consistenza catastale). Dobbiamo ritenere la planimetria conforme o siamo costretti a fare comunque una variazione catastale che non è richiesta? Nel caso dichiarassimo la conformità con tali piccole differenze, siamo poi perseguiti? Cosa ne pensate e come vi comporterete.
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Ho sottomano un testo della circolare 2/2010, riportata sul giornalino che il mio Collegio distribuisce agli iscritti... ...da una parte lascia intendere che nel caso in cui la planimetria non riproduca fedelmente (ma quanto fedelmente??) lo stato dei luoghi, essa debba essere modificata attraverso una denuncia di variazione... ...dall'altra lascia intendere che valgono comunque le disposizioni del RDL 652/39 (non assumono rilievo le variazioni non influenti sulla corretta determinazione della rendita... esempio spostamento di porta o tramezzo, e non certo una rilevante redistribuzione degli spazi interni...) QVINDI? 8O
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pzero
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO (GURU)
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Il chiarimento te lo da la circolare 3/10, e comunque si capiva anche prima. la conformità di una planimetria è da valutare sempre e solo ai fini catastali. saluti paolo
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PIZZOLO
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provincia di Vibo Valentia
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Gentilmente, secondo il vostro parere un fabbricato può essere venduto tamite asta con o senza incanto (o altra procedura) dal tribunale a seguito di causa civile tra gli eredi non essendoci la conformità catastale (allo stato di fatto il fabbricato risulta composto da due particelle (100 sub 1, 200 sub 2), unite, ma catastalmente la 100 sub 1 intestata a tizio la 200 sub 2 intestata a caio, catastalmente separate (sul vecchio bando scaduto viene riportata la solo part. 100 sub 1). Saluti.
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SIMBA964
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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20 Marzo 2014 alle ore 17:05
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in fede con DIO
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Salve Mi sembra di capire che la non conformità catastale che intendi tu sia quella della disparità dei dati catastali vero?? Se così fosse, direi che il bando non ha identificato correttamente il bene oggetto d'asta e non credo sia vendibile una porzione di fabbricato (200 sub. 2) se non è citata nel bando. Saluti cordiali
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totonno
(GURU)
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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19 Maggio 2006
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Firenze
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Il decreto del giudice è legge, per cui il trasferimento è sempre valido nonostante l'incompleta o errata indicazione degli identificativi catastali. Sta alle parti avvertire il giudice dell'inesattezza. Io mi son trovato a correggere il catasto dopo la registrazione dell'atto giudiziario di divisione tra due fratelli eredi di unico immobile così come identificato catastalmente nell'atto dove si assegnavano le porzioni sulla carta. Riguardo il tema proposto da Rubino sulla conformità catastale, da noi qualche Notaio pretende la conformità catastale dal tecnico nonostante le parti non lo richiedano espressamente. E' un incarico che va pagato a parte, anche perchè in realtà chi lo chiede è l'istituto bancario che emette il mutuo per l'acquisto. Ancora meglio. Ma chi la paga la dichiarazione del tecnico ? Ci faccio delle leticate infinite anche con colleghi incaricati della perizia per conto della banca. Saluti
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SIMBA964
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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20 Marzo 2014 alle ore 17:05
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in fede con DIO
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Ciao Antonio Il caso di PIZZOLO merita un'adeguato approfondimento per capire esattamente come si svolgerà tutto l'inter burocratico per portare a termine l'operazione di trasferimento d'asta che si dovrà fare. Nessuno Antonio mette in bubbio che ciò che scrive il GIUDICE sià sbagliato (lui è la legge), quello che voglio sottolineare è che di fronte a dei dati descritti male nel bando dell'asta, occore corregere il bando?? o c'è ne freghiamo altamente sperando che comunque vada tutto a buon fine. Per buon fine intendo che se ci devo mettere le mani poi a quelle due porzioni (100 e 200) sono sicuro al 100% che le posso fondere?? Oppure il giudice deve rettificare quanto ha precedentemente emesso?? Io quando mi trovo di fronte a casi del genere vado sempre oltre al problema iniziale e mi domando cosa può succedere dopo. Ciao, Stefano
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